Art. 10 — Trattamento economico dei magistrati in servizio

Il trattamento economico dei magistrati e le indennita' annue per spese di rappresentanza e per l'esercizio di funzioni speciali sono stabiliti rispettivamente nelle tabelle A, B e C annesse alla presente legge. Ai magistrati e' attribuita per ogni persona a carico un'indennita' di famiglia di L. 2000 mensili lorde. 5 Per l'attribuzione dell'indennita' di cui al precedente comma valgono, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di concessione delle quote complementari dell'indennita' di carovita di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni. In relazione al nuovo trattamento economico previsto dai precedenti commi, sono soppresse le indennita' di carica e di toga e non si applicano ai magistrati le disposizioni in vigore concernenti l'indennita' di carovita e relative quote complementari, l'indennita' di caropane, il premio giornaliero di presenza, i compensi per lavoro straordinario e la 13ª mensilita'. COMMA ABROGATO DALLA L. 8 APRILE 1952, N. 212

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 1 maggio 1955, n. 318

5

con decorrenza dal 1 gennaio 1954

La L. 1 maggio 1955, n. 318 ha disposto (con l'art. 2) che "Al personale di cui all'art. 1 della presente legge sono attribuite, con effetto dal 1 gennaio 1954, in sostituzione dell'indennita' di famiglia prevista dall'art. 10, secondo comma, della legge 24 maggio 1951, n. 392, le quote complementari dell'indennita' di carovita di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, nelle misure indicate agli articoli 6 e 7 della legge 8 aprile 1952, n. 212".

Testo vigente dal 6 maggio 1955

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Che cosa è cambiato dal 6 maggio 1955

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1951 al 6 maggio 1955.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 1 maggio 1955, n. 318

    La L. 1 maggio 1955, n. 318 ha disposto (con l'art. 2) che "Al personale di cui all'art. 1 della presente legge sono attribuite, con effetto dal 1 gennaio 1954, in sostituzione dell'indennita' di famiglia prevista dall'art. 10, secondo comma, della legge 24 maggio 1951, n. 392, le quote complementari dell'indennita' di carovita di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, nelle misure indicate agli articoli 6 e 7 della legge 8 aprile 1952, n. 212".

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urn:nir:stato:legge:1951-05-24;392~art10 · fonte del testo

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