Corte costituzionale

Sentenza n. 312/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/10/1983 · relatore Alberto Malagugini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA 1) nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della

legge della Provincia autonoma di Bolzano 3 settembre 1979, n. 12

(servizio sanitario provinciale - conoscenza della lingua tedesca)

promosso con ordinanza emessa il 16 dicembre 1980 dal Consiglio di

Stato - Sez. IV giurisdizionale sui ricorsi riuniti proposti da

D'Andrea Sergio ed altri contro la Provincia autonoma di Bolzano ed

altri, iscritta al n. 603 del registro ordinanze 1981 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 345 del 1981;

2) nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei

ministri contro la Provincia autonoma di Bolzano, ricorso notificato il

29 luglio 1980, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale

il 4 agosto successivo e iscritto al n. 20 del registro ricorsi 1980,

per conflitto di attribuzione sorto a seguito del provvedimento del

Medico provinciale di Bolzano in data 30 maggio 1980 con il quale è

stato bandito concorso per titoli e per esami per l'assegnazione delle

farmacie vacanti e di nuova istituzione della provincia.

Visti gli atti di costituzione di D'Andrea Sergio ed altro, di Cirio

Maria Elisa ed altri e della Provincia autonoma di Bolzano e gli atti

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e della

Provincia autonoma di Bolzano;

udito, nella pubblica udienza del 12 aprile 1983 il Giudice relatore

Alberto Malagugini;

uditi l'avv. Massimo Severo Giannini per D'Andrea Sergio ed altro,

l'avv. Umberto Pototschnig, per Cirio Maria Elisa ed altri, l'avv.

Giuseppe Guarino e l'avv. Armando Bertorelle, per la Provincia autonoma

di Bolzano e l'avvocato dello Stato Giacomo Mataloni per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'impugnativa di un

bando di concorso per il conferimento di 24 sedi farmaceutiche indetto

dal medico Provinciale di Bolzano il 30 maggio 1980 e pubblicato nel

Boll. Uff. della Regione T.-A.A. n. 31 del 10 giugno 1980 (suppl. ord.

n. 1), bando nel quale era tra l'altro richiesto (art. 10) il possesso

di un attestato comprovante la conoscenza della lingua italiana e

tedesca, giusta quanto previsto dall'art. 1 della legge provinciale 3

settembre 1979, n. 12, il Consiglio di Stato, sez. IV giurisdizionale,

con ordinanza del 16 dicembre 1980 sollevava questione di legittimità

costituzionale di quest'ultima disposizione assumendone il contrasto

con gli artt. 3, 6 e 41 della Costituzione, nonché con gli artt. 4 e 8

dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, appr. con d.P.R. 31

agosto 1972, n. 670, in relazione all'art. 48 della l. 23 dicembre 1978

n. 833, e con gli artt. 8,9,100 e 107 del cit. Statuto in relazione al

d.P.R. 26 luglio 1976 n. 752, così come modificato e integrato dal

d.P.R. 31 luglio 1978 n. 571.

Il citato art. 1, disponendo che "al personale sanitario e alle

categorie non mediche che viene integrato, ai sensi dell'art. 48 della

l. 23 dicembre 1978 n. 833, nel servizio sanitario nazionale, si

applica il titolo primo del d.P.R. 26 luglio 1976 n. 752" (contenente

le norme di attuazione dello Statuto speciale della regione

Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali

siti in provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel

pubblico impiego), richiama, tra l'altro le disposizioni di tale

decreto (artt. 3 e 4) regolanti le modalità per l'accertamento - da

parte di apposite commissioni paritetiche - della conoscenza della

lingua italiana e tedesca, "adeguata alle esigenze del buon andamento

del servizio" e per il rilascio del conseguente attestato.

La norma de qua violerebbe innanzitutto - secondo il Consiglio di

Stato - il principio di uguaglianza sostanziale di tutti i cittadini,

in quanto questo "postula l'insussistenza di distinzioni basate anche

sulla lingua", nonché l'art. 6 Cost., "che demanda alle leggi dello

Stato la competenza in ordine alla tutela delle minoranze

linguistiche". Né una competenza della Provincia di Bolzano sarebbe

desumibile da altre norme costituzionali, essendo stato, invece,

riconosciuto da questa Corte che "la competenza normativa in ordine

all'uso della lingua appartiene esclusivamente allo Stato, quale che

sia la materia con riferimento alla quale l'uso della lingua debba

essere regolato" (sent. n. 1/61).

Sul rilievo, inoltre, che le farmacie "nonostante il carattere

pubblicistico della loro disciplina determinato da esigenze inerenti

alla tutela sanitaria, restano imprese private sia pure sottoposte a

rigorosi controlli" (sent. n. 68/61), il Consiglio di Stato assumeva il

contrasto della norma impugnata con l'art. 41 Cost., in quanto con essa

l'attività professionale di farmacista verrebbe "ingiustificatamente

sottoposta a particolari condizioni restrittive" esulanti dalle

attribuzioni legislative della Provincia di Bolzano.

Essendo poi la tutela delle minoranze linguistiche locali - ai sensi

dell'art. 4 dello Statuto di autonomia (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670)

- espressamente ricompresa tra gli interessi nazionali, il giudice a

quo sosteneva che essa potrebbe essere disciplinata solo attraverso la

normativa statale, senza che sia consentita in proposito

un'interpretazione estensiva dei successivi artt. 8 e 9, regolanti la

potestà legislativa provinciale: e ciò, conformemente a quanto

ritenuto da questa Corte con la sentenza n. 32/60, ove è affermata

l'esclusiva potestà del legislatore statale in materia di uso della

lingua e di tutela delle minoranze linguistiche. La norma provinciale

sarebbe inoltre in contrasto con l'art. 100 del medesimo Statuto, che

riconosce al cittadino di lingua tedesca della provincia di Bolzano la

facoltà di usare la propria lingua nei rapporti con gli uffici

giudiziari, con gli organi ed uffici della P.A. situati nella provincia

e "con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella

provincia". Tale regola statutaria vedrebbe infatti circoscritto il suo

ambito applicativo dalle relative norme statali di attuazione (d.P.R.

n. 752/76, modificato con d.P.R. n. 571/78), le quali obbligano alla

conoscenza delle due lingue solo "coloro che instaurano un rapporto

d'impiego con le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici

nella Provincia di Bolzano (art. 1)" nonché "coloro che instaurano un

rapporto di lavoro con concessionari di pubblici servizi" (artt. 20 e

ss.) e non anche, quindi, i concessionari stessi. E nello stesso senso,

l'art. 8 d.P.R. n. 571/78 specifica che la regola del bilinguismo si

applica agli enti pubblici economici solo per le attività costituenti

esercizio di un servizio di pubblico interesse in concessione. Mancando

perciò una specifica norma statale di attuazione (secondo quanto

previsto dall'art. 107 dello Statuto) tale obbligo non sarebbe

estensibile ai titolari di farmacia.

Il regime cui è assoggettato il servizio farmaceutico (art. 1 l. 2

aprile 1968, n. 475) è d'altra parte - secondo il Consiglio di Stato -

di tipo piuttosto autorizzatorio che non concessorio, e comunque non

del tutto assimilabile a quello previsto in generale per i

concessionari di servizi pubblici. Perciò, anche a ritenere che la

legge provinciale impugnata potesse estendere il titolo primo del

d.P.R. 752/76 ai concessionari di servizi di pubblico interesse, non

per questo l'estensione poteva riguardare i farmacisti.

Il Consiglio di Stato ravvisava, infine, un ulteriore profilo

d'illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 48 della l. n.

833/1978, istitutiva del servizio sanitario nazionale. Questa,

ridisegnando tutto il sistema dell'assistenza sanitaria, si inquadra

tra quelle riforme sociali della Repubblica i cui principi non possono,

ai sensi degli artt. 4 e 8 d.P.R. n. 670/72, essere contraddetti dal

legislatore regionale e provinciale. Tra tali principi rientra, ad

avviso del Consiglio di Stato, la particolare procedura partecipativa

prevista dagli artt. 47 e 48 l. 833/1978, secondo la quale alla

definizione del trattamento economico e normativo del personale

sanitario dipendente e convenzionato si deve pervenire in conformità

agli accordi collettivi nazionali stipulati tra Governo, Regioni, ANCI

e sindacati maggiormente rappresentativi, al fine di garantire

l'uniformità di tale trattamento su tutto il territorio nazionale. A

questo principio non si sarebbe attenuta la legge impugnata, giacché

essa ha regolato unilateralmente un aspetto normativo del rapporto, con

ciò incidendo sulla necessaria uniformità di trattamento. Né a

giustificare ciò potrebbe addursi il disposto dell'art. 80 della

medesima legge n. 833 del 1978, laddove si parla di "rispetto, per

quanto attiene alla Provincia Autonoma di Bolzano, anche delle norme

relative alla ripartizione proporzionale fra i gruppi linguistici e

alla parificazione delle lingue italiana e tedesca". Tale previsione

non sarebbe infatti idonea a radicare in tale materia una potestà

normativa della Provincia, essendo questa, per le ragioni già dette,

riservata allo Stato.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata veniva pubblicata

sulla Gazzetta Ufficiale n. 345 del 16 dicembre 1981.

2. - Nel giudizio così instaurato intervenivano D'Andrea Sergio e

Bacchielli Marcello, ricorrenti nel procedimento a quo, i quali

richiamavano sostanzialmente i profili d'incostituzionalità e le

argomentazioni svolte nell'ordinanza di rimessione.

Alle tesi svolte nell'ordinanza aderivano altresì i ricorrenti Cirio

Maria Elisa, Zanella Maria Pia, Lepore Mario e Maccani Paola i quali

sostenevano, in particolare, che le norme di attuazione dell'art. 100

dello Statuto speciale (d.P.R. 752/ 76) si riferiscono esclusivamente

al personale dipendente, che norme analoghe non esistono per i

concessionari, e che la posizione del farmacista non sarebbe

assimilabile a quella dei concessionari di servizi di pubblico

interesse.

3. - Nel giudizio interveniva la Provincia di Bolzano, in persona del

Presidente pro tempore, la quale rilevava che la parità linguistica è

il principio cardine della stessa civile convivenza nella provincia,

enunciato e svolto in molteplici norme statutarie (artt. 2, 4, 19, 61,

62, 89, 99, 100, 101, 102) e che l'emanazione di specifiche norme

statali di attuazione dell'art. 100 è stata ritenuta necessaria solo

rispetto al pubblico impiego, dato che in questo sono evidenti e

rilevanti gli interessi dello Stato e vi è la preminente esigenza di

contemperare i principi organizzativi generali della materia con quelli

espressi dalle norme statutarie. Per quanto concerne i concessionari di

servizi di pubblico interesse, l'applicazione dell'art. 100 resterebbe

invece affidata alla legislazione ordinaria.

D'altra parte, che il servizio farmaceutico abbia carattere

marcatamente pubblicistico e vada inquadrato tra le concessioni è non

solo affermato dalla prevalente dottrina (che parla in proposito di

concessioni costitutive), ma si desume dalla disciplina positiva (L. 2

aprile 1968 n. 475 e reg. appr. con d.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275;

t.u. 15 ottobre 1925, n. 2578, art. 1, n. 6). Questa caratterizzazione

come servizio pubblico è stata poi accentuata dalla riforma sanitaria

(L. 833/78) con il prevedere che l'assistenza farmaceutica -

qualificata come una delle funzioni fondamentali della U.S.L. (art. 14

lett. n) - debba esplicarsi attraverso tutte indistintamente le

farmacie, le quali, con la convenzione, entrano a far parte integrante

del servizio sanitario nazionale. Non potendosi perciò dubitare che il

servizio farmaceutico sia compreso tra i "servizi di pubblico interesse

svolti nella provincia" di cui all'art. 100 Statuto, esso - osservava

la Provincia - necessariamente comporta l'uso pariordinato delle lingue

italiana e tedesca.

D'altra parte, anche a ritenere - secondo quanto affermato, nella

vigenza del vecchio Statuto, da una non recente giurisprudenza della

Corte - che in materia di uso della lingua esista una riserva di

potestà legislativa dello Stato, a diversa conclusione - secondo la

Provincia - dovrebbe per venirsi in base al tenore dell'art. 80 l.

833/78: il quale, prevedendo (fra l'altro) il "rispetto, per quanto

attiene alla provincia autonoma di Bolzano, anche delle norme relative

alla ripartizione proporzionale fra i gruppi linguistici e alla

parificazione delle lingue italiana e tedesca", ha voluto chiarire che

nell'attuazione della riforma sanitaria, la Provincia di Bolzano può

(anzi deve) adattarne le norme alle particolari esigenze del

bilinguismo e ai principi che lo reggono: e quindi dettare norme anche

in ordine all'uso della lingua.

Quanto alle altre censure mosse con l'ordinanza di rimessione, la

Provincia osservava che "il principio d'uguaglianza è garantito in

provincia di Bolzano dalla parità linguistica, e sarebbe violato se il

cittadino utente di un pubblico servizio non potesse comunicare con il

gestore del servizio stesso, perché non ne comprende la lingua".

L'essere poi il requisito del bilinguismo posto da norme di rango

costituzionale toglie fondamento alle censure di presunta disparità di

trattamento rispetto ad aspiranti alla titolarità del servizio

residenti in altri territori e di indebita limitazione dell'esercizio

dell'attività di farmacista (artt. 3 e 41 Cost.). Il fatto, infine,

che il requisito del bilinguismo sia prescritto dal d.P.R. 752/76

(art. 20) solo rispetto ai dipendenti dei concessionari di pubblici

servizi trova ragione nell'essere tale decreto volto a disciplinare

solamente il rapporto di impiego presso tali enti, oltre che presso lo

Stato: sicché resta impregiudicato, e lasciato alla disciplina di

diritto comune, il problema della conoscenza delle due lingue da parte

del concessionario che sia persona fisica.

Le suesposte argomentzioni venivano ulteriormente sviluppate dalla

Provincia resistente in una memoria aggiunta nella quale in particolare

si rilevava che essendo la tutela delle minoranze linguistiche locali -

nella nuova formulazione dell'art. 4 St. - esplicitamente ricompresa

tra gli "interessi nazionali", essa è da considerare non già una

"materia" (riservata o anche ripartita) ma un principio fondamentale

che sia lo Stato, sia le regioni o le provincie sono, nell'ambito della

loro competenza, tenuti a rispettare ed attuare.

Inoltre l'abrogazione di quella parte dall'originaria formulazione

dell'art. 84 st. (attuale art. 99) che stabiliva che "l'uso della

lingua tedesca nella vita pubblica viene garantito da quanto in materia

dispongono le norme contenute nel presente statuto e nelle leggi

speciali della Repubblica" dimostra che si è voluta appunto eliminare

una disposizione dalla quale la Corte (sent. 12/80 e 1/61) aveva tratto

argomento per escludere la competenza legislativa della Provincia in

ordine all'uso della lingua: competenza che, invece, andrebbe oggi

affermata anche per l'esplicito collegamento che il citato art. 80 l.

833/78 - interpretato anche alla stregua dei lavori preparatori -

instaura tra la competenza legislativa provinciale in materia di igiene

e sanità (art. 9, n. 10 st.) e l'art. 100 St.

D'altra parte, la necessità della previa emanazione di norme statali

di attuazione ai fini dell'esercizio delle competenze legislative

provinciali è stata già negata dalla Corte quando - come nella specie

- "il testo statutario abbia in sé "piena completezza" e non abbia

quindi bisogno di "integrazioni o specificazioni" (sent. 136 del 1969;

conf. sentt. 150 del 1969 e 108 del 1971)".

La Provincia di Bolzano assumeva infine, in via del tutto

subordinata, che una potestà legislativa in materia di uso delle

lingue dovrebbe esserle almeno riconosciuta in attuazione delle leggi

dello Stato, ai sensi dell'art. 117, ult. comma, Cost.: disposizione

che, essendo a carattere generale, è applicabile anche alle Regioni a

Statuto speciale.

4. - L'art. 10 del bando di concorso 30 maggio 1980 citato all'inizio

aveva formato oggetto - già prima dell'insorgere dell'illustrata

questione di costituzionalità - di un ricorso per conflitto di

attribuzioni proposto il 21 luglio 1980 dal Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, che

chiedeva si dichiarasse non spettare alla Provincia Autonoma di Bolzano

ed ai suoi organi amministrativi di statuire in materia di possesso dei

requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle

farmacie per ciò che attiene al bilinguismo, con conseguente

annullamento, in parte qua, del provvedimento impugnato. Il ricorrente

proponeva altresì istanza di sospensione del medesimo, in

considerazione dei gravi pregiudizi che ne conseguono per i soggetti

privi dell'attestato di bilinguismo.

Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, il richiamo

fatto nell'art. 10 del bando dell'art. 1 della citata legge provinciale

n. 12/1979 non è pertinente non potendo i titolari di farmacia

ritenersi compresi tra il personale "integrato" - ai sensi dell'art. 48

legge 23 dicembre 1978, n. 833 - nel servizio sanitario nazionale. Ma,

anche a ritenere che nella previsione di detta legge rientrino i

titolari di farmacie convenzionate ai sensi degli artt. 28 e 48 legge

833/1978, l'obbligo del possesso dell'attestato di bilinguismo

nascerebbe solo al momento della stipulazione della convenzione e non

potrebbe, invece, costituire requisito per la autorizzazione

all'esercizio della farmacia.

Il provvedimento impugnato, inoltre, viola, secondo il ricorrente,

l'esclusività della competenza dello Stato - più volte affermata

dalla Corte (sent. nn. 32/1960, 1/1961, 46/1961) - in materia di uso

pubblico delle lingue delle minoranze etniche (art. 6 Cost.). Né

potrebbe applicarsi estensivamente ai titolari di farmacia il d.P.R.

752/1976, concernendo questo solo le assunzioni ad impieghi nelle

amministrazioni dello Stato e negli enti pubblici della Provincia.

Oltre a ciò, si avrebbe violazione delle competenze riservate agli

organi statali in materia di professioni sanitarie dall'art. 3, n. 9

d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (norme di attuazione dello Statuto per la

Regione T. - A.A. nel settore igiene e sanità), non potendo non farsi

rientrare in tale riserva anche la determinazione dei requisiti per

l'accesso a tali professioni e, per quanto qui interessa, anche per

l'esercizio delle farmacie.

5. - Al ricorso, ritualmente notificato il 29 luglio 1980, resisteva

la Provincia Autonoma di Bolzano - rappresentata e difesa dall'avv.

Giuseppe Guarino - deducendone innanzitutto l'inammissibilità, per

essere il bando di concorso in questione mera (e puntuale) applicazione

dell'art. 1 della legge provinciale n. 12/79, avverso la quale lo Stato

non propose a suo tempo ricorso in via principale. Detta legge, invero,

ha dichiarato applicabile il titolo I del d.P.R. n. 752/1976 al

personale sanitario delle categorie non mediche, che viene integrato ai

sensi dell'art. 48 l. 833/1978; e dal combinato disposto degli artt. 28

e 48 risulta chiaramente che sono "integrate" - ed entrano così a far

parte del servizio sanitario nazionale - attraverso le apposite

convenzioni, tutte indistintamente le farmacie comprese quelle "di cui

sono titolari i privati" (art. 48 cit.). L'estensione a queste ultime

del requisito del bilinguismo era quindi già contenuta nella citata

legge provinciale, contro la quale solo, nella sostanza, si dirige la

questione: la quale è peraltro, secondo la Provincia, infondata nel

merito, dato che un servizio essenziale di pubblico interesse quale

quello farmaceutico non può non comportare l'uso pariordinato delle

lingue italiana e tedesca.

Quanto all'istanza di sospensione, la Provincia osservava che la

questione non coinvolge un interesse dello Stato, ma semmai un

interesse di privati individui, tutelabile dinnanzi agli organi di

giustizia amministrativa.

6. - Dopo l'emanazione della citata ordinanza 16 ottobre 1980 del

Consiglio di Stato, l'Avvocatura dello Stato, in una memoria aggiunta,

faceva proprie - con riguardo alla competenza - la impugnativa e le

argomentazioni ivi svolte in riferimento agli artt. 6 e 41 Cost. e 100

e 107 St.; aggiungendo che una limitazione del diritto all'esercizio

della professione di farmacista sarebbe preclusa alla Provincia anche

dall'art. 120, terzo comma Cost., in relazione all'art. 3, n. 9 d.P.R.

n. 474/1976 ed all'art. 48 l. n. 833/1978.

L'Avvocatura insisteva peraltro sulla tesi principale, secondo cui le

farmacie esulerebbero dalla previsione dell'art. 1 della citata legge

provinciale, osservando ancora che esse, nel sistema delle strutture

del servizio sanitario, vengono in considerazione nel loro aspetto di

aziende erogatrici di prestazioni farmaceutiche (a prescindere dalla

titolarità) sicché non potrebbero "intendersi comprese nella

definizione di "personale sanitario" o di "categoria non medica"

integrata nel servizio sanitario".

Anche la Provincia di Bolzano produceva una memoria aggiunta,

insistendo innanzitutto sull'inammissibilità del ricorso e richiamando

in proposito la sentenza n. 206/1975 di questa Corte, alla stregua

della quale difetterebbe nella specie l'essenziale requisito

dell'attualità del conflitto.

Nel merito, poi, la Provincia ripeteva argomentazioni già svolte

nell'incidente di costituzionalità; aggiungendo, quanto all'asserita

violazione dell'art. 3, punto 9 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, che

questo fa salva la competenza statale relativa "alle professioni

sanitarie" esclusivamente con riguardo ai requisiti di ammissione alla

professione di tipo medico sanitario, e non impedisce che fonti non

statali "aggiungano altri requisiti non attinenti all'ambito

sanitario".

7. - La discussione del predetto ricorso per conflitto di

attribuzioni, inizialmente fissata per l'udienza del 26 gennaio 1982,

è stata rinviata e si è poi svolta all'udienza del 12 aprile 1983. In

questa medesima udienza sono state discusse anche le questioni di

costituzionalità sollevate dal Consiglio di Stato. Considerato in diritto :

1. - In forza dell'art. 1 della legge della Provincia autonoma di

Bolzano n. 12 del 3 settembre 1979: "al personale sanitario e alle

categorie non mediche che viene integrato, ai sensi dell'art. 48 della

legge 23 dicembre 1978 n. 833, nel servizio sanitario nazionale, si

applica il titolo primo del d.P.R. 26 luglio 1976 n. 752".

A sua volta, il d.P.R. n. 752 del 1976 (portante "norme di attuazione

dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di

proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di

conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego") per la parte che qui

interessa, pone all'art. 1, primo comma, "la conoscenza della lingua

italiana e di quella tedesca, adeguata alle esigenze del buon andamento

del servizio", come requisito necessario "per le assunzioni comunque

strutturate e denominate ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato,

comprese quelle ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici in

provincia di Bolzano" nonché per il personale di cui al secondo comma

del medesimo art. 1.

I successivi artt. 3,4 e 5 disciplinano le composizioni delle

commissioni giudicatrici, il rilascio degli attestati in relazione alle

prove di esame distinte per carriere, la sede e la data delle prove

medesime.

2. - In applicazione della normativa qui sopra richiamata, il medico

provinciale della provincia autonoma di Bolzano, indicendo, in data 30

maggio 1980, bando di concorso per titoli ed esami per l'assegnazione

delle farmacie vacanti e di nuova istituzione nella provincia stessa,

stabiliva, all'art. 10, che il "rilascio dell'autorizzazione

all'esercizio della farmacia è subordinato... al possesso

dell'attestato comprovante la conoscenza delle lingue italiana e

tedesca corrispondente alla carriera direttiva, rilasciato

dall'apposita Commissione ai sensi degli artt. 3 e 4 del d.P.R. 26

luglio 1976 n. 752, come previsto dalla legge provinciale 3 settembre

1979 n. 12".

Di tale articolo del bando di concorso il Presidente del Consiglio

dei ministri, con ricorso 21 luglio 1980, ha chiesto l'annullamento,

sollevando conflitto di attribuzioni nei confronti del Presidente della

provincia autonoma di Bolzano, perché, a dire del ricorrente, "non

spetta alla" provincia stessa "ed ai suoi organi amministrativi

statuire in materia di possesso di requisiti per il rilascio

dell'autorizzazione all'esercizio delle farmacie per ciò che attiene

il bilinguismo".

Con ordinanza 16 dicembre 1980 il Consiglio di Stato, Sez. IV

giurisdizionale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 della legge provinciale n. 12 del 1979 per "contrasto con

gli artt. 3, 6 e 41 Cost., nonché con gli artt. 4 e 8 del d.P.R. 31

agosto 1972 n. 670 ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978

n. 833, e con gli artt. 100 e 107 del citato d.P.R. n. 670/72 in

relazione al d.P.R. 26 luglio 1976 n. 752, così come modificato e

integrato dal d.P.R. 31 luglio 1978 n. 571".

Sia il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri che

l'ordinanza del Consiglio di Stato pongono a questa Corte in sostanza,

lo stesso quesito: se cioè la provincia autonoma di Bolzano possa

legiferare e deliberare sull'uso del bilinguismo o più esattamente

sull'obbligo di adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca per

l'esercizio di determinate attività, tra cui quella farmaceutica.

I due giudizi possono, quindi, essere riuniti e decisi con unica

sentenza.

3. - In primo luogo vanno esaminate, delle censure avanzate dal

Consiglio di Stato, quelle che negano in radice ogni competenza della

provincia autonoma di Bolzano a statuire, con propria legge, l'obbligo

di una adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca per

l'esercizio dell'attività farmaceutica nella provincia stessa. In

questi termini, il giudice a quo prospetta il contrasto dell'art. 1

della citata legge provinciale con l'art. 6 Cost. e con gli artt.

4,8,100 e 107 dello Statuto speciale di autonomia nel testo unificato

di cui al d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670.

Delle disposizioni statutarie il giudice rimettente offre peraltro

una interpretazione che non tiene in alcun conto le modificazioni

introdotte con le leggi costituzionali n. 1 del 1971 e n. 1 del 1972

(recepite, appunto, nel testo unificato), limitandosi a richiamare

alcune decisioni di questa Corte tutte anteriori alle modificazioni in

discorso.

Al contrario, occorre verificare se le disposizioni costituzionali

sopravvenute siano rilevanti di per sé, ai fini del presente giudizio

e se esse concorrano a suggerire una lettura dell'art. 6 Cost. diversa

da quella adottata da questa Corte in un quadro normativo

costituzionale che le predette disposizioni hanno ora modificato.

Ad entrambi i quesiti la risposta non può che essere affermativa.

Anche a prescindere da ogni considerazione se - per la natura

meramente strumentale della lingua quale mezzo di comunicazione tra gli

uomini - qui si tratti di una "materia" nel senso in cui il termine è

usato in Costituzione ai fini del riparto delle competenze legislative

e amministrative tra Stato e Regioni (e provincie autonome); anche ad

ignorare la collocazione dell'art. 6 tra i "principi fondamentali"

della Costituzione; sta di fatto che dall'art. 4 dello Statuto per la

regione Trentino-Alto Adige, nel testo unificato, si deduce con

chiarezza che l'interesse nazionale - nel rispetto, anche, degli

obblighi internazionali - alla "tutela delle minoranze linguistiche

locali" costituisce uno dei principi fondamentali dell'ordinamento

costituzionale, che si pone come limite e al tempo stesso come

indirizzo per l'esercizio della potestà legislativa (e amministrativa)

regionale e provinciale nel Trentino-Alto Adige.

Inoltre, come osserva la difesa della provincia, è stata cancellata

anche quella disposizione dello statuto originario di autonomia (art.

84) per cui "l'uso della lingua tedesca nella vita pubblica viene

garantito da quanto in materia dispongono le norme contenute nel

presente Statuto e nelle leggi speciali della Repubblica", dalla quale

la Corte (sentenze nn. 32 del 1960 e 1 del 1961) aveva desunto

argomenti per affermare la competenza legislativa esclusiva dello Stato

in tale materia. Il vigente art. 99 del testo unificato dello Statuto

di autonomia (per effetto dell'art. 52 della legge costituzionale n. 1

del 1971) recita, invece: "Nella regione la lingua tedesca è

parificata a quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato.

La lingua italiana fa testo negli atti aventi carattere legislativo e

nei casi nei quali nel presente Statuto è prevista la redazione

bilingue". Non soltanto, dunque, è scomparso il riferimento alle

"leggi speciali della Repubblica" in tema di "uso della lingua tedesca

nella vita pubblica", ma è solennemente proclamata la parificazione

della lingua tedesca a quella italiana: con il corollario, espresso

nel successivo art. 100 del medesimo testo unificato, per cui "i

cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà

di usare la loro lingua non solo nei rapporti con gli uffici giudiziari

e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella

provincia o aventi competenza regionale (l'art. 85 dello statuto

originario menzionava unicamente gli organi ed uffici della pubblica

amministrazione), ma anche "con i concessionari di servizi di pubblico

interesse svolti nella provincia stessa", i quali tutti sono tenuti ad

usare nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del

richiedente (art. 100 cit. terzo comma).

Per concludere sul punto, una volta affermato in termini

costituzionalmente vincolanti l'obbligo di rispettare nella Regione la

parità tra la lingua italiana e quella tedesca; una volta riconosciuta

la facoltà dei cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano

di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari e con

gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella

provincia o aventi competenza regionale nonché con i concessionari di

servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa; una volta

affermato l'obbligo di questi ultimi di usare, anch'essi, la lingua del

richiedente (nella risposta); da tutto ciò discende che non viola, ma,

al contrario costituisce attuazione del principio costituzionale di cui

all'art. 6 Cost. e all'art. 4 dello Statuto di autonomia la normativa

provinciale che disciplini in conformità ad essi l'uso delle lingue

italiana e tedesca.

4. - Il Consiglio di Stato denuncia anche la violazione dell'art. 107

dello Statuto speciale di autonomia osservando come "l'applicazione

della regola del bilinguismo, posta dal (menzionato) art. 100 dello

Statuto per i concessionari di servizi di pubblico interesse debba

necessariamente passare (così come per i pubblici impiegati)

attraverso le norme statali di attuazione".

Neppure questa censura è fondata.

Già vigente la disposizione originaria dello statuto speciale (art.

95) che "si limita(va) a prevedere l'emanazione con decreto legislativo

delle norme di attuazione", questa Corte ebbe ad osservare (sent. n.

108 del 1971) che "non sempre né necessariamente queste (norme di

attuazione) sono richieste affinché le Regioni possano validamente

esercitare la propria potestà legislativa". Ed infatti non è dato

ravvisare la necessità di alcuna norma attuativa del principio del

bilinguismo quando esso debba trovare applicazione in materia di

pacifica competenza provinciale, quale l'assistenza sanitaria (art. 9,

n. 10 dello statuto speciale, nel testo unificato).

L'infondatezza della censura in esame appare tanto più evidente

quando si ricordi che l'obbligo del bilinguismo in provincia di Bolzano

per gli esercenti un servizio di pubblico interesse (quali

indubbiamente sono i farmacisti) è posto direttamente da una

disposizione statutaria (art. 100) e che la legge provinciale (n. 12

del 1979) si è limitata ad utilizzare il meccanismo previsto dalla

legge statale (d.P.R. n. 752 del 1976) per l'accertamento della

conoscenza delle due lingue da parte dei soggetti interessati, in

conformità al disposto di altra legge statale di riforma (art. 80,

legge 833 del 1978).

5. - Parimenti infondata è la censura proposta dal Consiglio di

Stato con riferimento al principio di uguaglianza di cui all'art. 3

Cost.

La parificazione della lingua italiana e tedesca comporta, per la

provincia di Bolzano, l'obbligo del bilinguismo per tutti i pubblici

funzionari e gli esercenti di servizi di pubblico interesse dovendosi,

in quella provincia, porre sullo stesso piano l'obbligo del cittadino

di lingua tedesca di conoscere la lingua italiana e del cittadino di

lingua italiana di conoscere la lingua tedesca naturalmente

nell'esercizio e per l'esercizio di quelle funzioni pubbliche e di quei

servizi di pubblico interesse.

La parificazione delle lingue non rappresenta soltanto un modo di

tutela di una minoranza linguistica - tale nell'ambito nazionale, ed

invece maggioritaria nella provincia di Bolzano - ma esprime il

riconoscimento (anche in adempimento di obblighi internazionali dello

Stato) di una tale situazione di fatto e del dovere di ogni cittadino,

quale che sia la sua madre lingua, di essere in grado di comunicare con

tutti gli altri cittadini, quando è investito di funzioni pubbliche o

è tenuto a prestare un servizio di pubblico interesse. Il precetto,

perciò, ha come destinatari non soltanto i cittadini (rientranti in

quelle categorie e operanti nella provincia di Bolzano) di lingua madre

italiana, ma anche quelli di lingua madre tedesca e, lungi dal violare,

realizza il principio di eguaglianza, rispetto al quale, come ebbe già

a rilevare questa Corte (sent. n. 86 del 1975) "rappresenta qualcosa

di diverso e di più", in puntuale applicazione dell'art. 6 Cost.

6. - Quanto, infine, alla pretesa violazione dell'art. 41 Cost.,

basterà ossenare che lo stesso giudice a quo considera il requisito

del bilinguismo come una "limitazione all'esercizio dell'attività

professionale di farmacista" e che, anche a volerla considerare apposta

alla libertà di iniziativa economica, sarebbe pur sempre ispirata alla

necessità di evitare che ne possano derivare danni ai cittadini nei

cui confronti il farmacista è chiamato a prestare la propria opera e

che nella provincia di Bolzano ben possono esprimersi in una delle due

lingue indifferentemente. Del resto, come già si è ricordato, è la

stessa legge statale (anzi una legge di riforma) e precisamente la

legge n. 833 del 1978, istitutiva del servizio sanitario nazionale, che

all'art. 80, nello stabilire che "restano ferme le competenze spettanti

alle provincie autonome di Trento e Bolzano secondo le forme e

condizioni particolari di autonomia definite dal d.P.R. 31 agosto 1972

n. 670 e relative norme di attuazione" ribadisce che ciò debba

avvenire "nel rispetto per quanto attiene alla provincia autonoma di

Bolzano delle norme relative... alla parificazione delle lingue

italiana e tedesca".

7. - Conclusivamente, tutte le questioni sollevate dal Consiglio di

Stato devono essere dichiarate infondate.

Invero, la provincia di Bolzano, con la propria legge n. 12 del 1979

ha inteso provvedere, come recita l'intestazione della legge stessa,

alla "applicazione delle norme relative alla parificazione delle lingue

italiana e tedesca per il personale a rapporto convenzionale nel

servizio sanitario provinciale"

L'art. 1 di detta legge, per la parte impugnata, pone lo stesso

requisito, di adeguata conoscenza delle due lingue, tanto per il

personale sanitario quanto per le categorie non mediche integrate ai

sensi dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978, nel servizio sanitario

nazionale. Tra queste ultime, ex art. 28 della medesima legge 833 del

1978 rientrano i farmacisti, che, a prescindere dalla qualificazione

del regime, concessorio o autorizzativo, cui sono sottoposte le

farmacie, svolgono indubbiamente un servizio di pubblico interesse.

Se così è, non è dubbio che la provincia di Bolzano ha legiferato

in materia nel pieno rispetto dei principi fondamentali di cui all'art.

6 Cost. e 4 dello Statuto speciale di autonomia, in armonia con gli

ulteriori disposti di cui agli artt. 99 e 100 dello statuto medesimo.

8. - Le considerazioni sin qui svolte conducono de plano al rigetto

del ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dal Presidente del

Consiglio dei Ministri avverso il provvedimento del medico provinciale

di Bolzano di cui all'art. 10 del bando di concorso, emanato il 30

maggio 1980, per la assegnazione di farmacie vacanti e di nuova

istituzione nella provincia stessa.

Invero, una volta riconosciuta la competenza legislativa della

provincia nella soggetta materia, è evidentemente incontestabile la

correlata potestà amministrativa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 1 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 3 settembre

1979 n. 12 sollevate in riferimento agli artt. 3, 6 e 41 Cost., nonché

agli artt. 4 e 8 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 ai sensi dell'art. 48

della legge 23 dicembre 1978 n. 833, ed agli artt. 8,9,100 e 107 del

suddetto d.P.R. in relazione al d.P.R. 26 luglio 1976 n. 752, così

come modificato e integrato dal d.P.R. 31 luglio 1978 n. 571, dal

Consiglio di Stato, sezione IV giurisdizionale con l'ordinanza 16

dicembre 1980, di cui in epigrafe;

2) dichiara che spetta alla Provincia autonoma di Bolzano ed ai suoi

organi amministrativi statuire in materia di possesso di requisiti per

il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle farmacie nella

provincia medesima per ciò che attiene al bilinguismo e

conseguentemente rigetta il ricorso per conflitto di attribuzioni

proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri contro il Presidente

della Provincia autonoma di Bolzano, notificato il 29 luglio 1980, di

cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo

della Consulta, il 30 settembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:312 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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