Art. 213 fallimento — Chiusura della liquidazione

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Prima dell'ultimo reparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione e il piano di reparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti all'autorita', che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale e liquida il compenso al commissario. Dell'avvenuto deposito e' data notizia mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nei giornali che siano designati dall'autorita' che vigila sulla liquidazione. Nel termine di venti giorni dall'inserzione nella Gazzetta Ufficiale, gli interessati possono proporre, con ricorso al tribunale, le loro contestazioni. Esse sono comunicate, a cura del cancelliere, all'autorita' che vigila sulla liquidazione, al commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel termine di venti giorni possono presentare nella cancelleria del tribunale le loro osservazioni. Il presidente del tribunale nomina un giudice per l'istruzione e per i provvedimenti ulteriori a norma dell'art. 189 del codice di procedura civile.49 Decorso il termine indicato senza che siano proposte osservazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano di reparto si intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali tra i creditori. Si applicano le norme dell'art. 117, e se del caso, degli articoli 2456 e 2457 del codice civile.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

49

La Corte Costituzionale con sentenza 5-14 aprile 2006 n. 154 (in G.U. 1a 19/04/2006 n. 16) che "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 213, comma secondo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui fa decorrere, nei confronti dei «creditori ammessi», il termine perentorio di venti giorni per proporre contestazioni avverso il piano di riparto, totale o parziale, dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia dell'avvenuto deposito del medesimo in cancelleria, anziche' dalla comunicazione dell'avvenuto deposito effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altra modalita' prevista dalla legge."

Testo in vigore dal 20 aprile 2006 al 17 luglio 2006

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 213 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 154/2006

    Ha colpito questo articolo
    14 aprile 2006

    Illegittimità costituzionale dell'art. 213, comma secondo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui fa decorrere, nei confronti dei "creditori ammessi", il termine perentorio di venti giorni per proporre contestazioni avverso il piano di riparto, totale o parziale, dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia dell'avvenuto deposito del medesimo in cancelleria, anziché dalla comunicazione dell'avvenuto deposito effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altra modalità di comunicazione prevista dalla legge. Attualmente, in materia concorsuale, la legge prevede che sia utilizzata come forma di comunicazione la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale solo nell'art. 126 (proposta di concordato fallimentare) e nell'art. 171, comma terzo, (proposta di concordato preventivo) della legge fallimentare, cioè in due casi nei quali non è possibile individuare compiutamente i soggetti interessati alla comunicazione delle proposte di concordato e nei quali dalla comunicazione non decorre un termine decadenziale quale quello per impugnare un provvedimento, altrimenti irretrattabile. La norma censurata sacrifica il diritto dei creditori di avere conoscenza del piano di riparto per poter proporre tempestivamente avverso di esso le contestazioni del caso: li sacrifica gravemente, perché richiede un onere di diligenza inesigibile attesa la necessità di consultare, per tutta la durata della procedura, la Gazzetta Ufficiale, ed ingiustificatamente, perché se l'indeterminatezza dei soggetti interessati può giustificare forme di "informazione" quali quella di cui alla norma censurata, ciò non può dirsi quando, come nel caso dei creditori ammessi, tali soggetti siano non solo individuabili ma individuati. > >- Con sentenza n. 224/2004, citata, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 144, quarto comma, della legge fallimentare, nella parte in cui prevedeva che il termine per la proposizione del reclamo avverso la sentenza che provvede sull'istanza di riabilitazione decorresse dall'affissione della sentenza anziché dalla sua comunicazione, poiché l'affissione, quale forma di pubblicità idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione di un atto, può essere giustificata solo dalla difficoltà di individuare coloro che possono avere interesse a proporre l'impugnazione stessa - v., citate, sentenze n. 273/1987 e n. 153/1980 - risultando priva, invece, di razionale giustificazione se riferita a soggetti preventivamente individuati dal legislatore - v., citate, sentenze n. 211/2001, n. 152 e n. 151/1980, n. 255/1974. > >- La sentenza n. 881/1988, citata, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 190, secondo comma, della legge fallimentare nella parte in cui faceva decorrere dalla data del decreto, anziché dalla sua rituale comunicazione all'interessato, il termine di decadenza di dieci giorni per il reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato di cessazione degli effetti dell'amministrazione controllata. Nella stessa sentenza - e nelle sentenze n. 255/1974, n. 120 e n. 156/1986, citate - è stato affermato che del diritto di difesa fa parte integrante il diritto dei soggetti interessati ad impugnare determinati atti processuali di essere posti in grado di averne tempestiva conoscenza, in modo da poter utilizzare i termini legali di decadenza. > >- La modalità della comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento è stata prescritta dalle sentenze n. 102/1986 e n. 538/1990, citate, ai fini dell'impugnazione dello stato passivo reso esecutivo e delle ammissioni tardive di crediti, ed è stata estesa al deposito dell'elenco dei crediti ammessi o respinti nella liquidazione coatta amministrativa - sentenze n. 155/1980 e n. 201/1993, citate - e nell'amministrazione straordinaria - sentenza n. 181/1987, citata.

    Art. 213 fallimento

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 20 aprile 2006

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1942 al 20 aprile 2006.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 5-14 aprile 2006 n. 154 (in G.U. 1a 19/04/2006 n. 16) che "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 213, comma secondo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui fa decorrere, nei confronti dei «creditori ammessi», il termine perentorio di venti giorni per proporre contestazioni avverso il piano di riparto, totale o parziale, dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia dell'avvenuto deposito del medesimo in cancelleria, anziche' dalla comunicazione dell'avvenuto deposito effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altra modalita' prevista dalla legge."

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art213 · fonte del testo

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