Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate l'una in via subordinata all'altra, delle quali, la principale difetta di rilevanza nel giudizio 'a quò, e la subordinata difetta dei necessari requisiti di chiarezza, essendo formulata in termini complessi e contraddittori (nella specie, il giudice rimettente censura, in riferimento agli artt. 3, 36 e 45 della Costituzione, gli artt. 201, 54 e 55 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui, nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, non estende il privilegio al credito per interessi delle società cooperative agricole di produzione e lavoro, laddove il giudizio 'a quò, di opposizione allo stato passivo, non riguarda una cooperativa agricola di produzione e lavoro, ovvero a tutte le cooperative agricole, come quella interessata dal giudizio 'a quò, benché ciò comporterebbe un'interpretazione degli invocati parametri dell'art. 36 e 45 della Costituzione, in contrasto con la giurisprudenza costituzionale). red.: F. Mangano
Art. 201 fallimento · Art. 54 fallimento · Art. 55 fallimento · Art. 3 cost.