Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 479/2000

    Questione infondata
    8 novembre 2000

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 e 1 e 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425, censurati in quanto non comprendono i vice pretori onorari tra i beneficiari dell'indennità di funzione giudiziaria istituita per i magistrati ordinari e successivamente attribuita anche ai magistrati amministrativi, contabili e militari. Ai magistrati onorari che esercitano non professionalmente la loro attività non può essere, infatti, riconosciuto il medesimo trattamento economico spettante ai magistrati che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giurisdizionali; ne' raffronto può essere instaurato con altre categorie di magistrati onorari (in particolare, con i giudici popolari delle corti di assise e i componenti privati dei tribunali per i minorenni), trattandosi di situazioni, per le quali il legislatore nella sua discrezionalità ben può stabilire trattamenti economici differenziati. Non deriva inoltre dalla situazione denunciata alcuna lesione al principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione della giustizia. - Vedi anche ordinanze nn. 379, 515, 594/1989, n. 57/1990, n. 272/1999, n. 377/1987.

    Art. 3 Provvidenze per il personale di magistratura · Art. 1 Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati · Art. 2 Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati · Art. 3 cost.

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  • Ordinanza n. 272/1999

    Questione infondata
    30 giugno 1999

    Manifesta infondatezza della questione, in quanto - premesso che, alla stregua della giurisprudenza della Corte, i compensi dei componenti le commissioni tributarie e degli altri giudici onorari non sono assimilabili alla vera e propria retribuzione, ma consistono in semplici emolumenti, la cui disciplina esula dalla previsione dell'art. 108 della Costituzione, e la loro misura è inidonea ad incidere sull'indipendenza del giudice - le posizioni dei magistrati che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giurisdizionali e quelle dei componenti le commissioni tributarie, che esercitano funzioni onorarie, non sono fra loro raffrontabili ai fini della valutazione del rispetto del principio di eguaglianza. Infatti, il compenso per i secondi è previsto per una attività che essi non esercitano professionalmente, bensì, di massima, in aggiunta ad altre attività svolte in via primaria e, quindi, non si impone che agli stessi venga riconosciuto il medesimo trattamento economico di cui beneficiano i primi. - Cfr. O. nn. 379/1989, 515/1989, 594/1989, 57/1990.

    Art. 3 Provvidenze per il personale di magistratura · Art. 1 Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati · Art. 2 Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati · Art. 3 cost.

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  • Ordinanza n. 57/1990

    Questione inammissibile
    2 febbraio 1990

    Manifesta inammissibilità della questione per irrilevanza della stessa, in quanto le disposizioni denunciate non sono direttamente attinenti alla titolarità della funzione giurisdizionale e non debbono essere applicate nel giudizio a quo (rilevandosi peraltro che per i magistrati l'indennità di funzione è collegata al servizio istituzionale da essi svolto, per il quale opera il principio della omnicomprensività della retribuzione, e per i giudici popolari trova la sua ratio nella loro parificazione retributiva agli altri membri del collegio, mentre l'attività di giudice conciliatore viene di norma esercitata in aggiunta all'esercizio della professione). - O. nn. 594/1989, 326/1987 e 196/1982.

    Art. 108 cost. · Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 1 Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1984-08-06;425~art2 · fonte del testo

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