Corte costituzionale

Ordinanza n. 1083/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/12/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi primo

e secondo, della legge 6 agosto 1984, n. 425 ("Disposizioni relative

al trattamento economico dei magistrati"); 3 della legge 19 febbraio

1981, n. 27 ("Provvidenze per il personale di magistratura"); 9,

secondo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97 ("Norme sullo stato

giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati

ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e

degli avvocati dello Stato"), in relazione agli artt. 5, ultimo

comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080 ("Norme sulla nuova

disciplina del trattamento economico del personale di cui alla legge

24 maggio 1951, n. 392"), 2, lett. d), della legge 16 dicembre 1961,

n. 1308 ("Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1433, concernente

il trattamento economico della magistratura, dei magistrati del

Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e

degli avvocati e procuratori dello Stato"), e 10, ultimo comma, della

legge 20 dicembre 1961, n. 1345 ("Istituzione di una quarta e una

quinta Sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di

pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei

conti"), promossi con undici ordinanze emesse il 16 ottobre 1987 dal

Consiglio di Stato, iscritte rispettivamente ai nn. 256, 257, 258,

259, 260, 261, 262, 263, 264, 265 e 266 del registro ordinanze 1988 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima

serie speciale, dell'anno 1988.

Visti gli atti di costituzione di Messina Salvatore, di De

Francisco Ruggero ed altri e di Della Valle Pauciullo Giuseppina,

nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che con undici identiche ordinanze, tutte emesse il 16

ottobre 1987, il Consiglio di Stato, prendendo le mosse dalla

sentenza di questa Corte n. 123 del 7 aprile 1987, ha sollevato le

seguenti questioni di legittimità costituzionale: A) dell'art. 1,

commi primo e secondo, della legge 6 agosto 1984, n. 425 in relazione

agli artt. 24, 102 e 103 della Costituzione; B) dell'art. 3 della

legge 19 febbraio 1981, n. 27, come interpretato dalla legge 6 agosto

1984, n. 425, nonché dell'art. 1, primo comma, della legge citata da

ultimo, in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione;

C) dell'art. 9, secondo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97 (con

riferimento all'art. 5, ultimo comma, d.P.R. 28 dicembre 1970, n.

1080; all'art. 2, lett. d), legge 16 dicembre 1961, n. 1308; all'art.

10, ultimo comma, legge 20 dicembre 1961, n. 1345) in relazione agli

artt. 3 e 36 della Costituzione;

che, premessa un'accurata disamina delle vicende legislative e

giurisprudenziali concernenti l'estensione degli aumenti periodici di

stipendio già attribuiti ai soli magistrati della Corte dei conti a

tutte le categorie equiparate, nonché il riconoscimento a queste

ultime della speciale indennità prevista per i soli magistrati

ordinari dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, il giudice

a quo prende atto della soluzione data per il futuro al problema

attraverso la legge n. 425 del 1984 e del conseguente ridursi della

materia del contendere;

che, tuttavia, il Consiglio di Stato rileva come contrasti con

gli artt. 24, 102 e 103 della Costituzione l'intervento

interpretativo di cui alla norma impugnata sub a), in quanto

espressione di una volontà tesa a svalutare la funzione

giurisdizionale e produttiva, in un ben circoscritto ambito, di

effetti retroattivi (contrastanti con la ratio della legge citata da

ultimo, ispirata al principio dell'identità di trattamento tra tutti

i magistrati);

che, infine, quanto all'aspetto sostanziale della disciplina

risultante dalla censurata normativa il giudice rimettente osserva

che essa appare finalizzata a smentire l'orientamento espresso

dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato medesimo e si sofferma

quindi: 1) sull'illogicità della limitazione ai soli magistrati

ordinari della speciale indennità sopra citata (successivamente

estesa alle altre categorie dal 1° gennaio 1983); 2)

sull'irrazionalità di un più favorevole meccanismo di calcolo degli

"scatti" per i magistrati della Corte dei conti. In ordine a tale

ultimo punto si chiarisce da parte del giudice a quo che l'art. 9,

secondo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97, era stato

interpretato dalla disposizione denunziata sub a), in un'accezione

antitetica a quella voluta dalla citata decisione dell'Adunanza

plenaria (e cioè nel senso che essa conserva, per i magistrati

diversi da quelli della Corte dei conti, un deteriore regime degli

aumenti periodici). In tal senso va intesa la censura a detta norma

rivolta sub c);

che le ordinanze concludono prospettando, oltre alla lesione del

principio d'eguaglianza, anche la violazione dell'art. 36 della

Costituzione;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte di cui all'ordinanza di

rimessione n. 263 del 1988 si è costituita la parte privata che ha

insistito per l'accoglimento dei diversi profili

d'incostituzionalità;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha concluso per

la declaratoria d'inammissibilità ovvero d'infondatezza,

richiamandosi alla sentenza di questa Corte n. 413 del 24 marzo 1988.

Considerato che i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi

con un'unica ordinanza;

che questa Corte, con la sentenza n. 413 del 1988, ha già

dichiarato l'infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 425 del

1984 che limita ai soli magistrati della Corte dei conti il

particolare meccanismo di calcolo degli aumenti periodici

d'anzianità, rilevando come la norma, oltre all'eliminazione delle

incertezze interpretative, sia volta a costituire "l'indispensabile

presupposto logico e organizzatorio della ristrutturazione del

trattamento economico per tutte le categorie dei magistrati";

che, pertanto, è manifestamente infondata l'analoga questione

sollevata dal giudice a quo il quale, con il riferimento all'art. 9,

secondo comma, della legge n. 97 del 1979, ed agli artt. 24, 102 e

103 della Costituzione intende motivare l'asserita lesione delle

norme sulla giurisdizione già a suo tempo esclusa, avendo la Corte

ravvisato nel complesso della normativa l'esercizio di

discrezionalità legislativa finalizzata alla realizzazione del

principio di eguaglianza e di ragionevolezza";

che considerazioni d'identico contenuto possono svolgersi in

riferimento al primo comma della citata disposizione il quale,

correlativamente, interpreta l'art. 3 della legge n. 27 del 1981,

istitutivo di una speciale indennità in favore dei magistrati

dell'ordine giudiziario, nel senso di attribuire soltanto a questi

ultimi tale emolumento;

che anche con riguardo a tale ipotesi deve richiamarsi la

generale finalità perequativa perseguita dalla legge n. 425 del 1984

intesa non già a vanificare il giudicato ovvero ad invadere l'ambito

proprio dell'attività giudiziaria, bensì ad eliminare esiti

privilegiari di trattamento economico evitando che essi si sommino

con quanto dalla legge stessa previsto, in un quadro di generale

equilibrio delle retribuzioni dei magistrati ordinari,

amministrativi, contabili e militari, nonché degli avvocati dello

Stato.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, commi primo e secondo, della

legge 6 agosto 1984, n. 425 ("Disposizioni relative al trattamento

economico dei magistrati"), sollevata, in relazione agli artt. 24,

102 e 103 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con le ordinanze

di cui in epigrafe;

b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 19 febbraio 1981,

n. 27 ("Provvidenze per il personale di magistratura"), come

interpretato dalla legge 6 agosto 1984, n. 425, nonché dell'art. 1,

primo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, sollevata con le

medesime ordinanze in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione;

c) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 2

aprile 1979, n. 97 ("Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul

trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei

magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato"),

con riferimento agli artt. 5, ultimo comma, del d.P.R. 28 dicembre

1970, n. 1080 ("Norme sulla nuova disciplina del trattamento

economico del personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392"),

2, lett. d), della legge 16 dicembre 1961, n. 1308 ("Modifiche alla

legge 29 dicembre 1956, n. 1433, concernente il trattamento economico

della magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della

Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e

procuratori dello Stato"), e 10, ultimo comma, della legge 20

dicembre 1961, n. 1345 ("Istituzione di una quarta e una quinta

Sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di pensioni di

guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti"),

sollevata con le medesime ordinanze in relazione agli artt. 3 e 36

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1083 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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