Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

Art. 213 c.c.i.i. — Programma di liquidazione

Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, il curatore predispone un programma di liquidazione ((e lo trasmette al giudice delegato ai fini di cui al comma 7)). ((Il comitato dei creditori puo' proporre modifiche al programma presentato.)) Il mancato rispetto del termine di centocinquanta giorni di cui al primo periodo senza giustificato motivo e' giusta causa di revoca del curatore. ((Il curatore, fermo quanto previsto dall'articolo 142, comma 3, e previa autorizzazione del comitato dei creditori, puo' rinunciare a liquidare uno o piu' beni, se l'attivita' di liquidazione appare manifestamente non conveniente.)) In questo caso, il curatore notifica l'istanza e la relativa autorizzazione ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri e ne da' comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'articolo 150, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilita' del debitore. Si presume manifestamente non conveniente la prosecuzione dell'attivita' di liquidazione dopo sei esperimenti di vendita cui non ha fatto seguito l'aggiudicazione, salvo che il giudice delegato non autorizzi il curatore a continuare l'attivita' liquidatoria, in presenza di giustificati motivi. Il programma e' suddiviso in sezioni in cui sono indicati separatamente criteri e modalita' della liquidazione dei beni immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo. Nel programma sono, inoltre, indicati le azioni giudiziali di qualunque natura e il subentro nelle liti pendenti, con i costi per il primo grado di giudizio. Sono, altresi', indicati gli esiti delle liquidazioni gia' compiute. Il programma indica gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, quali l'esercizio dell'impresa del debitore e l'affitto di azienda, ancorche' relativi a singoli rami dell'azienda, nonche' le modalita' di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco. Nel programma e' indicato il termine entro il quale avra' inizio l'attivita' di liquidazione dell'attivo ed il termine del suo presumibile completamento. Entro otto mesi dall'apertura della procedura deve avere luogo il primo esperimento di vendita dei beni e devono iniziare le attivita' di recupero dei crediti, salvo che il giudice delegato, con decreto motivato, non ne autorizzi il differimento. ((Il mancato rispetto dei termini di cui al primo e secondo periodo senza giustificato motivo e' causa di revoca del curatore.)) Per sopravvenute esigenze, il curatore puo' presentare un supplemento del piano di liquidazione. Prima della approvazione del programma, il curatore puo' procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori se gia' nominato, solo quando dal ritardo puo' derivare pregiudizio all'interesse dei creditori. Il programma e' trasmesso al giudice delegato che ne autorizza la sottoposizione al comitato dei creditori per l'approvazione. Il giudice delegato autorizza i singoli atti liquidatori in quanto conformi al programma approvato. (( Il termine per il completamento della liquidazione non puo' eccedere i cinque anni dal deposito della sentenza di apertura della procedura. In casi di particolare complessita' o difficolta' delle vendite, questo termine puo' essere differito dal giudice delegato. )) (( Quando il curatore ha rispettato i termini, originari o differiti, di cui al comma 5, secondo periodo, nel calcolo dei termini di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, non si tiene conto del tempo necessario per il completamento della liquidazione. ))

Testo vigente dal 28 settembre 2024

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Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 2022 al 28 settembre 2024. 64 parole tolte, 92 parole aggiunte.

Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, il curatore predispone un programma di liquidazione tolto: da sottoporre all'approvazione del aggiunto: e lo trasmette al giudice delegato ai fini di cui al comma 7. Il comitato dei creditori aggiunto: puo' proporre modifiche al programma presentato. Il mancato rispetto del termine di centocinquanta giorni di cui al primo periodo senza giustificato motivo e' giusta causa di revoca del curatore. Il curatore, aggiunto: fermo quanto previsto dall'articolo 142, comma 3, e previa autorizzazione del comitato dei creditori, puo' tolto: non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o piu' beni, se l'attivita' di liquidazione tolto: appaia aggiunto: appare manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore notifica l'istanza e la relativa … salvo che il giudice delegato, con decreto motivato, non ne autorizzi il differimento. Il tolto: termine per il completamento della liquidazione non puo' eccedere cinque anni dal deposito della sentenza di apertura della procedura. In casi di eccezionale complessita', questo termine puo' essere differito a sette anni dal giudice delegato aggiunto: mancato rispetto dei termini di cui al primo e secondo periodo senza giustificato motivo e' causa di revoca del curatore. Per sopravvenute esigenze, il curatore puo' presentare un supplemento del piano di liquidazione. … giudice delegato autorizza i singoli atti liquidatori in quanto conformi al programma approvato. Il tolto: mancato rispetto dei termini di cui al comma 5 senza giustificato motivo e' causa di revoca del curatore. 9. Se aggiunto: termine per il completamento della liquidazione non puo' eccedere i cinque anni dal deposito della sentenza di apertura della procedura. In casi di particolare complessita' o difficolta' delle vendite, questo termine puo' essere differito dal giudice delegato. Quando il curatore ha rispettato i terminiaggiunto: , originari o differiti, di cui al comma 5, aggiunto: secondo periodo, nel calcolo dei termini di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, non si tiene conto del tempo necessario per il completamento della liquidazioneaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art213 · fonte del testo

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