Art. 201 fallimento — Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti

Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV e le disposizioni dell'art. 66. Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l'autorita' amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e in quelli del comitato dei creditori il comitato di sorveglianza.

Testo vigente dal 6 aprile 1942

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 201 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 5 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di dicembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 185/1997

    Questione inammissibile
    18 giugno 1997

    Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate l'una in via subordinata all'altra, delle quali, la principale difetta di rilevanza nel giudizio 'a quò, e la subordinata difetta dei necessari requisiti di chiarezza, essendo formulata in termini complessi e contraddittori (nella specie, il giudice rimettente censura, in riferimento agli artt. 3, 36 e 45 della Costituzione, gli artt. 201, 54 e 55 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui, nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, non estende il privilegio al credito per interessi delle società cooperative agricole di produzione e lavoro, laddove il giudizio 'a quò, di opposizione allo stato passivo, non riguarda una cooperativa agricola di produzione e lavoro, ovvero a tutte le cooperative agricole, come quella interessata dal giudizio 'a quò, benché ciò comporterebbe un'interpretazione degli invocati parametri dell'art. 36 e 45 della Costituzione, in contrasto con la giurisprudenza costituzionale). red.: F. Mangano

    Art. 201 fallimento · Art. 54 fallimento · Art. 55 fallimento · Art. 3 cost.

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  • Sentenza n. 143/1983

    Questione inammissibile
    31 maggio 1983

    È inammissibile, per difetto di rilevanza nel giudizio a quo, la questione di legittimita` dell'art. 201 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui prevede l'attribuzione del potere al liquidatore, nell'ambito della procedura di l.c.a., di procedere all'iscrizione dei crediti ammessi e vieta l'esercizio di azioni individuali a tutela dei crediti stessi. Infatti la norma impugnata non riguarda i crediti di lavoro pagabili in via di prededuzione ex art. 111 l.f. (nella fattispecie crediti relativi all'indennita` di anzianita`) ne` viene dimostrata dal giudice rimettente l'estensione della norma impugnata a tali diversi crediti. Del resto, l'eventuale pronuncia resa dalla Corte non potrebbe essere utilizzata dal giudice rimettente, in quanto i provvedimenti relativi allo "stato" giurisdizionale dell'impresa in l.c.a. competono al tribunale della sede principale dell'impresa (art. 209 legge fallimentare). (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 201 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in relazione agli artt. 207, 208 e 209 stesso R.D., sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.).

    Art. 201 fallimento · Art. 207 fallimento · Art. 208 fallimento · Art. 209 fallimento

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 87/1969

    Questione infondata
    17 aprile 1969

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 201 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui richiama il secondo comma dell'art. 52 e rende applicabili all'accertamento dei crediti dell'ente assoggettato a liquidazione coatta amministrativa, le norme circa la formazione dello stato passivo fallimentare, con gli adattamenti preveduti negli artt. 207, 208 e 209 del predetto decreto.

    Art. 24 cost. · Art. 201 fallimento

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art201 · fonte del testo

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