Corte costituzionale

Ordinanza n. 272/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/06/1999 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge

19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di

magistratura) e degli artt. 1 e 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425

(Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati),

promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1997 dal pretore di Siena

nel procedimento civile vertente tra Meocci Giovanni ed altri e il

Ministero delle finanze, iscritta al n. 734 del registro ordinanze

1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44,

prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visti l'atto di costituzione di Meocci Giovanni ed altri nonché

gli atti di intervento dell'Associazione Nazionale Giudici Tributari

e del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 marzo il giudice relatore

Fernanda Contri;

Uditi l'avvocato Ettore Valenti per Meocci Giovanni ed altri e

l'Avvocato dello Stato Michele Di Pace per il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che il pretore di Siena, con ordinanza emessa il 23 giugno

1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 108 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3

della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di

magistratura), che ha istituito a favore dei magistrati ordinari

un'indennità non pensionabile in relazione agli oneri che essi

incontrano nell'esercizio della loro attività, e degli artt. 1 e 2

della legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al

trattamento economico dei magistrati), che hanno esteso tale

indennità ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei

Conti, dei tribunali amministrativi regionali, della giustizia

militare ed agli avvocati e procuratori dello Stato, nella parte in

cui non comprendono i componenti le commissioni tributarie tra i

beneficiari di detta indennità;

che ad avviso del rimettente l'art. 1 della legge 6 agosto 1984,

n. 425 - che dispone che l'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n.

27, si interpreta nel senso che l'indennità spetta solo ai

magistrati dell'ordine giudiziario - avrebbe introdotto un diverso

trattamento retributivo, da un lato per i magistrati appartenenti

alle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile e militare, e

dall'altro per i componenti di altri organi giurisdizionali, quali le

commissioni tributarie, pur se soggetti anch'essi alla legge;

che la ragione del diverso trattamento sarebbe venuta meno dopo

che, con la legge 18 maggio 1974, n. 217, l'indennità è stata

riconosciuta ai vice pretori onorari reggenti l'ufficio e, con la

legge 25 ottobre 1985, n. 795, anche ai giudici popolari delle corti

di assise, di modo che sarebbe priva di qualsiasi ragionevolezza una

distinzione fondata sulla funzione svolta dai componenti le

commissioni tributarie e in particolare sulla natura onoraria della

stessa;

che si sono costituiti davanti alla Corte i ricorrenti del

giudizio a quo, chiedendo che venga accolta la questione sollevata

dal pretore di Siena o, in subordine, che gli atti vengano rimessi a

detto giudice perché lo stesso si pronunci secondo

un'interpretazione estensiva della legge 6 agosto 1984, n. 425;

che, secondo le parti private, per i componenti le commissioni

tributarie, in ragione degli obblighi e degli oneri loro imposti, si

costituirebbe un rapporto di servizio continuativo ed a tempo

indeterminato, il cui contenuto consisterebbe nell'esplicazione in

modo professionale, pur se non esclusivo, di attività

giurisdizionale in materia tributaria, ciò che renderebbe

irrazionale la mancata corresponsione della speciale indennità

istituita a favore dei magistrati ordinari;

che il mancato riconoscimento dell'indennità violerebbe anche

l'art. 36 della Costituzione posto che il principio del diritto del

lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantità e

qualità del suo lavoro impone al legislatore di attribuire lo stesso

trattamento economico a coloro che esplicano le medesime mansioni,

come stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 264 del

1983;

che è intervenuto nel presente giudizio il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare non fondata

la questione;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuta fuori termine,

depositando una propria memoria, anche l'Associazione nazionale dei

giudici tributari, chiedendo l'accoglimento della questione di

costituzionalità sollevata dal pretore di Siena;

che le parti ricorrenti nel giudizio a quo hanno depositato

memorie difensive in prossimità dell'udienza.

Considerato che, impregiudicata ogni questione relativa

all'ammissibilità dell'intervento dell'Associazione nazionale dei

giudici tributari, lo stesso deve essere preliminarmente dichiarato

irricevibile, dal momento che la memoria è stata depositata fuori

termine;

che, come più volte affermato da questa Corte - ordinanze nn.

379, 515 e 594 del 1989, ordinanza n. 57 del 1990 - i compensi dei

componenti le commissioni tributarie e degli altri giudici onorari

non sono assimilabili alla vera e propria retribuzione, ma consistono

in semplici emolumenti, la cui disciplina esula dalla previsione

dell'art. 108 della Costituzione, e la loro misura è inidonea ad

incidere sull'indipendenza del giudice;

che le posizioni dei magistrati che svolgono professionalmente e

in via esclusiva funzioni giurisdizionali e quelle dei componenti le

commissioni tributarie, che esercitano funzioni onorarie, non sono

fra loro raffrontabili ai fini della valutazione del rispetto del

principio di eguaglianza, in quanto il compenso per i secondi è

previsto per un'attività che essi non esercitano professionalmente

bensì, di massima, in aggiunta ad altre attività svolte in via

primaria, e quindi non si impone che agli stessi venga riconosciuto

il medesimo trattamento economico di cui beneficiano i primi;

che, come affermato da questa Corte con l'ordinanza n. 377 del

1987, non rientra nei compiti della Corte ma nel magistero del

legislatore stabilire se e quale indennità sia dovuta ai funzionari

onorari per l'opera da essi prestata;

che la disciplina del contenzioso tributario di cui all'art. 13

del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli

organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli

uffici di collaborazione in attuazione della delega al governo

contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) ha

previsto per i componenti le commissioni tributarie compensi fissi -

determinati e rideterminabili con decreto del Ministro delle finanze,

di concerto con il Ministro del tesoro - ed ancora compensi

aggiuntivi che tengono conto della specifica attività in concreto da

essi svolta, ciò che ulteriormente esclude che il mancato

riconoscimento dell'indennità di cui trattasi possa configurare un

attentato all'indipendenza dei loro componenti;

che pertanto la questione di legittimità costituzionale è

manifestamente infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27

(Provvidenze per il personale di magistratura) e degli artt. 1 e 2

della legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al

trattamento economico dei magistrati), sollevata, in riferimento agli

artt. 3, 97, 101 e 108 della Costituzione, dal pretore di Siena con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:272 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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