Art. 16 fallimento — Sentenza dichiarativa di fallimento

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La sentenza dichiarativa di fallimento e' pronunciata in camera di consiglio. Con la sentenza il tribunale:

  • 1)nomina il giudice delegato per la procedura;
  • 2)nomina il curatore;
  • 3)((ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonche' dell'elenco dei creditori, entro tre giorni, se non e' stato ancora eseguito a norma dell'articolo 14;
  • 4)stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui si procedera' all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza;
  • 5)assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al numero precedente per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione.)) ((La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 17, secondo comma.)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5)).

Testo in vigore dal 17 luglio 2006 al 1 gennaio 2008

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 16 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 12708/2026

    5 maggio 2026

    In tema di effetti del giudizio di rinvio su quello per la dichiarazione di fallimento, se la pronuncia resa in sede di reclamo contro la sentenza di fallimento, ai sensi dell'art. 18 l.fall., è cassata con rinvio ed il processo non viene riassunto nel termine prescritto, non trova applicazione l'art. 393 c.p.c. ma l'art. 310, comma 2 c.p.c., cosicché si estingue unicamente il giudizio di reclamo, mentre passa in giudicato la sentenza dichiarativa di fallimento.

    Art. 16 fallimento · Art. 310 c.p.c. · Art. 336 c.p.c. · Art. 338 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 27 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 110/1972

    Illegittimità dichiarata
    27 giugno 1972

    a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 147 comma primo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non prevede che il tribunale debba ordinare la comparizione in camera di consiglio dei soci illimitatamente responsabili nei cui con…

    Art. 147 fallimento · Art. 162 fallimento · Art. 195 fallimento · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 17 luglio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006. 107 parole tolte, 113 parole aggiunte in 4 capoversi.

3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabilitolto: , entro ventiquattro ore aggiunto: e fiscali obbligatorie, nonche' dell'elenco dei creditori, entro tre giorni, se non e' stato ancora eseguito a norma tolto: dell'art. aggiunto: dell'articolo 14;

4) aggiunto: stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui si procedera' all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza;

aggiunto: 5) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali tolto: mobiliari aggiunto: o personali su cose in possesso del fallito, tolto: un termine non maggiore di giorni trenta dalla data dell'affissione della sentenza aggiunto: il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al numero precedente per la presentazione in cancelleria delle domandetolto: ;

tolto: 5) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui, nel termine di giorni venti da quello indicato nel numero precedente, si procedera' all'esame dello stato passivo. La sentenza e' provvisoriamente esecutiva. Con la stessa sentenza o con successivo decreto il tribunale ordina la cattura del fallito o degli altri responsabili a carico dei quali sussistano le circostanze indicate dall'art. 7 o altri indizi di colpevolezza per i reati previsti in questa legge. La sentenza o il decreto e' comunicato al Procuratore del Re Imperatore, che ne cura l'esecuzione aggiunto: di insinuazione. La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 17, secondo comma. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art16 · fonte del testo

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