Legge 104

Art. 8 — Inserimento ed integrazione sociale

L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante:

  • a)interventi di carattere socio-psicopedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi della normativa vigente, a sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare in cui e' inserita;
  • b)servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale;
  • c)interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
  • d)provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto allo studio della persona handicappata, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilita' di personale appositamente qualificato, docente e non docente;
  • e)adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali;
  • f)misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi diversificati;
  • g)provvedimenti che assicurino la fruibilita' dei mezzi di trasporto pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici;
  • h)affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari;
  • i)organizzazione e sostegno di comunita'-alloggio, case-famiglia e analoghi servizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire la deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona handicappata, priva anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato;
  • l)istituzione o adattamento di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate, che abbiano assolto l'obbligo scolastico, e le cui verificate potenzialita' residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa. Gli standard dei centri socio-riabilitativi sono definiti dal Ministro della sanita', di concerto con il Ministro per gli affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  • m)organizzazione di attivita' extrascolastiche per integrare ed estendere l'attivita' educativa in continuita' ed in coerenza con l'azione della scuola.

Testo vigente dal 17 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104~art8 · fonte del testo

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