Art. 49 — Controlli sulle unità sanitarie locali

Il controllo sugli atti delle unita' sanitarie locali e' esercitato, in unica sede, dai comitati regionali di controllo di cui all'articolo 55 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, integrati da un esperto in materia sanitaria designato dal Consiglio regionale e da un rappresentante del Ministero del tesoro, nelle forme previste dagli articoli 59 e seguenti della medesima legge. I provvedimenti vincolati della unita' sanitaria locale attinenti allo stato giuridico e al trattamento economico del personale dipendente indicati nell'articolo 10, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono adottati dal coordinatore amministrativo dell'ufficio di direzione e trasmessi al comitato di gestione e al collegio dei revisori. Detti provvedimenti non sono assoggettati al controllo del comitato regionale di controllo. Il comitato di gestione, d'ufficio o su segnalazione del collegio dei revisori, nell'esercizio del potere di autotutela puo', entro 20 giorni dal ricevimento, annullare o riformare i provvedimenti indicati al comma precedente. ((Gli atti delle unita' sanitarie locali sono nulli di diritto se per la relativa spesa non e' indicata idonea copertura finanziaria.)) Le modificazioni apportate in sede di riordinamento delle autonomie locali alla materia dei controlli sugli atti e sugli organi dei comuni e delle province s'intendono automaticamente estese ai controlli sulle unita' sanitarie locali. I controlli di cui ai commi precedenti per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano si esercitano nelle forme previste dai rispettivi statuti. I comuni singoli o associati e le comunita' montane presentano annualmente, in base a criteri e principi uniformi predisposti dalle regioni, allegata al bilancio delle unita' sanitarie locali, una relazione al presidente della giunta regionale sui livelli assistenziali raggiunti e sulle esigenze che si sono manifestate nel corso dell'esercizio. Il presidente della giunta regionale presenta annualmente al consiglio regionale una relazione generale sulla gestione ed efficienza dei servizi sanitari, con allegata la situazione contabile degli impegni assunti sulla quota assegnata alla regione degli stanziamenti per il servizio sanitario nazionale. Tale relazione deve essere trasmessa ai Ministri della sanita', del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, con allegato un riepilogo dei conti consuntivi, per singole voci, delle unita' sanitarie locali.

Testo vigente dal 1 gennaio 1985

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 452/1989

    Parametro
    27 luglio 1989

    Riuniti i giudizi: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 1° febbraio 1989, n. 37 (Contenimento della spesa sanitaria), nella parte in cui dispone che eventuali eccedenze di spesa non possono essere poste a carico dello Stato; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della predetta legge n.…

    Art. 2 Contenimento della spesa sanitaria · Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 5 Istituzione del servizio sanitario nazionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 37/1987

    Parametro
    5 febbraio 1987

    dichiara estinto per rinunzia il processo relativo al ricorso proposto dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso l'art. 3 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 16 luglio 1982 (n. 34 del registro ricorsi 1982). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1987. Il Presidente: LA PERGOLA…

    Art. 49 Istituzione del servizio sanitario nazionale · Art. 13 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1982)

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1985

Confronto con la versione in vigore dal 12 novembre 1983 al 1 gennaio 1985. 15 parole tolte, 10 parole aggiunte.

… giorni dal ricevimento, annullare o riformare i provvedimenti indicati al comma precedente. Gli atti tolto: di cui al primo comma non possono essere dichiarati immediatamente esecutivi e aggiunto: delle unita' sanitarie locali sono nulli di diritto se aggiunto: per la relativa spesa non tolto: trova idonea copertura aggiunto: e' indicata idonea copertura finanziaria. Le modificazioni apportate in sede di riordinamento delle autonomie locali alla materia dei …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art49 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari