Art. 110 fallimento — Procedimento di ripartizione

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Il curatore, ogni due mesi a partire dalla data del decreto previsto dall'art. 97, salvo che il giudice delegato stabilisca un termine diverso, deve presentare un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura. Il giudice, sentito il comitato dei creditori, apporta al progetto le variazioni che ravvisa convenienti e ne ordina il deposito in cancelleria, disponendo che tutti i creditori ne siano avvisati. I creditori possono far pervenire entro dieci giorni dall'avviso le loro osservazioni. Trascorso tale termine, il giudice delegato, tenuto conto delle osservazioni, stabilisce con decreto il piano di riparto, rendendolo esecutivo.

Testo in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 110 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 26655/2025

    3 ottobre 2025

    Il giudice adito in sede di reclamo avverso il piano di riparto non può, ai sensi dell'art. 110, comma 4, l.fall., vigente ratione temporis, disporre l'accantonamento di somme corrispondenti a crediti non ammessi al passivo, potendo disporlo per quelli oggetto di contestazione, da intendersi per tali i soli crediti già inseriti nel piano di riparto, che sono stati oggetto di contestazione per questioni relative alla graduazione dei crediti e all'ammontare della somma distribuita, che sono le sole che il giudice delegato può risolvere in sede di riparto.

    Art. 110 fallimento · Art. 26 fallimento · Art. 36 fallimento · Art. 113 fallimento

    Rassegna di ottobre 2025, pp. 13, 14 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 19602/2025

    15 luglio 2025

    Le disposizioni degli artt. 110 e 117 l.fall. non sono richiamate dalla disciplina che regola le cessioni dei beni del debitore e l'esecuzione del concordato, in quanto, in ambito concordatario, non c'è una verifica dei crediti funzionale alla selezione delle posizioni concorrenti ai fini della partecipazione al riparto dell'attivo, ma unicamente, ex art. 176, comma 1, l.fall., una ricognizione della platea dei creditori, ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi; ne consegue che, ove sorga contestazione sulle modalità di distribuzione delle somme di cui si è ottenuta la disponibilità all'esito della cessione dei beni, il debitore è tenuto a dare esecuzione alla proposta o i creditori dovranno rimettere al giudice della cognizione la definitiva soluzione delle divergenze fra loro insorte.

    Art. 110 fallimento · Art. 117 fallimento · Art. 182 fallimento · Art. 185 fallimento

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 54 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗ e ottobre 2025 ↗.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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