Corte costituzionale

Ordinanza n. 254/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/07/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2, commi

primo e secondo, dell'art. 10, commi primo e secondo, della legge 6

agosto 1984, n. 425 ("Disposizioni relative al trattamento economico

dei magistrati"), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 22 aprile 1986 dal Consiglio di giustizia

amministrativa per la Regione siciliana, sui ricorsi riuniti proposti

dal Ministero di grazia e giustizia ed altro contro Agnello Maria ed

altri ed Agnello Maria e Spallitta Elio contro il Ministero di grazia

e giustizia ed altro, iscritta al n. 753 del registro ordinanze 1986

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60, prima

Serie speciale, dell'anno 1986;

2) ordinanza emessa il 28 ottobre 1986 dal T.A.R. per il Veneto,

sul ricorso proposto da Bagarotto Giancarlo contro il Presidente del

Consiglio dei ministri ed altro, iscritta al n. 68 del registro

ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 13, prima Serie speciale, dell'anno 1987;

3) ordinanza emessa il 28 ottobre 1986 dal T.A.R. per il Veneto,

sul ricorso proposto da Magro Luigi ed altri contro il Presidente del

Consiglio dei ministri ed altro, iscritta al n. 69 del registro

ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 13, prima Serie speciale, dell'anno 1987;

4) ordinanza emessa il 28 ottobre 1986 dal T.A.R. per il Veneto,

sul ricorso proposto da Mandò Giancarlo ed altri contro il

Presidente del Consiglio dei ministri ed altro, iscritta al n. 70 del

registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 13, prima Serie speciale, dell'anno 1987;

5) ordinanza emessa il 12 giugno 1986 dal T.A.R. per la Regione

siciliana - Sezione staccata di Catania, sui ricorsi riuniti proposti

da Alongi Alfonso ed altri contro il Presidente del Consiglio dei

ministri ed altri, iscritta al n. 110 del registro ordinanze 1987 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima

Serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di costituzione di Puchetti Dario nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1987 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Consiglio di giustizia amministrativa per la

Regione siciliana, con ordinanza emessa il 22 aprile 1986, nonché il

Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con tre ordinanze

del 28 ottobre 1986 ed il Tribunale amministrativo regionale per la

Sicilia - Sezione staccata di Catania, con ordinanza datata 12 giugno

1986, hanno sollevato - in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 36, 101,

102, 103, primo comma, 104, 113, 134, 136, 137 della Costituzione ed

all'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 questione

di legittimità costituzionale: a) dell'art. 10, primo comma, della

legge 6 agosto 1984, n. 425, nella parte in cui dispone l'estinzione

dei giudizi pendenti e l'inefficacia delle sentenze non passate in

giudicato aventi ad oggetto le domande dei magistrati dei vari ordini

e degli avvocati dello Stato dirette ad ottenere l'estensione alle

varie categorie dell'indennità di cui all'art. 3 della legge 19

febbraio 1981, n. 27 e degli "scatti" di cui all'art. 5 del d.P.R.

28 dicembre 1970, n. 1080; b) degli artt. 1, primo comma, 2 e 10,

secondo comma, della citata legge n. 425 del 1984, nella parte in cui

negano per il passato l'estensione di dette competenze alle categorie

di cui sopra, contraddicendo in via d'interpretazione autentica la

costante giurisprudenza amministrativa formatasi in materia;

Considerato che le medesime questioni di legittimità

costituzionale sono già state decise dalla Corte con la sentenza n.

123 del 7 aprile 1987;

che tale pronuncia ha dichiarato: a) la fondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma,

della legge 6 agosto 1984, n. 425; b) l'inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo e

secondo comma, 2 e 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n.

425;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 10, primo comma, della legge

6 agosto 1984, n. 425 e 1, primo e secondo comma, 2 e 10, secondo

comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, sollevate, in riferimento

agli artt. 3, 24, 25, 36, 101, 102, 103, primo comma, 104, 113, 134,

136, 137 della Costituzione ed all'art. 1 della legge costituzionale

9 febbraio 1948, n. 1, dal Consiglio di giustizia amministrativa per

la Regione siciliana, dal Tribunale amministrativo regionale per il

Veneto e dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia -

Sezione staccata di Catania, con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il

1 luglio 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:254 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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