Corte costituzionale

Ordinanza n. 260/1985

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/11/1985 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

applicata al caso

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 11 del

r.d. 30 gennaio 1941 n. 12 (Ordinamento giudiziario) e art. 3 legge 19

febbraio 1981. n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura)

promossi con due ordinanze emesse il 5 giugno e 20 ottobre 1984 dal

Pretore di Verbania sui ricorsi proposti da Trotti Mario e Gusmorino

Daniela iscritte ai nn. 1022 e 1327 del registro ordinanze 84 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 19 bis e 119

bis dell'anno 1985.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto I) che con ordinanza emessa il 5 giugno 1984 sul ricorso

inteso da Trotti Mario esercente la potestà sulla minore figlia

Giuseppina ad ottenere la autorizzazione a consentire quale legale

rappresentante di questa alla divisione di beni ereditari (ordinanza

comunicata il 20 e notificata il 27 luglio 1984; pubblicata nella G.U.

n. 19 bis del 23 gennaio 1985 e iscritta al n. 1022 R.O. 1984) il

Pretore - giudice tutelare - di Verbania, premesso che, essendo

vice-pretore onorario, non poteva in tale sede ovviamente dolersi di

non percepire alcuna indennità, ha affermato che il mancato

riconoscimento ai vice pretori onorari di una adeguata indennità nuoce

soprattutto alla credibilità della Giustizia ed ha auspicato che, ove

il legislatore non riconosca la indennità, sia scrutinata

l'opportunità di abolire la figura del vice pretore onorario, ha

dichiarato d'ufficio non manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 30 e segg. R.D. 30 gennaio

1941 n. 12 (Ordinamento giudiziario) in quanto non prevedono alcuna

indennità per i vice pretori onorari e dell'art. 3 l. 9 febbraio 1981,

n. 27 in quanto non comprende i vice pretori onorari che svolgono

funzioni giurisdizionali, in relazione agli artt. 97 comma primo e 101

comma secondo Cost., rimettendone l'esame a questa Corte avanti la

quale non si è costituito il Trotti ma ha spiegato intervento

nell'interesse del Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura

generale dello Stato instando con atto depositato il 12 febbraio 1985

per la declaratoria d'inammissibilità o, comunque, di infondatezza

della proposta questione, II) che con ordinanza emessa il 20 ottobre

1984 sul ricorso inteso da Gusmorino Daniela, esercente la potestà

sulla minore Paola, ad ottenere l'autorizzazione a vendere in qualità

di legale rappresentante di questa un bene ereditario (ordinanza

comunicata il 6 e notificata il 12 novembre 1984; pubblicata nella G.U.

n. 119 bis del 22 maggio 1985 e iscritta al n. 1327 R.O. 1984), il

Pretore - giudice tutelare - di Verbania, premesso che, essendo egli

vice pretore onorario "in questa sede non poteva ovviamente dolersi,

considerato il carattere volontaristico del suo ufficio, di non

percepire alcun compenso o alcuna indennità", ha d'ufficio dichiarato

non manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 30 e segg. R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, in

quanto non prevedono alcuna indennità per i vice pretori onorari non

reggenti o non incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi del secondo

comma dell'art. 32 dell'Ordinamento giudiziario, e dell'art. 3 della

legge 19 febbraio 1981 n. 27 e dell'art. 1, primo comma, della legge 6

agosto 1984 n. 425, in quanto non comprendono i vice pretori onorari,

in relazione agli artt. 97 primo comma e 101 secondo comma, Cost., e

rilevante sulla considerazione che "non si possa fondatamente affermare

che il trattamento economico del Giudice non ha alcuna rilevanza

sull'imparzialità e sul buon andamento dell'amministrazione della

giustizia", rimettendone l'esame a questa Corte, avanti la quale la

Gusmorino non si è costituita ma ha spiegato intervento con atto

depositato l'11 giugno 1985 nell'interesse del Presidente del Consiglio

dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato instando per la

declaratoria d'inammissibilità e, comunque, d'infondatezza della

proposta questione.

Considerato che non può questa Corte scrutinare la fondatezza

delle proposte questioni sollevate dal Pretore di Verbania nelle due

ordinanze, di cui - stante la continenza - va disposta la riunione né

la idoneità delle disposizioni costituzionali prescelte a fungere da

idonei parametri perché ne difetta in guisa assoluta la rilevanza, non

disconosciuta dallo stesso Pretore, per non essere le questioni

sollevate pregiudiziali alla decisione sui ricorsi di volontaria

giurisdizione che hanno fornito occasione alla rimessione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 1022 e 1327 R.O. 1984,

dichiara la manifesta inammissibilità, per irrilevanza, delle

questioni di costituzionalità degli artt. 30 ss. R.D. 30 gennaio 1941

n. 12 (Ordinamento giudiziario) in quanto non prevedono indennità per

i vice pretori onorari e dell'art. 3 legge 19 febbraio 1981, n. 27

(Provvidenze per il personale di magistratura) in quanto non comprende

anche i vice pretori onorari che svolgono funzioni giurisdizionali,

sollevate in relazione agli artt. 97 comma primo e 101 comma secondo

Cost. dal Pretore di Verbania con ordinanze 5 giugno 1984 e 20 ottobre

1984, nonché dell'art. 1 comma primo legge 6 agosto 1984 n. 425

(Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati)

sollevate con ordinanza 6 agosto 1984 in quanto non comprendono anche i

vice pretori onorari in relazione agli artt. 97 comma primo e 101 comma

secondo Cost..

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:260 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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