Art. 193 fallimento — Fine dell'amministrazione controllata
Articolo abrogato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
Abrogato dal 17 luglio 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
Abrogato dal 17 luglio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006. 65 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il debitore che dimostra di essere in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni puo' chiedere al tribunale anche prima del termine stabilito la cessazione della procedura. In tal caso il tribunale provvede con decreto pubblicato a norma dell'art. 17. Se al termine dell'amministrazione controllata risulta che l'impresa non e' in condizioni di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, si applica il terzo comma dell'articolo precedente.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art193 · fonte del testo
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