Corte costituzionale

Ordinanza n. 124/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/05/2001 · relatore Franco Bile

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41 del d.P.R.

28 settembre 1990, n. 314 e dell'all. c) numero 2, dello stesso

d.P.R. (Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei

rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 48

della legge 23 dicembre 1978, n. 833), promosso con ordinanza emessa

il 5 maggio 2000 dal tribunale di La Spezia nel procedimento civile

vertente tra Francesco Pardini e l'Unità sanitaria locale (USL) n. 5

di La Spezia ed altri, iscritta al n. 530 del registro ordinanze 2000

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, 1a

serie speciale, dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 2001 il giudice

relatore Franco Bile.

Ritenuto che il tribunale di La Spezia, con ordinanza emessa il

5 maggio 2000, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 41 e del numero 2 di cui all'allegato c) del d.P.R.

28 settembre 1990, n. 314, che ha reso esecutivo l'"Accordo

collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i

medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 48 della legge

23 dicembre 1978, n. 833" per violazione degli artt. 3 e 36 della

Costituzione, laddove attribuiscono, al sostituto del medico di

medicina generale in regime di convenzionamento, l'indennità di

piena disponibilità ed il compenso per variazione degli indici del

costo della vita, solo nella misura in cui spettino al sostituito,

così facendo dipendere il trattamento della prestazione lavorativa

da elementi estranei al rapporto di lavoro cui essa inerisce.

Considerato che la questione sollevata è manifestamente

inammissibile in quanto verte su norme contenute in atto non avente

forza di legge e non assoggettabile al sindacato di questa Corte

(ordinanza n. 462 del 1990, nella specifica materia; e, da ultimo,

ordinanze numeri 328 e 100 del 2000, e n. 430 del 1999).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ;la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 41 e del numero 2 di cui

all'allegato c) del d.P.R. 28 settembre 1990, n. 314, che ha reso

esecutivo l'"Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei

rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 48

della legge 23 dicembre 1978, n. 833" sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 36 della Costituzione, dal tribunale di La Spezia, con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il Redattore: Bile

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in Cancelleria l'11 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:124 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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