Art. 8 fallimento — Stato d'insolvenza risultante in giudizio civile
Articolo abrogato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
Abrogato dal 17 luglio 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
Abrogato dal 17 luglio 2006
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
La norma di cui all'art. 8 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 – censurata, in riferimento al principio costituzionale dell'imparzialità-terzietà del giudice, in quanto prevede che il giudice debba riferire dell'insolvenza di un imprenditore emersa nel corso di un giudizio civile al tribunale competente per la dichiarazione di fallimento anziché al pubblico ministero presso detto tribunale – si sottrae alla censura d'incostituzionalità. Non è, infatti, revocabile in dubbio che in questa ipotesi si è in presenza di una 'notitia decoctionis' non soltanto formalizzata ma acquisita 'ab externò, sicché è escluso in radice che il tribunale, chiamato ad accertare con pienezza di poteri l'esistenza dei presupposti (soggettivo e oggettivo) che altro giudice, investito come tale di un procedimento giurisdizionale, si è limitato a sommariamente delibare, possa assumere, anche solo apparentemente la veste di attore. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione.
Art. 111 cost. · Art. 6 fallimento · Art. 8 fallimento
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, limitatamente all'espressione "oppure d'ufficio", e 8 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare), per violazione dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevedono che il fallimento possa essere dichiarato d'ufficio dal tribunale e che il giudice debba riferire dell'insolvenza di un imprenditore emersa nel corso di un giudizio civile al tribunale competente, anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo. Infatti la questione di legittimità costituzionale non è stata sollevata "nel corso di un giudizio", ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, essendo stata sollevata in sede di camera di consiglio convocata dal Presidente per la relazione del giudice da lui nominato, quindi in una fase antecedente l’atto con il quale il Tribunale dispone la comparizione dell'imprenditore. - Sulla preventiva necessaria convocazione dell’imprenditore v. sentenza citata n. 141/1970.
Art. 111 cost. · Art. 99 c.p.c. · Art. 112 c.p.c. · Art. 24 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006. 29 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Se nel corso di un giudizio civile risulta l'insolvenza di un imprenditore che sia parte nel giudizio, il giudice ne riferisce al tribunale competente per la dichiarazione di fallimento.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art8 · fonte del testo
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