Corte costituzionale

Ordinanza n. 1047/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/11/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo

comma, 8 e 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425

("Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati"),

promosso con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 luglio 1987 dal Tribunale

amministrativo regionale per la Lombardia - Sezione staccata di

Brescia, sul ricorso proposto da Scaglioni Giovanni ed altri contro

il Ministero di grazia e giustizia e il Ministero del tesoro,

iscritta al n. 11 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale,

dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 29 ottobre 1986 dal Tribunale

amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da

Migliori Tullio contro il Ministero di grazia e giustizia e il

Ministro del tesoro, iscritta al n. 158 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima

serie speciale, dell'anno 1988;

3) ordinanza emessa il 29 ottobre 1986 dal Tribunale

amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Ridola

Riccardo contro il Ministero di grazia e giustizia e il Ministero del

tesoro, iscritta al n. 159 del registro ordinanze 1988 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie

speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di costituzione di Migliori Tullio e di Ridola

Riccardo, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che con ordinanza emessa in data 10 luglio 1987 il

Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Sezione

staccata di Brescia, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1, secondo comma, 8 e 10, secondo comma,

della legge 6 agosto 1984, n. 425, in relazione agli artt. 3 e 36

della Costituzione, nella parte in cui tali norme, operando

retroattivamente, lederebbero la parità retributiva tra i

magistrati, con effetti idonei a permanere nel tempo;

che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con due

ordinanze entrambe emesse il 29 ottobre 1986, ha sollevato questione

di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della

legge 6 agosto 1984, n. 425, in relazione agli artt. 3, 36 e 101

della Costituzione, nella parte in cui determina una sperequazione

normativa tra le varie categorie di magistrati;

che i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica

ordinanza, stante l'identità di oggetto;

Considerato che con sentenza n. 413 del 1988 questa Corte ha

dichiarato infondata analoga questione, sollevata in relazione agli

artt. 3 e 36 della Costituzione, concernente gli artt. 1, secondo

comma, e 10, secondo comma, della citata legge, e che con successiva

ordinanza n. 915 del 1988 è stata altresì dichiarata manifestamente

infondata la questione di legittimità di quest'ultima norma, anche

in riferimento agli artt. 24, 103, 111 e 113 della Costituzione;

che i giudici a quibus non prospettano argomenti nuovi o diversi

rispetto a quelli a suo tempo esaminati, in quanto il censurato art.

8 della legge n. 425 del 1984 si limita ad esplicitare ulteriormente

il sistema delineato dalle altre norme impugnate, di talché le

ragioni esposte a sostegno della infondatezza di queste, risultano

pienamente valide anche con riguardo alla disposizione de qua;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo

comma, 8 e 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425

("Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati"),

sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36 e 101 della Costituzione,

dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio e dal Tribunale

amministrativo regionale per la Lombardia - Sezione staccata di

Brescia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1047 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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