Legge fallimentare

Art. 49 fallimento — Obblighi del fallito

L'imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento, nonche' gli amministratori o i liquidatori di societa' o enti soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio. Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al primo comma devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori. In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, il giudice puo' autorizzare l'imprenditore o il legale rappresentante della societa' o enti soggetti alla procedura di fallimento a comparire per mezzo di mandatario.

Testo vigente dal 16 gennaio 2006

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 69/1984

    Ha colpito questo articolo
    14 marzo 1984

    La mancata previsione delle garanzie di difesa, disposte per l'imputato dal codice di procedura penale, anche per le dichiarazioni rese dal fallito al curatore, è giustificata, in quanto non sussiste identità di posizione tra il fallito e l'imputato. Del resto l'interrogatorio del fallito da parte del curatore opera fuori dell'ambito dell'istruzione penale (per la quale è disposta la non utilizzabilità delle dichiarazioni rese in assenza del difensore, prima dell'assunzione, da parte dell'imputato, della qualità di imputato) e le dichiarazioni rese dal fallito al curatore, non avente la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, non possono a fortiori essere utilizzate. (Non fondatezza dell'art. 49 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che il curatore, nel procedere all'interrogatorio del fallito, debba osservare le disposizioni contenute, per casi identici, negli artt. 78, ultimo punto, 304, commi secondo e terzo, 304 bis, ter e quater c.p.p.).

    Art. 3 fallimento · Art. 24 fallimento · Art. 49 fallimento

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 24/1969

    Questione infondata
    20 febbraio 1969

    Le considerazioni svolte nella sentenza 8 marzo 1962, n. 20, sarebbero già sufficienti ad escludere che gli obblighi imposti al fallito dall'art. 49 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), di presentarsi personalmente, ogni qual volta ne sia richiesto, al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori, obblighi per loro natura puntuali e strettamente circoscritti nel tempo, rientrino tra le limitazioni della libertà personale o di quella di circolazione e soggiorno, vietate dagli artt. 13 e 16 della Costituzione, fuori delle ipotesi, delle condizioni e delle forme rispettivamente previste.

    Art. 13 cost. · Art. 16 cost. · Art. 49 fallimento

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 20/1962

    Questione infondata
    16 marzo 1962

    Nessun principio impone al giudice, nel proporre la questione di legittimità costituzionale di una norma di legge, di specificare quale comma dell'uno o dell'altro articolo della Costituzione ritenga violato dalla norma denunziata. È, pertanto, infondata la relativa eccezione di inammissibilità della questione, sollevata nel giudizio costituzionale. (Nella specie, il giudice aveva espresso il dubbio sulla compatibilità dell'art. 49 della legge fallimentare -R.D. 16 marzo 1942, n. 267-, con gli artt. 13 e 16 della Costituzione, senza specificare, per nessuno di essi, il comma contenente la norma costituzionale che riteneva violata). Cfr.: 49/1957 A.

    Art. 13 cost. · Art. 16 cost. · Art. 49 fallimento

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 gennaio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1942 al 16 gennaio 2006. 47 parole tolte, 88 parole aggiunte.

tolto: Il fallito non puo' allontanarsi dalla sua residenza senza permesso del giudice delegato, e deve presentarsi personalmente a questoaggiunto: L'imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento, nonche' gli amministratori o i liquidatori di societa' o enti soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio. Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al primo comma devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori tolto: ogni qualvolta e' chiamato, salvo che, per legittimo impedimentoaggiunto: . In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, il giudice tolto: lo autorizzi aggiunto: puo' autorizzare l'imprenditore o il legale rappresentante della societa' o enti soggetti alla procedura di fallimento a comparire per mezzo di mandatariotolto: . Il giudice puo' far accompagnare il fallito dalla forza pubblica, se questi non ottempera all'ordine di presentarsi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art49 · fonte del testo

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