[1]delle detrazioni (articolo 16-ter decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

[2]1. Fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a euro 75.000 gli oneri e le spese per i quali il presente testo unico o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall'imposta lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino all'ammontare calcolato moltiplicando l'importo base determinato ai sensi del comma 2 in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente indicato nel comma 3 in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, che si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2. 2. L'importo base di cui al comma 1 e' pari a:

  • a)euro14.000, se il reddito complessivo del contribuente e' superiore a euro 75.000 e non superiore a euro 100.000;
  • b)8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente e' superiore a euro 100.000. 3. Il coefficiente da utilizzare ai sensi del comma 1 e' pari a:
  • a)0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2;
  • b)0,70, se nel nucleo familiare e' presente un figlio che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2;
  • c)0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2;
  • d)1, se nel nucleo familiare sono presenti piu' di due figli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, o almeno un figlio con disabilita' accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2. 4. Sono esclusi dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell'applicazione del limite di cui al comma 1, i seguenti oneri e le seguenti spese:
  • a)le spese sanitarie detraibili ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d);
  • b)le somme investite nelle start-up innovative, detraibili ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
  • c)le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative, detraibili ai sensi dell'articolo 4, commi 9, seconda parte, e 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. 5. Ai fini del computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese di cui al comma 1, per le spese detraibili ai sensi dell'articolo 17 ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione e' ripartita in piu' annualita', rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno. Sono comunque esclusi dal predetto computo gli oneri detraibili ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettere a), b) e ff), sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettere o) e p), sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024 nonche' le rate delle spese detraibili ai sensi dell'articolo 17 ovvero di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024. 6. Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a euro 200.000 e' diminuito di un importo pari a euro 440 l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda, determinato tenendo conto di quanto previsto dai commi da 1 a 5 del presente articolo e dall'articolo 14, comma 8, spettante in relazione ai seguenti oneri:
  • a)gli oneri la cui detraibilita' e' fissata nella misura del 19 per cento dal presente testo unico o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d);
  • b)le erogazioni liberali in favore dei partiti politici, di cui all'articolo 15;
  • c)i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi, di cui all'articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 7. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo e' assunto al netto del reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, di cui all'articolo 10, comma 5.

Testo vigente dal 3 luglio 2026

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-06-19;117~art18 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari