Corte costituzionale

Sentenza n. 165/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/05/2000 · relatore Annibale Marini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 47 e 49 del

decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul

processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta

nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promossi con

ordinanze emesse il 10 settembre 1998, il 10 giugno e l'8 luglio 1999

(n. 2 ordinanze), dalla commissione tributaria regionale di Perugia,

rispettivamente iscritte al n. 857 del registro ordinanze 1998 ed ai

nn. 468, 563 e 726 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 - prima serie speciale -

dell'anno 1998, nn. 38 e 42 - prima serie speciale - dell'anno 1999 e

n. 3 - prima serie speciale - dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 2000 il giudice

relatore Annibale Marini.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con quattro ordinanze di contenuto analogo, pronunciate

nelle date indicate in epigrafe, la commissione tributaria regionale

di Perugia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 47

e 49 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni

sul processo tributario in attuazione della delega al Governo

contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella

parte in cui non consentono, nel processo tributario, la sospensione

ope iudicis della esecutività della sentenza di secondo grado.

La commissione rimettente espone di essere investita di istanze,

proposte ai sensi dell'art. 373 del codice di procedura civile, per

la sospensione della esecutività di proprie sentenze, in pendenza

del ricorso per cassazione (in tre dei quattro giudizi), ovvero (nel

quarto giudizio) per la sospensione della esecutività di una

sentenza della commissione tributaria di II grado di Terni, in

pendenza del ricorso alla commissione tributaria centrale. Ritiene

peraltro il giudice a quo che la norma del codice di rito invocata

dalle parti istanti non sia applicabile al processo tributario, sia

perché l'art. 49 del decreto legislativo n. 546 del 1992

espressamente esclude l'applicabilità dell'art. 337 cod. proc. civ.

e quindi anche delle norme da quest'ultimo richiamate, tra cui

appunto l'art. 373, sia in quanto l'art. 47 del medesimo decreto

legislativo, nel prevedere che l'efficacia del provvedimento

cautelare reso dal giudice di primo grado cessi con la pubblicazione

della sentenza, rende palese l'intenzione del legislatore di limitare

la tutela cautelare solamente al primo grado di giudizio.

L'esclusione di ogni possibilità di tutela cautelare nei

confronti della efficacia esecutiva della sentenza di secondo grado

sarebbe tuttavia lesiva - ad avviso dello stesso rimettente - del

diritto di difesa, garantito dall'art. 24 della Costituzione, del

quale l'azione cautelare costituisce sicura espressione.

Le norme censurate violerebbero altresì il principio di

eguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione, per

l'ingiustificata disparità di trattamento che determinerebbero,

quanto alla tutela giurisdizionale offerta ai contribuenti, tra le

controversie in materia di imposte e tasse devolute alla cognizione

del giudice ordinario, nelle quali troverebbe applicazione l'art. 373

cod. proc. civ., e quelle attribuite alla giurisdizione delle

commissioni tributarie, che appunto non prevedono la possibilità di

inibitoria.

2. - È intervenuto nei quattro giudizi il Presidente del

Consiglio dei Ministri, per mezzo dell'avvocatura generale dello

Stato, con atti di contenuto simile, concludendo per la declaratoria

di inammissibilità o infondatezza delle questioni.

Rileva preliminarmente la parte pubblica che la previsione,

contenuta nel decreto legislativo n. 546 del 1992, di una tutela

cautelare limitata al solo giudizio di primo grado discende da una

precisa indicazione contenuta nella legge delega (art. 30 della legge

30 dicembre 1991, n. 413), cosicché l'eccezione di illegittimità

costituzionale avrebbe dovuto eventualmente essere rivolta alla norma

delegante.

Nel merito, l'avvocatura osserva - quanto alla dedotta violazione

dell'art. 24 della Costituzione - che nel processo tributario,

diversamente che nel processo civile, l'esecutività è un attributo

non della sentenza, ma dell'atto impugnato, al quale soltanto può

perciò essere riferita - come appunto dispone l'art. 47 del decreto

legislativo n. 546 del 1992 - la sospensione dell'esecuzione, i cui

effetti sono destinati a cessare con la pubblicazione della sentenza

di primo grado. Il successivo art. 68 del medesimo decreto

legislativo prevede poi, in pendenza del giudizio tributario, un

articolato sistema di pagamento frazionato del tributo accertato

dall'amministrazione, in funzione del grado e del contenuto delle

sentenze emesse nel corso del giudizio. Tale peculiare sistema

esprimerebbe la coerente e ragionevole scelta del legislatore nel

contemperamento tra il diritto di difesa del contribuente e la

preminente esigenza pubblica di assicurare il tempestivo flusso delle

entrate tributarie e non sarebbe perciò lesivo del precetto di cui

all'art. 24 della Costituzione.

Ricorda d'altra parte l'avvocatura che la Corte costituzionale ha

ripetutamente negato l'illegittimità costituzionale delle previgenti

norme che escludevano o limitavano il potere del giudice di

sospendere la riscossione dei tributi: a maggior ragione, pertanto,

dovrebbe escludersi l'illegittimità costituzionale delle norme

denunciate, che finalmente riconoscono tale potere, sia pure

limitatamente al primo grado di giudizio, tanto più che la

possibilità di sospensione ope iudicis si aggiunge, come già

ricordato, alla parziale sospensione automatica ope legis di cui

all'art. 68 del citato decreto legislativo n. 546 del 1992.

Il secondo profilo di asserita illegittimità, riferito

all'art. 3 della Costituzione, si fonderebbe poi - ad avviso sempre

della parte pubblica - su una erronea premessa. Il giudice civile

infatti - diversamente da quanto la commissione rimettente mostra di

ritenere - non avrebbe affatto il potere di sospendere la riscossione

dei tributi né a tale fine potrebbe avvalersi delle norme (artt. 283

e 373 cod. proc. civ.) che consentono la sospensione della

esecutività delle sentenze di primo e secondo grado, proprio in

quanto il titolo esecutivo, in materia tributaria, è costituito non

già dalla sentenza di rigetto del ricorso bensì dall'atto

impugnato. La tutela cautelare assicurata al contribuente nel

processo tributario risulterebbe dunque addirittura più ampia di

quella disponibile nel processo dinanzi al giudice ordinario. Considerato in diritto

1. - I giudizi hanno ad oggetto questioni identiche e vanno

perciò riuniti per essere decisi con unica sentenza.

2. - La commissione tributaria regionale di Perugia dubita, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimità

costituzionale degli artt. 47 e 49 del decreto legislativo 31

dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in

attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge

30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui - secondo la non

implausibile interpretazione dello stesso giudice rimettente - non

consentirebbero, nel processo tributario, la sospensione ope iudicis

della esecutività della sentenza di secondo grado, in pendenza del

ricorso per cassazione o del ricorso alla commissione tributaria

centrale.

3. - La questione non è fondata.

4. - Questa Corte ha più volte affermato che la disponibilità

di misure cautelari costituisce componente essenziale della tutela

giurisdizionale garantita dall'art. 24 della Costituzione (sentenze

n. 336 del 1998, n. 326 del 1997, n. 249 del 1996, n. 253 del 1994,

n. 190 del 1985).

Enunciazione, questa, sicuramente riferibile, per la sua

generalità, anche al processo tributario e che si spiega, secondo la

stessa Corte, con l'esigenza di evitare che la durata del processo

vada a danno dell'attore che ha ragione e che, durante il tempo

occorrente per l'accertamento in via ordinaria del suo diritto, è

esposto al rischio di subire un danno irreparabile.

Risulta allora evidente come la garanzia costituzionale della

tutela cautelare debba ritenersi imposta solo fino al momento in cui

non intervenga, nel processo, una pronuncia di merito che accolga -

con efficacia esecutiva - la domanda, rendendo superflua l'adozione

di ulteriori misure cautelari, ovvero la respinga, negando in tal

modo, con cognizione piena, la sussistenza del diritto e dunque il

presupposto stesso della invocata tutela. Con la conseguenza che la

previsione di mezzi di tutela cautelare nelle fasi di giudizio

successive a siffatta pronuncia, in favore della parte soccombente

nel merito, deve ritenersi rimessa alla discrezionalità del

legislatore.

5. - In base a quanto precede, deve, pertanto, escludersi che le

norme denunciate siano in contrasto con l'art. 24 Cost., nella parte

in cui non consentono alla commissione tributaria regionale, in caso

di rigetto totale o parziale del ricorso del contribuente, l'adozione

di misure cautelari intese ad impedire, in pendenza del ricorso per

cassazione o del ricorso alla commissione tributaria centrale,

l'esecuzione della pretesa tributaria oggetto del giudizio, nei

limiti fissati dalla sentenza impugnata.

6. - Del pari insussistente è la asserita disparità di

trattamento tra le controversie in materia di imposte e tasse

devolute alla cognizione del giudice ordinario, nelle quali sarebbe

possibile sospendere, ai sensi dell'art. 373 del codice di procedura

civile, l'esecuzione della sentenza d'appello in pendenza del ricorso

per cassazione, e le controversie, nelle stesse materie, attribuite

alla giurisdizione delle commissioni tributarie, per le quali tale

possibilità di sospensione non è prevista.

La censura, investendo la differente latitudine dei poteri del

giudice nel processo civile e nel processo tributario, si pone in

aperta contraddizione con la giurisprudenza di questa Corte che ha

costantemente escluso l'esistenza di un principio (costituzionalmente

rilevante) di necessaria uniformità tra i vari tipi di processo, pur

ribadendo la necessità di rispettare il generale criterio di

ragionevolezza delle scelte legislative (ex plurimis sentenze n. 18

del 2000; n. 82 del 1996).

Aspetto quest'ultimo che nella specie non viene, tuttavia, in

considerazione essendo il dubbio di costituzionalità circoscritto

alla violazione del principio di eguaglianza senza alcun, sia pure

indiretto, riferimento alla irragionevolezza della disciplina nei

modelli processuali posti a raffronto.

Conclusivamente, la scelta di non estendere la tutela cautelare,

nel processo tributario, ai gradi di giudizio successivi al primo

appare, anche in riferimento al parametro di cui all'art. 3 della

Costituzione, legittimo esercizio di discrezionalità legislativa e

si sottrae, perciò stesso, alla censura di incostituzionalità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 47 e 49 del decreto legislativo 31

dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in

attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge

30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e

24 della Costituzione, dalla commissione tributaria regionale di

Perugia con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 31 maggio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:165 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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