[1]A decorrere dal 1 dicembre 1977 le indennita' di trasferta dovute ai magistrati, agli avvocati e ai procuratori dello Stato, agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente, ai professori universitari ed ai dirigenti statali comandati in missione fuori della ordinaria sede di servizio in localita' distanti almeno 10 chilometri, sono stabilite come segue:

  • 1)qualifiche indicate al punto 1) della tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836.... L. 27.200 2) qualifiche indicate al punto 2) della stessa tabella A...................... L. 22.700 3) qualifiche indicate ai punti 3), 4) e 5) della stessa tabella A e 1) della successiva tabella D.. L. 19.100 4) gradi militari indicati ai punti 2), 3), 4) e 5) della stessa tabella D............... L. 14.000 5) rimanente personale militare............ L. 10.000 3

[2]Per sede di servizio si intende il centro abitato o la localita' isolata in cui hanno sede l'ufficio o l'impianto presso il quale il dipendente presta abitualmente servizio. Il trattamento previsto dal primo comma del presente articolo cessa dopo i primi 240 giorni di missione continuativa nella medesima localita'. 2 La limitazione contenuta nel terzo comma non si applica nei confronti dei magistrati applicati ai sensi degli articoli 76-bis, comma 6-bis, e 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. L'aumento dell'indennita' di trasferta previsto dall'articolo 7, primo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, resta assorbito dalle nuove misure di cui al primo comma del presente articolo. L'indennita' spetta soltanto per i giorni strettamente necessari allo svolgimento delle funzioni o dei servizi pubblici nel luogo nel quale siano stati inviati in missione i soggetti di cui al primo comma. A decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge le misure dell'indennita' di trasferta possono essere rideterminate annualmente con decreto del Ministro del tesoro in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennita' integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai dipendenti delle aziende autonome dello Stato. L'eventuale aumento non puo' comunque eccedere il limite del 10 per cento delle misure in atto nell'anno precedente. Sulle misure risultanti dall'aumento e dai successivi adeguamenti va operato l'arrotondamento per eccesso a 100 lire. 1

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 4 febbraio 1983

1

con decorrenza dal 1 gennaio 1983

Il Decreto 4 febbraio 1983 (in G.U. 24/03/1983, n. 82) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "A decorrere dal 1° gennaio 1983 le misure dell'indennita' di trasferta e delle altre indennita' ad essa connesse sono rideterminate come segue: a) l'indennita' di trasferta (art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513) e' elevata: da L. 40.000 a L. 44.800 » » 33.400 » » 37.500 » » 28.300 » » 31.700 » » 20.600 » » 23.100 » » 14.800 » » 16.600".

D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164

2

con decorrenza dal 1 gennaio 2003

Il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 10) che: "A decorrere dal 1 gennaio 2003 per la Polizia ad ordinamento civile, impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il limite di duecentoquaranta giorni di missione continuativa nella medesima localita', previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 26 luglio 1978, n. 417, e' elevato a trecentosessantacinque giorni". Lo stesso D.P.R. ha, inoltre, disposto (con l'art. 46, comma 10) che: "A decorrere dal 1 gennaio 2003 per la Polizia ad ordinamento militare, impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il limite di duecentoquaranta giorni di missione continuativa nella medesima localita', previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 26 luglio 1978, n. 417, e' elevato a trecentosessantacinque giorni".

L. 23 dicembre 2005, n. 266

3

La L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha disposto (con l'art. 1, comma 213) che l'indennita' di trasferta, di cui al comma 1 del presente articolo, e' soppressa.

Testo vigente dal 1 gennaio 2006

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 249/1992

    Questione infondata
    3 giugno 1992

    La limitazione - inderogabile secondo la giurisprudenza amministrativa - del trattamento di missione, corrisposto ai pubblici dipendenti in servizio presso altra sede, ai primi duecentoquaranta giorni, trova giustificazione nella natura stessa dell'istituto della missione, consistente essenzialmente in un incarico di servizio temporaneo che l'impiegato è chiamato a svolgere per esigenze organizzative di carattere transitorio. Cosicché, dove l'impiego del dipendente fuori della sede di servizio venga disposto in via definitiva, si deve ritenere trattarsi d'un vero e proprio trasferimento, con la conseguenza che allo stesso dipendente non competerà il trattamento economico di missione, ma una vera e propria indennità di trasferimento e di prima sistemazione. La richiesta di tutela del pubblico dipendente che lamenti una sua utilizzazione oltre i limiti massimi di legge in una sede di lavoro in località diversa da quella ordinaria, deve essere dunque soddisfatta - come anche affermano i T.A.R. e il Consiglio di Stato - con le prescritte forme e nelle competenti sedi della giurisdizione amministrativa, non certo attraverso un uso improprio - come quello prospettato nel caso dal giudice 'a quò - del giudizio di costituzionalità delle leggi. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, sollevata in riferimento agli artt. 36 e 3 Cost.).

    Art. 1 Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali · Art. 36 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 15 agosto 2002 al 1 gennaio 2006. .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 23 dicembre 2005, n. 266

    La L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha disposto (con l'art. 1, comma 213) che l'indennita' di trasferta, di cui al comma 1 del presente articolo, e' soppressa.

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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;417~art1 · fonte del testo

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