L'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, si interpreta nel senso che l'indennita' in esso prevista spetta esclusivamente ai magistrati dell'ordine giudiziario. L'articolo 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, si interpreta nel senso che il trattamento previsto dall'articolo 2, lettera d), della legge 16 dicembre 1961, n. 1308, e dall'articolo 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, spetta esclusivamente ai magistrati della Corte dei conti. L'articolo 9, ultimo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97, si interpreta nel senso che ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare nonche' agli avvocati e procuratori dello Stato in servizio all'entrata in vigore della legge stessa spetta, per una sola volta, con effetto dal 1 gennaio 1979, indipendentemente dall'anzianita' maturata nelle singole qualifiche, un aumento periodico aggiuntivo non riassorbibile, qualunque sia la qualifica posseduta o la classe di stipendio acquisita.

Testo vigente dal 8 agosto 1984

Corte costituzionale

14 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 479/2000

    Questione infondata
    8 novembre 2000

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 e 1 e 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425, censurati in quanto non comprendono i vice pretori onorari tra i beneficiari dell'indennità di funzione giudiziaria istituita per i magistrati ordinari e successivamente attribuita anche ai magistrati amministrativi, contabili e militari. Ai magistrati onorari che esercitano non professionalmente la loro attività non può essere, infatti, riconosciuto il medesimo trattamento economico spettante ai magistrati che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giurisdizionali; ne' raffronto può essere instaurato con altre categorie di magistrati onorari (in particolare, con i giudici popolari delle corti di assise e i componenti privati dei tribunali per i minorenni), trattandosi di situazioni, per le quali il legislatore nella sua discrezionalità ben può stabilire trattamenti economici differenziati. Non deriva inoltre dalla situazione denunciata alcuna lesione al principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione della giustizia. - Vedi anche ordinanze nn. 379, 515, 594/1989, n. 57/1990, n. 272/1999, n. 377/1987.

    Art. 3 Provvidenze per il personale di magistratura · Art. 1 Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati · Art. 2 Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 272/1999

    Questione infondata
    30 giugno 1999

    Manifesta infondatezza della questione, in quanto - premesso che, alla stregua della giurisprudenza della Corte, i compensi dei componenti le commissioni tributarie e degli altri giudici onorari non sono assimilabili alla vera e propria retribuzione, ma consistono in semplici emolumenti, la cui disciplina esula dalla previsione dell'art. 108 della Costituzione, e la loro misura è inidonea ad incidere sull'indipendenza del giudice - le posizioni dei magistrati che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giurisdizionali e quelle dei componenti le commissioni tributarie, che esercitano funzioni onorarie, non sono fra loro raffrontabili ai fini della valutazione del rispetto del principio di eguaglianza. Infatti, il compenso per i secondi è previsto per una attività che essi non esercitano professionalmente, bensì, di massima, in aggiunta ad altre attività svolte in via primaria e, quindi, non si impone che agli stessi venga riconosciuto il medesimo trattamento economico di cui beneficiano i primi. - Cfr. O. nn. 379/1989, 515/1989, 594/1989, 57/1990.

    Art. 3 Provvidenze per il personale di magistratura · Art. 1 Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati · Art. 2 Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 163/1991

    Questione infondata
    18 aprile 1991

    Questione già dichiarata infondata e successivamente manifestamente infondata. - Con riferimento ai parametri di cui agli art. 24, 102 e 103 Cost.: S. n. 413/1988; - Con riferimento ai parametri di cui agli artt. 3 e 36 Cost.: ord. nn. 48/1989, 1047/1988, 23/1990, 520/1989, 1083/1988 e 97/90.

    Art. 1 Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati · Art. 3 Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati · Art. 24 cost. · Art. 102 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1984-08-06;425~art1 · fonte del testo

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