Art. 92 — Adempimenti finali

Liquidato l'attivo, o una parte rilevante dello stesso, e prima dell'ultimo riparto ai creditori o dell'ultima restituzione ai clienti, i commissari sottopongono il bilancio finale di liquidazione, il rendiconto finanziario e il piano di riparto, accompagnati da una relazione propria e da quella del comitato di sorveglianza, alla Banca d'Italia, che ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale. La liquidazione costituisce, anche ai fini fiscali, un unico esercizio; entro un mese dal deposito i commissari presentano la dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo secondo le disposizioni tributarie vigenti. 65 I commissari danno comunicazione dell'avvenuto deposito ai creditori e ai clienti ammessi al passivo con le modalita' di cui all'articolo 86, comma 3, e mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 65 Nel termine di venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale. Si applicano le disposizioni dell'articolo 87, commi da 2 a 5 e dell'articolo 88. Decorso il termine indicato senza che siano state proposte contestazioni ovvero definite queste ultime con sentenza passata in giudicato, i commissari liquidatori provvedono al riparto o alla restituzione finale in conformita' di quanto previsto dall'articolo 91. Le somme e gli strumenti che non possono essere distribuiti vengono depositati nei modi stabiliti dalla Banca d'Italia per la successiva distribuzione agli aventi diritto, fatta salva la facolta' prevista dall'articolo 91, comma 7. Si applicano le disposizioni del codice civile in materia di liquidazione delle societa' di capitali, relative alla cancellazione della societa' ed al deposito dei libri sociali. La pendenza di ricorsi e giudizi, ivi compreso quello di accertamento dello stato di insolvenza, non preclude l'effettuazione degli adempimenti finali previsti ai commi precedenti e la chiusura della procedura di liquidazione coatta amministrativa. Tale chiusura e' subordinata alla esecuzione di accantonamento o all'acquisizione di garanzie ai sensi dell'articolo 91, commi 6 e 7. Successivamente alla chiusura della procedura di liquidazione coatta, i commissari liquidatori mantengono la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi dei giudizi. Ai commissari liquidatori, nello svolgimento delle attivita' connesse ai giudizi, si applicano gli articoli 72, commi 7 e 9, 81, commi 3 e 4 e 84, commi 1, 3 ((, 5)) e 7 del presente decreto. I commissari liquidatori ripartiscono, in base alla documentazione di cui al comma 1, eventuali somme derivanti all'esito dei giudizi nonche' quelle derivanti dalla cessione o liquidazione dell'attivo non ancora realizzato al momento di chiusura della procedura ovvero dagli accantonamenti eseguiti a quel momento. 65 I commissari liquidatori sono estromessi, su propria istanza, dai giudizi relativi ai rapporti oggetto di cessione nei quali sia subentrato il cessionario, ivi compresi i giudizi relativi allo stato passivo e quelli di costituzione di parte civile in giudizi penali. 65

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181

65

Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che i commi 1, 2, 8 e 9 del presente articolo, come modificati dal suddetto decreto, si applicano "anche alle procedure di liquidazione coatta amministrativa in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali non sia stato gia' autorizzato il deposito della documentazione finale".

Testo vigente dal 1 dicembre 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 dicembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 16 novembre 2015 al 1 dicembre 2021. 2 parole tolte, 1 parola aggiunta.

… presentano la dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo secondo le disposizioni tributarie vigenti. tolto: 2. I commissari danno comunicazione dell'avvenuto deposito ai creditori e ai clienti ammessi al … commi 7 e 9, 81, commi 3 e 4 e 84, commi 1, 3aggiunto: , 5 e 7 del presente decreto. I commissari liquidatori ripartiscono, in base alla documentazione … realizzato al momento di chiusura della procedura ovvero dagli accantonamenti eseguiti a quel momentotolto: . 9. I commissari liquidatori sono estromessi, su propria istanza, dai giudizi relativi ai rapporti …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art92 · fonte del testo

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