Corte costituzionale

Ordinanza n. 520/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/11/1989 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al

trattamento economico dei magistrati) e dell'art. 9, secondo comma,

della legge 2 aprile 1979, n. 97 (Norme sullo stato giuridico dei

magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e

amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli

avvocati dello Stato), in relazione all'art. 5, ultimo comma, del

d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, all'art. 2, lett. d), della legge

16 dicembre 1961, n. 1308, ed all'art. 10, ultimo comma, della legge

20 dicembre 1961, n. 1345, così come interpretati dall'art. 1,

secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, promossi con tre

ordinanze emesse il 14 dicembre 1988 dal Consiglio di giustizia

amministrativa per la Regione siciliana, iscritte rispettivamente ai

nn. 300, 301 e 302 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale,

dell'anno 1989;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di alcuni giudizi in cui gli appellanti,

già magistrati ordinari, avevano ricorso avverso il mancato

riconoscimento, da parte delle sentenze di primo grado, del loro

diritto a percepire una serie di emolumenti, il Consiglio di

giustizia amministrativa per la Regione siciliana, con tre ordinanze

d'identico contenuto emesse in data 14 dicembre 1988, ha sollevato

questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 1, secondo

comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, in riferimento agli artt.

24, 102 e 103 della Costituzione; b) dell'art. 9, secondo comma,

della legge 2 aprile 1979, n. 97, in relazione all'art. 5, ultimo

comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, all'art. 2, lett. d),

della legge 16 dicembre 1961, n. 1308 ed all'art. 10, ultimo comma,

della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 (così come interpretati

dall'art. 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425),

nonché, per quanto di ragione del medesimo art. 1, secondo comma,

della legge 6 agosto 1984, n. 425, in riferimento agli artt. 3 e 36

della Costituzione;

che il giudice a quo rileva come il legislatore abbia imposto

una soluzione contraria alle pronunce giurisdizionali sino a quel

momento intervenute, rilevando inoltre che i ricorrenti, in quanto

cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1983, hanno subito

soltanto gli effetti sfavorevoli e non anche quelli positivi della

legge

6 agosto 1984, n. 425;

che il giudice rimettente, nel segnalare l'irrazionalità insita

nella differenziazione di trattamento tra le varie categorie di

magistrati e, nel richiamare analoghe ordinanze di rimessione del

Consiglio di Stato sollecita il riesame, da parte di questa Corte,

delle questioni già dichiarate infondate con la sentenza n. 413 del

1988;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, il quale ha

chiesto la declaratoria d'infondatezza;

Considerato che i giudizi possono essere riuniti e decisi con

un'unica ordinanza;

che questa Corte, con la sentenza n. 413 del 1988, ha già

dichiarato l'infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1984,

n. 425, escludendo, in particolare, la lesione degli artt. 24, 102 e

103 della Costituzione sulla base della ratio della norma impugnata,

la quale, oltre ad eliminare incertezze interpretative, è volta a

costituire "l'indispensabile presupposto logico e organizzatorio

della ristrutturazione del trattamento economico per tutte le

categorie dei magistrati";

che tale principio è stato altresì ribadito nelle ordinanze n.

1047 del 1988, n. 48 del 1989 e, soprattutto, n. 1083 del 1988;

che in quest'ultima decisione la Corte ha dichiarato

manifestamente infondata anche la questione di legittimità

costituzionale concernente l'art. 9, secondo comma, della legge n. 97

del 1979, sollevata dal Consiglio di Stato con le ordinanze

richiamate dal giudice a quo;

che tale conclusione è stata raggiunta in quanto nel complesso

della normativa si è ravvisato l'esercizio di discrezionalità

legislativa finalizzata alla realizzazione del principio di

eguaglianza o di ragionevolezza;

che il rimettente Consiglio non prospetta argomenti ulteriori o

diversi rispetto a quelli a suo tempo esaminati, limitandosi in

sostanza a richiedere un riesame delle suddette affermazioni;

che le questioni sono pertanto manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 6

agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico

dei magistrati), sollevata, in riferimento agli artt. 24, 102 e 103

della Costituzione, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la

Regione siciliana con le ordinanze di cui in epigrafe;

2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 2

aprile 1979, n. 97 (Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul

trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei

magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato), in

relazione all'art. 5, ultimo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n.

1080, all'art. 2, lett. d), della legge 16 dicembre 1961, n. 1308 ed

all'art. 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345

(così come interpretati dall'art. 1, secondo comma, della legge 6

agosto 1984, n. 425), nonché, "per quanto di ragione", del medesimo

art. 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, sollevata,

in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Consiglio di

giustizia amministrativa per la Regione siciliana con le ordinanze di

cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:520 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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