Art. 15 fallimento — Procedimento per la dichiarazione di fallimento

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Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento, puo' ordinare la comparizione dell'imprenditore in camera di consiglio e sentirlo anche in confronto dei creditori istanti.

Testo in vigore dal 6 aprile 1942 al 23 luglio 1970

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 15 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 6591/2026

    19 marzo 2026

    In tema di liquidazione dei compensi spettanti ai difensori, il procedimento per la dichiarazione di fallimento - così come quello sul reclamo contro la relativa decisione davanti alla corte d'appello e sul successivo ricorso per cassazione - hanno valore indeterminabile, avendo ad oggetto l'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, mentre è irrilevante l'ammontare del credito vantato dal soggetto che propone l'istanza di fallimento.

    Art. 15 fallimento · Art. 18 fallimento

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 60 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 31856/2025

    6 dicembre 2025

    In tema di rapporti tra la composizione negoziata della crisi ed il procedimento per la dichiarazione di fallimento, spetta al tribunale investito della domanda di fallimento valutare, incidenter tantum, ai fini della pronuncia, l'inammissibilità dell'istanza di composizione negoziata con applicazione delle misure protettive, ove tale istanza sia stata depositata in violazione dell'art. 23, comma 2, del d.l. n. 118 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 147 del 2021, in pendenza di una domanda di concordato preventivo, con riserva o meno.

    Art. 15 fallimento

    Rassegna di dicembre 2025, p. 20 ↗

Tutte le 7 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di dicembre 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 141/1970

    Ha colpito questo articolo
    16 luglio 1970

    Allo scopo di assicurare la difesa dell'imprenditore fallito, non costituisce mezzo sufficiente il contraddittorio differito alla fase di impugnazione. E ciò in riferimento così alle modalità del particolare procedimento di opposizione fallimentare, come alla disciplina della sentenza dichiarativa di fallimento, cui l'ordinamento attribuisce efficacia immediatamente esecutiva, non suscettibile di sospensione a seguito dell'atto di opposizione (art. 18, ult. co., legge fallimentare), mentre la rimozione degli effetti di essa conseguono soltanto e con inevitabile ritardo, al passaggio in giudicato della pronunzia che accolga l'opposizione (alla quale è subordinata anche la cancellazione dal registro dei falliti). L'art. 15 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) è quindi costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui, con sostanziale pregiudizio del diritto di difesa, non statuisce l'obbligo del tribunale di ordinare la comparizione del debitore. Questa, ovviamente, comportando l'audizione del debitore stesso con la possibilità di sue deduzioni e difese, anche in confronto dei creditori istanti, non senza assistenza tecnica, deve essere inquadrata e contenuta nella vigente normativa circa il procedimento di cognizione sommaria, nell'ambito delle finalità e delle speciali ragioni di urgenza e tempestività, anche allo scopo della conservazione del patrimonio aziendale, cui è informata la disciplina della dichiarazione di fallimento.

    Art. 15 fallimento · Art. 24 cost. · Art. 18 fallimento

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 162/2017

    Questione infondata
    11 luglio 2017

    È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, terzo comma, del r.d. n. 267 del 1942, come sostituito dall'art. 17, comma 1, lett. a), del d.l. 18 ottobre, n. 179 del 2012 (conv., con modif., nella legge n. 221 del 2012), censurato dalla Corte d'appello di Catanzaro, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui consente che la notifica del ricorso e del decreto di convocazione per la dichiarazione di fallimento di imprese esercitate in forma collettiva - quando non possa essere eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) né al destinatario presso la sede legale - si perfezioni con il solo deposito nella casa comunale, senza le ulteriori cautele previste dall'art. 145 cod. proc. civ. per le notifiche a persona giuridica (e cioè senza alcuna necessità di dare conto e notizia di tale incombente). Identica questione è stata dichiarata non fondata dalla sopravvenuta sentenza n. 146 del 2016 in riferimento ai medesimi parametri, in quanto la specialità e la complessità degli interessi (comuni ad una pluralità di operatori economici, ed anche di natura pubblica in ragione delle connotazioni soggettive del debitore e della dimensione oggettiva del debito), che il legislatore del 2012 ha inteso tutelare con l'introdotta semplificazione del procedimento notificatorio nell'ambito della procedura fallimentare, segnano l'innegabile diversità tra il suddetto procedimento e quello ordinario di notifica ex art. 145 cod. proc. civ.; ed in quanto il diritto di difesa, nella sua declinazione di conoscibilità, da parte del debitore, dell'attivazione del procedimento fallimentare a suo carico, è adeguatamente garantito dalla norma denunciata, proprio in ragione del predisposto duplice meccanismo di ricerca della società. ( Precedente specifico citato: sentenza n. 146 del 2016 ).

    Art. 15 fallimento · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 145 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 146/2016

    Questione infondata
    16 giugno 2016

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 15, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (come sostituito dal d.l. n. 179 del 2012), il quale stabilisce che alla notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore collettivo e del decreto di fissazione dell'udienza debba procedere la cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) risultante dal registro delle imprese ovvero dall'indice nazionale degli indirizzi PEC ovvero, qualora ciò risulti impossibile o abbia avuto esito negativo, il creditore istante a mezzo di ufficiale giudiziario, il quale dovrà accedere presso la sede legale con successivo deposito nella casa comunale, ove il destinatario non sia lì reperito. L'asserita irragionevole disparità di trattamento rispetto alle modalità richieste per la notifica ordinaria a persona giuridica dall'art. 145 cod. proc. civ. - che, per l'evenienza del mancato reperimento del destinatario presso la sede legale, impone di dare notizia dei prescritti incombenti e consente, alternativamente, la notifica alla persona fisica del legale rappresentante - è esclusa dalla diversità delle fattispecie a confronto, che ne giustifica, in termini di ragionevolezza, la diversa disciplina. A differenza dell'evocato art. 145, esclusivamente finalizzato ad assicurare alla persona giuridica l'effettivo esercizio del diritto di difesa in relazione agli atti ad essa indirizzati, la contestata disposizione si propone di coniugare la stessa finalità di tutela del diritto di difesa dell'imprenditore collettivo con le esigenze di celerità e speditezza proprie del procedimento concorsuale, prevedendo che il tribunale sia esonerato dall'adempimento di ulteriori formalità quando la situazione di irreperibilità debba imputarsi all'imprenditore. La specialità e la complessità degli interessi (comuni ad una pluralità di operatori economici, ed anche di natura pubblica in ragione delle connotazioni soggettive del debitore e della dimensione oggettiva del debito), che il legislatore del 2012 ha inteso tutelare, segnano l'innegabile diversità tra il descritto procedimento speciale e quello ordinario di notifica. Inoltre, la norma denunciata garantisce adeguatamente il diritto di difesa, nella sua declinazione di conoscibilità, da parte del debitore, dell'attivazione del procedimento fallimentare a suo carico, proprio in ragione del predisposto duplice meccanismo di ricerca della società. Questa, infatti, ai fini della sua partecipazione al giudizio, viene notiziata prima presso l'indirizzo PEC, del quale è obbligata a dotarsi e che è tenuta a mantenere attivo durante la vita dell'impresa, in forza di un sistema che presuppone il corretto operare della disciplina delle comunicazioni telematiche dell'ufficio giudiziario e che consente di giungere ad una conoscibilità effettiva dell'atto da notificare equipollente a quella conseguibile con i meccanismi ordinari (ufficiale giudiziario e agente postale). Solo a fronte della non utile attivazione di tale primo meccanismo segue la notificazione presso l'indirizzo della sede legale, da indicare obbligatoriamente nel registro delle imprese, la cui funzione è assicurare un sistema organico di pubblicità legale che renda conoscibili ed opponibili ai terzi i dati concernenti l'impresa e le sue principali vicende. In caso di esito negativo del duplice meccanismo di notifica, il deposito dell'atto introduttivo della procedura fallimentare presso la casa comunale ragionevolmente si pone come conseguenza immediata e diretta della violazione, da parte dell'imprenditore collettivo, di obblighi impostigli per legge.

    Art. 15 fallimento · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art15 · fonte del testo

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