((Ai fini della presente legge, si definiscono sordocieche le persone con durature compromissioni totali o parziali combinate della vista e dell'udito, congenite o acquisite, che in interazione con barriere di diversa natura comportano difficolta' nell'orientamento e nella mobilita' e nell'accesso all'informazione e alla comunicazione, ostacolando la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri)). ((Le persone sordocieche hanno diritto alla percezione in forma unificata delle indennita' economiche sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di cecita' civile e di sordita' civile. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, in cui la duratura compromissione dell'udito sia acquisita successivamente al superamento dell'eta' evolutiva, le persone sordocieche hanno diritto alla percezione in forma unificata delle indennita' economiche sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di cecita' civile e di invalidita' civile. Le persone sordocieche percepiscono altresi' in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordita' civile, di cecita' civile e di invalidita' civile, erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS))). Ai soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano gia' titolari di distinte indennita' e prestazioni per entrambe le condizioni di sordita' civile e di cecita' civile, e' riconosciuta l'unificazione dei trattamenti in godimento. Ai medesimi soggetti continuano ad applicarsi i benefici assistenziali e per l'inserimento al lavoro gia' riconosciuti dalla legislazione vigente per le due distinte menomazioni.

Testo vigente dal 18 dicembre 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 dicembre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 13 luglio 2010 al 18 dicembre 2025. 45 parole tolte, 132 parole aggiunte.

Ai fini tolto: di cui all'articolo 1 aggiunto: della presente legge, si definiscono sordocieche le persone tolto: cui siano distintamente riconosciute entrambe le minorazioni, sulla base della legislazione vigente, aggiunto: con durature compromissioni totali o parziali combinate della vista e dell'udito, congenite o acquisite, che in interazione con barriere di diversa natura comportano difficolta' nell'orientamento e nella mobilita' e nell'accesso all'informazione e alla comunicazione, ostacolando la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri. Le persone sordocieche hanno diritto alla percezione in forma unificata delle indennita' economiche sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di tolto: sordita' aggiunto: cecita' civile e di tolto: cecita' civile. Le persone affette da sordocecita', cosi' come definite dal comma 1, percepiscono aggiunto: sordita' civile. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, in cui la duratura compromissione dell'udito sia acquisita successivamente al superamento dell'eta' evolutiva, le persone sordocieche hanno diritto alla percezione in forma unificata tolto: le indennita' loro spettanti ai sensi della aggiunto: delle indennita' economiche sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di tolto: sordita' aggiunto: cecita' civile e di tolto: cecita' civile. Percepiscono aggiunto: invalidita' civile. Le persone sordocieche percepiscono altresi' in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordita' civile tolto: e cecita'aggiunto: , di cecita' civile e di invalidita' civile, erogate dall'Istituto nazionale tolto: di aggiunto: della previdenza sociale (INPS). Ai soggetti che alla data di entrata in vigore della …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2010-06-24;107~art2 · fonte del testo

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