Corte costituzionale

Sentenza n. 123/1987

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/04/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi

primo e secondo, (anche con riferimento agli artt. 2, 3, 4, 5, 8 e 9)

2 e 10, commi primo e secondo, della legge 6 agosto 1984, n. 425

("Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati"),

promossi con le ordinanze emesse il 15 ottobre 1984 dal T.A.R. per

l'Emilia-Romagna, il 23 ottobre 1984 dal Consiglio di Stato (numero

11 ordinanze), il 30 aprile 1985 dal Consiglio di Stato, il 10

gennaio 1985 dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna, il 29 novembre 1984

dal T.A.R. per la Liguria, il 6 giugno 1985 dal T.A.R. per

l'Abruzzo, il 12 marzo 1985 dal T.A.R. per la Sardegna (numero 2

ordinanze), il 27 novembre 1985 dal T.A.R. per il Piemonte, il 7

marzo 1985 dal T.A.R. per la Sicilia, il 21 maggio e 3 luglio 1985

dal T.A.R. per le Marche (numero 11 ordinanze) e il 26 ottobre 1984

dal T.A.R. per il Lazio, iscritte al n. 1278 del registro ordinanze

1984; ai nn. da 141 a 151, 593, 670, 805 e 844 del registro

ordinanze 1985; ai nn. 119, 120, 195, 317, da 341 a 351 e 417 del

registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 91-bis, 137-bis, dell'anno 1985, nn. 3, 7, 16, 21,

27, 28, 37, 40 e 45, I Serie Speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di Costituzione di Benanti Diego ed altri, di

Bafile Carlo ed altri, di Messina Salvatore, di Zingales Vincenzo e

altri, di Della Valle Pauciullo Giuseppina, di De Francisco Ruggero

ed altri, di Crisci Giorgio, di Pascasio Michelangelo ed altri, di

Forte Mario ed altri, di Perri Fernando, di ventura Michele, di Bor

Lodovico Raffaello, di Nori Glauco, di Mercatali Arturo, di Boari

Giovanni ed altri, di Moneta Gabriele ed altro, di Di Giuseppe

Mario, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio

dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 1987 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Uditi l'avv. Alessandro Mazzoni per Benanti Diego ed altri; l'avv

Arturo Marzano in proprio e per Bafile Carlo ed altri, ed in

sostituzione dell'avv. Gabriele Galvani per Perri Fernando, Ventura

Michele, Bora Lodovico Raffaello, Nori Glauco, Mercatali Arturo,

Miconi Giovanni ed altri, Moneta Gabriele ed altro, e Di Giuseppe

Mario; l'avv. Salvatore Messina in proprio; l'avv. Celestino Biagin

per Zingales Vincenzo ed altri; l'avv. Giuseppe Abbamonte per Della

Valle Pauciullo Giuseppina; gli avv. Giovanni Battista Petrocchi e

Giovanni Di Gioia per De Francisco Ruggero ed altri; l'avv.

Michelangelo Pascasio in proprio e per altri; l'avv. Francesco

Paolucci per Forte Mario ed altri e l'Avvocato dello Stato Mario

Imponente per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - A partire dal 1981 numerosi magistrati ordinari, magistrati

amministrativi ed avvocati dello Stato hanno proposto azioni

giudiziarie per il riconoscimento del diritto ad un miglior

trattamento economico, sostenendo che quello goduto rifletteva una

interpretazione restrittiva ed erronea della disciplina vigente da

parte dei rispettivi organi amministrativi.

I punti controversi erano sostanzialmente due: a) il regime degli

aumenti periodici ("scatti") di cui all'art. 5, ultimo comma, del

d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, per il quale i magistrati ordinar

e amministrativi e gli avvocati dello Stato rivendicavano il miglio

trattamento goduto dai magistrati della Corte dei conti; b) la

speciale indennità di cui all'art. 3, legge 19 febbario 1981, n. 2

(c.d. "indennità di rischio"), di fatto corrisposta solo ai

magistrati ordinari a sostegno della richiesta veniva invocato il

principio generale della parità di trattamento tra le carriere

considerate.

Si pronunciava per primo sulla vertenza, su diversi ricorsi

riuniti, il Tribunale amministrativo per il Lazio, sezione I, con

sentenza del 15 luglio 1981, n. 563, riconoscendo fondate entrambe

le pretese ed affermando quindi che sia il regime degli scatti sia

la speciale indennità spettavano a tutte le carriere equiparate. A

questa sentenza se ne aggiungevano altre conformi di vari Tribunali

amministrativi regionali.

Sulle impugnazioni proposte dalle amministrazioni l'Adunanza

plenaria del Consiglio di Stato decideva nella pronuncia del 16

dicembre 1983, n. 27, nella quale, pur accogliendo in parte gli

appelli, ha sostanzialmente confermato l'orientamento dei T.A.R.

Infine le Sezioni Unite della Cassazione, investite dalle parti

soccombenti della questione di giurisdizione, hanno respinto il

ricorso e sulle domande degli originari ricorrenti si è formato il

giudicato favorevole, nei limiti precisati dall'Adunanza plenaria

(sent. 31 maggio 1984, n. 3316).

2. - Altri giudizi intanto venivano introdotti ed alcuni decisi

in primo grado, tutti in senso favorevole ai ricorsi e in

conformità degli stessi principi.

Sopravveniva a questo punto la legge 6 agosto 1984, n. 425, che

contiene tre gruppi di disposizioni:

- disposizioni di interpretazione autentica del diritto vigente le

quali, relativamente ai punti in contestazione in senso antitetico

quella accolto dai giudici amministrativi, negano che, in base al

diritto previgente avessero fondamento le pretese di estensione

generalizzata del regime degli scatti e della speciale indennità

(art. 1, commi primo e secondo);

- disposizioni innovative, con le quali viene dettata una nuova e

diversa disciplina per l'avvenire, ispirata al principio della

parità di trattamento, con limitati effetti retroattivi (artt. 2,

e 4);

- disposizioni transitorie riferite ai giudizi pendenti ed a

quelli già conclusi col giudicato: per i primi si fa obbligo al

giudice di dichiararli estinti d'ufficio, con compensazione delle

spese, stabilendo che le sentenze non ancora passate in giudicato

restino prive d'effetto; per i secondi è fatta formalmente salva

l'autorità del giudicato, prevenendo però il meccanismo di

riassorbimento graduale dei benefici ricevuti (art. 10).

3. - Con ordinanza del 15 ottobre 1984 il T.A.R.

dell'Emilia-Romagna - Sezione staccata di Parma (r.o. 141 del 1984)

solleva, nel corso di uno dei procedimenti sopra menzionati sub. 2,

questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 10,

primo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, in relazione agli

artt. 24 e 113 della Costituzione e degli artt. 1, primo e secondo

comma, 2 e 10, secondo comma, della stessa legge in relazione agli

artt. 3 e 36 della Costituzione.

L'art. 10, primo comma, viene impugnato nella parte in cui dispon

l'estinzione d'ufficio, con compensazione delle spese, dei giudizi

pendenti aventi ad oggetto la vertenza come sopra delineata (cfr. n

1).

In via preliminare l'ordinanza rileva il perdurante interesse dei

ricorrenti a vedere accolte le loro domande originarie anche dopo

l'entrata in vigore della nuova legge, in quanto: a) l'indennità di

cui all'art. 3 della legge n. 27 del 1981, attribuita al personale

giudiziario con decorrenza 1 luglio 1980, viene ad essi accordata

dalle norme sopravvenute solo dal 1 gennaio 1983; b) la nuova e

diversa progressione economica degli stipendi (otto classi biennali

del 6% e successivi aumenti biennali del 2.50%) e la valutazione

delle anzianità maturate decorrono solo dal 1 luglio 1983,

esclusione quindi degli "scatti" (già previsti dall'art. 5, ultimo

comma, del d.P.R. n. 1080 del 1970), riconoscendolo soltanto ai

magistrati della Corte dei conti.

L'illegittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma,

deriverebbe dal contrasto con l'art. 24, primo comma della

Costituzione, in quanto pregiudicherebbe la tutela giurisdizionale

degli interessati incidendo sui processi in corso e con l'art. 113

della Costituzione, che garantisce la tutela giurisdizionale di

diritti e interessi legittimi contro gli atti della pubblica

Amministrazione. La norma impugnata violerebbe inoltre anche il

secondo comma dell'art. 1 precludendo al giudice perfino la

possibilità di sollevare questioni di legittimità costituzionale

sulle nuove disposizioni introdotte con la stessa legge n. 425 del

1984.

Quanto alle norme di diritto sostanziale impugnate, esse

violerebbero gli artt. 3 e 36 della Costituzione introducendo

arbitrarie discriminazioni tra le diverse magistrature circa il lor

sistema retributivo, il quale - secondo la sentenza del Consiglio d

Stato, A.P. del 16 dicembre 1983, n. 27 (sopra citata sub. 1) - era

ed è impostato su la paritaria a qualifiche corrispondenti,

trovando fondamento nei principi costituzionali e concreta

attuazione nella legislazione ordinaria da oltre un trentennio.

Le disposizioni impugnate, infatti, attribuendosi la natura di

norme interpretative autentiche, hanno di fatto contradetto la

costante giurisprudenza amministrativa e ordinaria formatasi su

punti controversi.

Infine il secondo comma dell'art. 10 - stabilendo che gli importi

comunque erogati con pronunce passate in giudicato, alla luce della

citata giurisprudenza, rimangono attribuiti a titolo personale e

riassorbiti con la normale pressione economica e nelle funzioni e,

se necessario, con detrazioni a conguaglio dell'indennità di

buonuscita - indurrebbe una illegittima sperequazione tra i

magistrati che hanno ottenuto una sentenza passata in giudicato e

chi, invece, che per minore litigiosità o fortuna non l'hanno

ancora ottenuta, restando così esclusi da questa anticipazione di

somme, di cui comunque è disposto il graduale riassorbimento.

Il T.A.R. di Parma si preoccupa altresì di superare l'ostacolo

all'accoglimento della questione sollevata costituito da precedente

pronuncia di questa Corte del 10 dicembre 1981, n. 185, che ha

escluso l'illegittimità costituzionale di una norma analoga al

primo comma dell'art. 10 impugnato, e precisamente dell'art. 6,

secondo comma, della legge 20 marzo 1980, n. 75.

In quella occasione, infatti, il legislatore, uniformandosi al

pacifico indirizzo giurisprudenziale esistente in materia, ha

disposto la riliquidazione dell'indennità di buonuscita con

l'inclusione della tredicesima mensilità anche a favore del

personale cessato dal servizio nel decennio precedente,

soddisfacendo quindi nella sostanza le richieste azionate dagli

interessati nei procedimenti di cui si disponeva ope legis

l'estinzione.

4. - Il Consiglio di Stato - Sezione IV, investito di alcune

impugnazioni avverso sentenze di primo grado favorevoli ai

ricorrenti, con la serie di ordinanze di identico contenuto datate

23 ottobre 1984 (r.o. da n. 141 a 151/1985) solleva questione di

legittimità costituzionale del citato art. 10, primo comma, della

legge n. 425 del 1984, in relazione agli artt. 24, 25, 101, 102,

103, primo comma, 113, 134, 136, 137, della Costituzione nonché

all'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948.

Dopo aver ribadito l'interesse dei ricorrenti a non vedere estint

i giudizi e l'assoluta pregiudizialità della decisione in ordine

all'estinzione stessa rispetto a ogni questione di merito - il cui

esame resta precluso dall'inequivocabile dettato della norma

impugnata - le ordinanze così motivano la fondatezza della

questione sollevata:

- il contrasto con l'art. 24 della Costituzione sarebbe dato

dall'introduzione di un meccanismo che impedisce o rende comunque

particolarmente oneroso ogni ulteriore tentativo di difesa da parte

degli interessati. Il diritto di agire e difendersi in giudizio

comprende, infatti, anche il diritto ad ottenere una pronuncia di

merito, salvi i casi di estinzione o di perenzione comunque

imputabili all'interessato;

- si violano inoltre gli artt. 101, 102, 103, primo comma, e 113

della Costituzione in quanto viene leso il fondamento del principio

di intangibilità della funzione giurisdizionale;

- il conflitto con gli artt. 134, 136 e 137 della Costituzione e

con l'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 dipenderebbe

dal fatto che la sottrazione al giudice ordinario di un certo

contenzioso si risolve parimenti nella infrazione della legge

sostanziale, di cui l'art. 10 fa parte, all'eventuale sindacato di

legittimità costituzionale.

In data successiva lo stesso Consiglio di Stato - IV Sezione

sollevava con ordinanza 30 aprile 1985 (r.o. n. 93/1985) identica

questione di legittimità, sotto gli stessi profili, in altro

giudizio che si trova tuttavia - come sottolinea il giudice a quo -

in una fase diversa dai precedenti. Qui infatti l'entrata in vigore

della nuova normativa è pervenuta nelle more tra la pronuncia in

primo grado e la proposizione dell'appello.

Non si verte quindi nell'ipotesi in cui il giudice è obbligato a

dichiarare l'estinzione del processo, quanto nell'altra prevista

dall'art. 10, primo comma, il quale dispone che i provvedimenti

giudiziari non ancora passati in giudicato restino "privi di

effetti".

Anche in questo caso la questione sollevata assume rilevanza, in

quanto solo se la norma impugnata dovesse risultare incostituzional

il giudice potrebbe passare all'esame del merito.

Le argomentazioni a sostegno dell'illegittimità costituzionale

della norma si muovono nella stessa logica delle undici ordinanze

sopra riferite.

Particolare rilievo viene dato alla violazione dell'art. 25 della

Costituzione, che vieterebbe al legislatore di sottrarre un

determinato conflitto a qualsiasi giudice con "norma singolare"

(tale essendo l'art. 10, che pur non nominando direttamente i

contendenti, si riferisce a determinate e ben individuabili azioni

in corso, e solo ad esse), al fine evidente di negare giustizia.

5. - Il T.A.R. per l'Emilia-Romagna - sede di Bologna, dovendo

giudicare su numerosi ricorsi riuniti, promossi da magistrati

ordinari e da avvocati dello Stato, aventi ad oggetto la nota

vertenza, solleva con ordinanza del 10 gennaio 1985 (r.o. n.

670/1985) analoga questione di legittimità costituzionale sia

dell'art. 10, primo comma della legge n. 425 del 1984, in relazione

agli artt. 3, 24, 25, 36, 97, 101, 102, 103, primo comma, 104, 113,

134, 137 della Costituzione e 1 della legge costituzionale n. 1 del

1948; sia degli artt. 1 (con riferimento agli artt. 2, 3, 4, 5, 8 e

9) e 10, secondo comma, della stessa legge n. 425, in relazione agl

artt. 3, 36, 97 e 107, terzo comma, della Costituzione.

La motivazione dell'ordinanza si richiama ai profili di

incostituzionalità delineati nelle precedenti ordinanze del

Consiglio di Stato e del T.A.R. per l'Emilia-Romagna - Sezione di

Parma, aggiungendo l'ulteriore riferimento agli artt. 3, 36 e 97

della Costituzione, che si assumono violati dall'impugnato art. 10,

primo comma, in quanto quest'ultimo impedirebbe agli interessati di

ottenere una giusta retribuzione e lederebbe i principi di

imparzialità e di uguaglianza, in raffronto allo stesso comma dello

stesso articolo.

Osserva a questo punto il T.A.R. che, in attesa della pronuncia

della Corte costituzionale su questo primo punto - relativo alla

declaratoria di estinzione - il giudice a quo dovrebbe astenersi

dall'esaminare le ulteriori questioni di legittimità costituzionale

riguardanti le norme di diritto sostanziale. Aggiunge tuttavia che,

per ragione di economia di giudizio, reputa opportuno darsi carico

anche degli ulteriori profili dedotti, con remissione condizionata

alla Corte di ogni ulteriore questione rilevante e non

manifestamente infondata: se, infatti, la Corte costituzionale

dovesse dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 10,

primo comma, della legge n. 425, potrebbe passare anche all'esame

delle altre questioni.

Circa la loro fondatezza il T.A.R. di Bologna svolge nella

sostanza le stesse tesi contenute nell'ordinanza della Sezione

staccata del T.A.R. di Parma. Nel riaffermare la tutela del

principio della parificazione retributiva tra le diverse carriere

della magistratura e dell'Avvocatura dello Stato, si ricorda in

particolare quanto statuito da questa Corte con la sentenza n. 1 de

10 gennaio 1978.

6. - Anche i T.A.R. del Lazio - Sezione staccata di Latina, della

Liguria e della Sardegna, rispettivamente con quattro ordinanze del

26 ottobre 1984 (r.o. n. 417/1986), 29 novembre 1984 (r.o. n.

805/1985) e 12 marzo 1985 (r.o. nn. 119 e 120/1986), sollevano

questione identica a quella già proposta dal T.A.R. Emilia-Romagna

- Sezione di Parma (vedi sopra n. 3) sotto gli stessi profili,

denunciando quindi l'art. 10, primo comma, legge citata per

violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione, e gli artt. 1,

commi primo e secondo, 2 e 10, comma secondo, per violazione degli

artt. 3 e 36 della Costituzione.

Oggetto dei giudizi pendenti davanti al T.A.R. del Lazio e della

Sardegna era la rivendicazione di alcuni magistrati amministrativi

regionali relativa sia agli "scatti" che alla "speciale indennità"

Nell'ordinanza del T.A.R. laziale si insiste sull'opportunità di

sollevare in questa sede anche la questione di legittimità

costituzionale delle norme di diritto sostanziale. Ogni diversa

soluzione sul piano processuale - si legge - limitata al solo rinvi

davanti alla Corte dell'art. 10, primo comma, esporrebbe i deducenti

ad un doppio pregiudizio, concretantesi nel fatto che, ove fosse

accolta la questione dedotta, al tempo necessario pper la pronuncia

della Corte costituzionale si sommerebbe quello indispensabile per

addivenire, dopo un'ulteriore ordinanza di remissione, ad una

seconda pronuncia.

7. - Con ordinanza del 7 marzo 1985 (r.o. n. 317/1986) il T.A.R.

per la Sicilia solleva la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 10, primo comma, della citata legge 6 agosto 1984, n. 425

in relazione agli artt. 24, 101, 102, primo comma, 103, primo comma

e 113 della Costituzione.

Con ordinanza del 6 giugno 1985 (r.o. n. 844/1985) il T.A.R. per

l'Abruzzo - Sezione di Pescara, solleva questione di legittimità

costituzionale dell'art. 10, primo comma, della legge citata 6

agosto 1984, n. 425, in relazione agli artt. 24, 25, primo comma,

101, 102, 103, primo comma, 113, 134, 136 e 137 della Costituzione

nonché all'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948.

Nelle ultime tre ordinanze vengono sviluppate, in relazione alle

dichiarazioni denunciate, le stesse tesi sostenute nelle ordinanze

di remissione del Consiglio di Stato.

8. - Altre undici ordinanze, che sollevano la medesima questione,

sono state infine emanate dal T.A.R. per le Marche in data 21 maggi

e 3 luglio 1985 (r.o. nn. da 341 a 351/1986).

Esse denunciano la illegittimità costituzionale del solo art. 10

primo comma, della nota legge in relazione agli artt. 24, 25, 101,

102, 103, primo comma, 113, 134, 136 e 137 della Costituzione e 1

della legge costituzionale n. 1 del 1948.

I procedimenti in questione presentano tuttavia una caratteristica

che li distingue dai precedenti sopra esposti appartenendo tutti

alla categoria dei "giudizi di ottemperanza".

I ricorrenti (magistrati ordinari, magistrati amministrativi

regionali e avvocati dello Stato) hanno infatti già ottenuto

separatamente, al termine di un normale giudizio di cognizione in

primo grado, una sentenza del T.A.R. passata in giudicato, che

riconosce loro il diritto a percepire dalle corrispondenti

Amministrazioni le differenze retributive da essi richieste alla

stregua della giurisprudenza amministrativa consolidatasi in

materia, maggiorate della svalutazione monetaria e degli interessi.

Non avendo le Amministrazioni condannate ottemperato al giudicato

gli interessati hanno proposto nuovi ricorsi allo stesso T.A.R.

marchigiano ex art. 37, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n

1034, per ottenere l'adempimento degli obblighi derivanti dalle

sentenze suddette.

L'Avvocatura dello Stato ha contestato l'ammissibilità del

ricorso, che sarebbe precluso dal disposto impugnato art. 10, primo

comma, della legge n. 425 del 1984, entrata in vigore nelle more de

giudizio di ottemperanza.

La questione proposta appare perciò - secondo le ordinanze di

remissione - non solo rilevante, ma anche opponibile in sede di

giudizio di ottemperanza. tale giudizio, infatti, secondo il

prevalente indirizzo dottrinale e giurisprudenziale, costituisce un

procedimento cognitorio oltre che esecutivo cosicché non sembra

dubbio che anche in questa fase possa utilmente proporsi una

questione di costituzionalità, essendo il giudice chiamato non sol

ad emanare le misure attuative del giudicato ma ad estendere la

propria cognizione all'avvenuto rispetto delle regole di rito ed al

ricorrere delle condizioni soggettive necessarie per l'esperimento

dell'azione.

Nel merito della questione sollevata il T.A.R. per le Marche

svolge le medesime argomentazioni sopra esposte (nn. 4 e 7).

9. - È intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consigli

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato.

La difesa dello Stato concentra la sua attenzione sull'eccezione

di illegittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, della

legge n. 425 del 1984 sollevata in tutte le ordinanze di rinvio.

Quanto alla lesione dell'art. 24 della Costituzione, osserva

l'Avvocatura che non può dubitarsi della facoltà del legislatore

di ricorrere ad una legge interpretativa non solo nel caso di

incertezze o ambiguità davanti al testo ma anche in ogni ipotesi i

cui decida, "nella sua sovranità", di adottare tale categoria di

legge.

In effetti - argomenta l'Avvocatura - le norme di diritto

sostanziale introdotte con la nuova disciplina in materia di

trattamento economico dei magistrati non violano un giudicato né

modificano il contenuto di una sentenza ma indicano l'operato di un

giudice o sottraggono allo stesso una controversia, limitandosi a

fornirgli una nuova normativa da applicare. Se ciò non fosse

consentito, bisognerebbe ipotizzare un generale divieto di

retroattività delle leggi civili e amministrative (cfr. sentenza

della Corte Cost. n. 70 del 1983).

La norma procedurale impugnata risponde alla logica conseguente a

a qualsiasi legge interpretativa, in quanto ragionevolmente

interviene sui giudizi in corso non avendo essi necessità di

proseguire attesa la soluzione legislativa "relativa ai diritti in

contestazione". Tanto che se non fosse intervenuto l'art. 10, primo

comma, stabilendo l'estinzione dei giudizi pendenti, questi

avrebbero dovuto "essere decisi in base alla legge interpretativa

che il giudice era tenuto ad appliccare con l'aggravio delle spese

per il ricorrente soccombente".

La norma impugnata, infine, è analoga ad altre, come l'art. 6,

comma secondo, della legge 20 marzo 1980, n. 75, la illegittimità

è stata verificata da questa Corte con la sentenza n. 185 del 1981

La stessa Corte di cassazione del resto aveva ritenuto infondata

tale questione con la sentenza 10 giugno 1981, n. 3758 (Sezioni

Unite) e 17 gennaio 1981, n. 400 (Sezione Lavoro).

D'altra parte il diritto ad agire non viene escluso dalla norma

impugnata, essendo consentito alla parte di instaurare un nuovo

giudizio alla luce della norma originaria come interpretata dal

legislatore.

Quanto premesso vale ad escludere - secondo l'Avvocatura - anche

la violazione dell'art. 25, primo comma, della Costituzione. Una

norma di carattere interpretativo non lede, infatti, il divieto di

distogliere i cittadini dal giudice naturale. Né sussiste un

eccesso di potere legislativo, poiché di esso può parlarsi

correttamente soltanto con riferimento alle ipotesi nelle quali il

legislatore si sia avvalso dei poteri conferitigli per il

perseguimento di finalità vietate dalla Costituzione.

Né appaiono, infine, violati, gli altri parametri invocati nelle

ordinanze di rimessione. Il legislatore ha sempre facoltà di

regolare ex novo una materia con legge suscettibile di immediata

attuazione, tanto più che nel caso di specie egli si è limitato a

incidere sui processi in corso sul presupposto che essi non

sarebbero stati instaurati se la legge interpretativa fosse

intervenuta prima della loro introduzione.

10. - Circa la questione di costituzionalità sollevata in

numerose ordinanze dei T.A.R. (Emilia-Romagna, Liguria, Sardegna e

Lazio; v. sopra), l'Avvocatura osserva - condividendo sul punto

l'opinione espressa dal Consiglio di Stato nelle sue ordinanze di

rimessione - che essa è da considerarsi inammissibile.

L'art. 10, primo comma, della legge innovativa precludeva infatti

al giudice amministrativo l'esame del merito del ricorso, dovendosi

egli limitare o a dichiarare estinto il giudizio con compensazione

delle spese, oppure rimettere alla Corte costituzionale la question

di legittimità dell'art. 10, primo comma, poiché "solo detta norm

lo paralizzava o gli impediva di decidere la causa, senza quindi

poter andare oltre".

Anche sollevare questioni di legittimità costituzionale

costituisce infatti esercizio della giurisdizione, che al giudice

amministrativo non era consentito stante l'impedimento del citato

art. 10, primo comma.

Sull'inammissibilità della seconda questione per difetto di

rilevanza l'Avvocatura dello Stato insiste particolarmente nel suo

ultimo atto di intervento (30 settembre 1986) relativo al giudizio

introdotto con l'ordinanza del T.A.R. del Lazio.

Il giudice a quo ravvisa, infatti, la rilevanza di tale questione

in relazione all'ipotesi che, dichiarata l'illegittimità

dell'estinzione del giudizio, prevista dall'art. 10, non si possa

poi decidere nel merito, senza dover sollevare una nuova questione

di legittimità costituzionale in ordine alle disposizioni

sostanziali dello ius novum (artt. 1, 2, ecc.). La seconda eccezion

di incostituzionalità sarebbe così subordinata all'accoglimento

della prima.

La sua irrilevanza viceversa - secondo l'Avvocatura - deriva dal

fatto che per la fase in cui si trova il giudizio de quo, quel

giudice non può conoscere assolutamente dei diritti controversi

sotto nessun profilo, almeno fino a quando non venga rimosso da

questa Corte l'ostacolo costituito dalla nota norma processuale.

Anche nel merito comunque - conclude la difesa dello Stato - la

seconda questione non sarebbe fondata, non potendosi ravvisare la

violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione "nel fatto che il

legislatore abbia fissato una decorrenza propria per indennità

goduta da appartenenti a determinati istituti ed estesa ad

appartenenti ad altre Amministrazioni".

11. - Sono state depositate nei termini numerose memorie di parti

nelle quali si sviluppano ampiamente le tesi contenute nelle

ordinanze di rimessione. Considerato in diritto

1. - Le questioni di legittimità costituzionale sollevate con le

ordinanze in epigrafe circa la legge 6 agosto 1984, n. 425

("Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati")

sono tra loro o identiche o simili o connesse e pertanto da decidersi

con unica sentenza.

È da prendersi in esame, perché pregiudiziale, l'impugnativa

dell'art. 10, primo comma, della legge n. 425 del 1984 che così

recita: "I giudizi pendenti in qualsiasi stato e grado alla data di

entrata in vigore della presente legge, originati o conseguenti a

domanda fondata sull'applicazione delle disposizioni richiamate negli

articoli 8 e 9 della legge stessa, sono dichiarati estinti d'ufficio

con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti

giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetti".

Si ritiene dai giudici remittenti che tale disposto sarebbe in

contrasto con gli articoli 3, 24, 25, primo comma, 36, 97, 101, 102,

103, primo comma, 104, 113, 134, 136, 137 della Costituzione e con

l'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948. In particolare si

prospetta il vulnus dell'art. 24 della Costituzione per "un

meccanismo che impedisce o comunque rende particolarmente oneroso

ogni ulteriore tentativo di difesa da parte degli interessati".

La questione sotto questa particolare prospettazione è fondata.

2. - Innanzi tutto va confutata la tesi dell'Avvocatura dello

Stato che ritiene la norma impugnata analoga a quella di cui all'art.

6, secondo comma, della legge 20 marzo 1980, n. 75, passata indenne

dalla verifica di costituzionalità di questa Corte con la sentenza

n. 185 del 1981.

La legge n. 75 del 1980, introducendo un ius superveniens

favorevole alle richieste di riliquidazione dell'indennità di

buonuscita, determinava la cessazione della materia del contendere.

Su questa ratio satisfattiva si fondava l'estinzione dei giudizi

pendenti e l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali non ancora

passati in giudicato, senza che ne risultasse menomazione del diritto

di azione e di difesa degli interessati.

Il contesto della disposizione processuale ora in esame è invece

tutt'affatto diverso. Il ius superveniens si oppone alle richieste

degli attori e alla interpretazione giurisprudenziale ad esse

favorevole, stabilendo, con patente lesione del diritto di azione e

di difesa, l'estinzione dei processi in corso.

Appunto in tale contesto applicativo deve essere valutato il

contrasto con l'art. 24 della Costituzione della norma di cui al

primo comma dell'art. 10 della legge n. 425 del 1984, misurandone la

distanza dall'istituto dell'estinzione del processo che, nel nostro

sistema, ha la sua fonte nel potere di disposizione processuale delle

parti, che possono rinunciare agli atti del giudizio (art. 306

c.p.c.) o rimanere inattive (art. 307 c.p.c.). Inoltre, mentre l'art.

310 del codice di procedura civile conserva efficacia alle sentenze

di merito pronunciate nel corso del processo, la norma impugnata,

sottoposta all'esame di questa Corte, al contrario, sancisce la

inefficacia di tutti i provvedimenti non ancora passati in giudicato.

Il che palesa la volontà del legislatore di eradicare ogni

realizzabilità del diritto alla decisione della materia in

controversia, anche dove una sentenza di merito è stata resa.

3. - La legge n. 425 del 1984 per la sua natura di legge

interpretativa fornisce al giudice il significato autentico delle

norme interpretate. Ma poiché essa sopraggiunge quando si è già

formata una serie di pronunce giudiziali concordi, una delle quali

assurta alla intangibilità della cosa giudicata, è evidente che il

legislatore ha inteso interrompere questa giurisprudenza usando della

sua prerogativa d'interprete d'autorità del diritto.

Il giudice, per Costituzione soggetto alla legge, per ciò stesso,

ma solo in questo senso, in auctoritate legislatoris, è tenuto ad

interpretare il ius superveniens, applicandolo al caso singolo

sottoposto alla sua cognizione, per deciderne il merito.

Il legislatore, invece, con l'impugnato art. 10, primo comma,

della legge n. 425 del 1984 preclude al giudice la decisione di

merito imponendogli di dichiarare d'ufficio l'estinzione dei giudizi

pendenti, in qualsiasi stato e grado si trovino alla data di entrata

in vigore della legge sopravvenuta.

Con ciò il legislatore ordinario viola il valore costituzionale

del diritto di agire, in quanto implicante il diritto del cittadino

ad ottenere una decisione di merito senza onerose reiterazioni.

4. - Tutte le altre questioni, sollevate dalle ordinanze di

rimessione, relative agli articoli 1, commi primo e secondo, 2 e 10,

comma secondo, sono inammissibili perché richiedono attività

interpretativa spettante ai giudici di merito, cui, a seguito della

declaratoria di incostituzionalità della norma di cui al citato art.

10, primo comma, non è più preclusa la piena cognizione della

materia in controversia.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi in epigrafe,

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, primo

comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425;

b) dichiara inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 1, primo e secondo comma, 2 e 10, secondo

comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, sollevate, in riferimento

agli artt. 3, 36, 97 e 107 della Costituzione, dal T.A.R. per

l'Emilia-Romagna, sede di Parma, con ordinanza del 15 ottobre 1984

(iscritta al n. 1278 r.o. 1984); dal T.A.R. per il Lazio, sezione di

Latina, con ordinanza del 26 ottobre 1984 (iscritta al n. 417 r.o.

1986); dal T.A.R. per la Liguria, con ordinanza del 29 novembre 1984

(iscritta al n. 805 r.o. 1985); dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna, sede

di Bologna, con ordinanza del 10 gennaio 1985 (iscritta al n. 670

r.o. 1985); dal T.A.R. per la Sardegna, con due ordinanze del 12

marzo 1985 (iscritte ai nn. 119 e 120 r.o. 1986).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 10 aprile 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:123 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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