Art. 50 fallimento
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Nella cancelleria di ciascun tribunale e' tenuto un pubblico registro nel quale sono iscritti i nomi di coloro che sono dichiarati falliti dallo stesso tribunale, nonche' di quelli dichiarati altrove, se il luogo di nascita del fallito si trova sotto la giurisdizione del tribunale. Le iscrizioni dei nomi dei falliti sono cancellate dal registro in seguito a sentenza del tribunale. Finche' l'iscrizione non e' cancellata, il fallito e' soggetto alle incapacita' stabilite dalla legge. Le norme per la tenuta del registro saranno emanate con decreto del ministro per la grazia e giustizia. Fino all'istituzione del registro dei falliti le iscrizioni previste dal presente articolo sono eseguite nell'albo dei falliti attualmente esistente.
Testo in vigore dal 6 aprile 1942 al 16 gennaio 2006
