Corte costituzionale

Ordinanza n. 62/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/02/1990 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo

comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97 (Norme sullo stato giuridico

dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e

amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli

avvocati dello Stato), in relazione all'art. 5, ultimo comma, del

d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080 (Norme sulla nuova disciplina del

trattamento economico del personale di cui alla L. 24 maggio 1951, n.

392), all'art. 2, lett. d), della legge 16 dicembre 1961, n. 1308

(Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1433, concernente il

trattamento economico della magistratura, dei magistrati del

Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e

degli avvocati e procuratori dello Stato), all'art. 10, ultimo comma,

della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 (Istituzione di una quarta e

una quinta Sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di

pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei

conti), così come interpretato dall'art. 1, secondo comma, della

legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento

economico dei magistrati), nonché di quest'ultima disposizione,

promossi con ordinanze emesse il 25 gennaio 1989 (nn. 2 ordinanze)

dal Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria e il 14 dicembre

1989 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, iscritte

rispettivamente ai nn. 453, 454 e 486 del registro ordinanze 1989 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 41 e 43,

prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che con due ordinanze di identico contenuto emesse

entrambe il 25 gennaio 1989, il Tribunale amministrativo regionale

per l'Umbria ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 36, 24, 102 e

103 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 9, secondo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97, in

riferimento all'art. 5, ultimo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n.

1080, all'art. 2, lett. d), della legge 16 dicembre 1961, n. 1308, ed

all'art. 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345,

così come interpretato dall'art. 1, secondo comma, della legge 6

agosto 1984, n. 425;

che il giudice a quo, adito da alcuni magistrati ordinari per il

riconoscimento del diritto agli aumenti periodici e figurativi di

stipendio previsti per il personale della Corte dei conti, sulla

premessa del carattere unitario della giurisdizione (la quale

imporrebbe l'identità di trattamento economico di tutti i titolari

della funzione giurisdizionale), individua nelle disposizioni

impugnate l'intento di svalutare la funzione del giudice, togliendo

effetto alle sentenze già pronunciate, attraverso un uso distorto

dello strumento interpretativo;

che, a parere del Tribunale amministrativo regionale rimettente,

risulterebbe sacrificato il diritto di difendersi ed agire in

giudizio ed inoltre sarebbero stati in concreto violati il principio

d'eguaglianza e quello di adeguatezza della retribuzione;

che questione del tutto analoga è stata prospettata dal

Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con ordinanza emessa

il 14 dicembre 1988, in cui il più volte citato art. 1 viene

denunciato sia come direttamente lesivo degli artt. 24, 102 e 103

della Costituzione, sia in quanto contrastante con gli artt. 3 e 36

della Costituzione per la sua natura interpretativa del complesso

normativo costituito dall'art. 9, secondo comma, della legge 2 aprile

1979, n. 97, dall'art. 5, ultimo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970,

n. 1080, dall'art. 2, lett. d), della legge 16 dicembre 1961, n.

1308, e dall'art. 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n.

1345;

che quest'ultimo giudice, adito da un magistrato amministrativo,

riferisce la propria censura, oltre che alla problematica degli

aumenti periodici, anche alla mancata estensione a tutto il personale

di magistratura della speciale indennità prevista dall'art. 3 della

legge n. 27 del 1981;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del

consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato,

che ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità ovvero

d'infondatezza della questione.

Considerato che i giudizi possono essere riuniti e decisi con

un'unica ordinanza per analogia delle questioni;

che questa Corte, con la sentenza n. 413 del 1988, ha già

dichiarato l'infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1984,

n. 425, escludendo, in particolare, la lesione degli artt. 24, 102 e

103 della Costituzione sulla base della ratio della norma impugnata,

la quale, oltre ad eliminare incertezze interpretative, è volta a

costituire "l'indispensabile presupposto logico e organizzatorio

della ristrutturazione del trattamento economico per tutte le

categorie dei magistrati";

che tale principio è stato altresì ribadito nelle ordinanze n.

48 del 1989, n. 1047 del 1988 - con specifico riferimento agli artt.

3 e 36 della Costituzione - ed, in particolare, n. 23 del 1990, n.

520 del 1989 e n. 1083 del 1988;

che nelle tre decisioni da ultimo citate la Corte ha dichiarato

manifestamente infondata anche la questione di legittimità

costituzionale concernente l'art. 9, secondo comma, della legge n. 97

del 1979, in quanto nella denunziata normativa si è ravvisato

l'esercizio di discrezionalità legislativa finalizzata alla

realizzazione del principio di eguaglianza nonché di ragionevolezza;

che nelle ordinanze di rimessione non vengono prospettati

argomenti nuovi rispetto a quelli a suo tempo esaminati;

che le questioni sono pertanto manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 2

aprile 1979, n. 97 (Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul

trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei

magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato), in

relazione all'art. 5, ultimo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n.

1080, all'art. 2, lett. d), della legge 16 dicembre 1961, n. 1308 ed

all'art. 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345

(così come interpretati dall'art. 1, secondo comma, della legge 6

agosto 1984, n. 425), sollevata, in relazione agli artt. 3, 36, 24,

102 e 103 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale

per l'Umbria con l'ordinanza di cui in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e secondo comma, della

legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento

economico dei magistrati), sollevata, in riferimento sia agli artt. 3

e 36, che agli artt. 24, 102 e 103 della Costituzione, dal Tribunale

amministrativo regionale per il Lazio con l'ordinanza di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:62 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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