Legge fallimentare

Art. 217 fallimento — Bancarotta semplice

E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se e' dichiarato fallito, l'imprenditore, che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente:

  • 1)ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica;
  • 2)ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;
  • 3)ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento;
  • 4)ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa;
  • 5)non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare. La stessa pena si applica al fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta. Salve le altre pene accessorie di cui al capo III titolo II libro I del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni.

Testo vigente dal 6 aprile 1942

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Corte costituzionale

11 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 548/1988

    Questione inammissibile
    12 maggio 1988

    Compete al giudice "a quo" e non alla Corte, interpretare la disposizione impugnata nel giudizio di costituzionalità, nel modo che lo stesso giudice ritiene corretto. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt.3, 25, secondo comma, 27, primo comma, 101, secondo comma e 111, secondo comma Cost. - dell'art.217, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in relazione agli artt. 1, 42 e 43 c.p. e 14 preleggi, interpretato, secondo l'orientamento consolidato della Cassazione, nel senso che il reato di bancarotta semplice, per omessa tenuta delle scritture contabili, viene soggettivamente punito non a titolo di dolo, ma a titolo o di semplice colpa o indifferentemente sia a titolo di dolo sia di colpa). - cfr. O. n. 636/1987.

    Art. 1 c.p. · Art. 42 c.p. · Art. 43 c.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 453/1988

    Questione infondata
    14 aprile 1988

    La norma che punisce la tenuta "in maniera irregolare" delle scritture contabili da parte dell'imprenditore fallito non costituisce fattispecie indeterminata ma, anzi, individua con precisione il fatto reato, poiché fa riferimento agli obblighi imposti all'imprenditore stesso dagli artt. 2214 e ss. cod.civ.: nel caso, infatti, il legislatore è ricorso a concetti giuridici tali da porre l'obbligato nella condizione di conoscere il divieto che forma oggetto della norma incriminatrice. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 217, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, denunziato in riferimento agli artt. 24 e 25, comma secondo, Cost.). - V. S.nn. 42/1972, 191/1970, 49/1980; O.nn. 159, 169, 194/1983, 5/1984.

    Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 217 fallimento · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 636/1987

    Questione infondata
    30 dicembre 1987

    La questione di legittimita` costituzionale identica ad altra gia` dichiarata manifestamente infondata con decisioni che esprimono motivazioni valide anche per gli ulteriori profili e parametri cui fa cenno il giudice a quo va dichiarata manifestamente infondata. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 24, commi primo e secondo, 25, comma primo, 27, comma secondo, 101, comma secondo, e 102 comma primo, Cost. - dell'art. 217 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e dell'art. 21 cod. proc. pen. in relazione all'art. 2909 cod. civ. nella parte in cui considerano che la sentenza dichiarativa di fallimento, passata in giudicato, fa stato circa la qualita` di imprenditore commerciale del fallito; questione gia` dichiarata manifestamente infondata con ord. n. 59/1971 e sent. n. 275/1974; manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, comma primo, Cost. - dell'art. 217 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 nella parte in cui considera le sentenze dichiarative di fallimento come elemento costitutivo del reato di bancarotta e non come condizione obiettiva di punibilita`; questione gia` dichiarata non fondata con sent.nn.110/1972, 190/1972 e 146/1982).

    Art. 21 c.p.p. · Art. 2909 c.c. · Art. 1 c.p. · Art. 42 c.p.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art217 · fonte del testo

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