Corte costituzionale

Sentenza n. 413/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/04/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo

comma, 3, primo comma, e 10, secondo comma, della legge 6 agosto

1984, n. 425 ("Disposizioni relative al trattamento economico dei

magistrati"), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 giugno 1986 dal Tribunale

amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione di Catania, sul

ricorso proposto da Testoni Onofrio ed altra contro il Ministero di

grazia e giustizia ed altri, iscritta al n. 208 del registro

ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1987;

2) n. 5 ordinanze emesse il 12 novembre 1986 dal Tribunale

amministrativo regionale per il Piemonte sui ricorsi riuniti proposti

da Bianciotti Graziano ed altri, Cucchiara Salvatore ed altri,

Carlesi Carlo ed altri, Bestente Giovanni ed altri e Rosso Severino

ed altri contro il Ministero di grazia e giustizia ed altri e

l'Avvocatura generale dello Stato ed altri, rispettivamente iscritte

ai nn. 210, 211, 212, 213, e 304 del registro ordinanze 1987 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 24 e 32,

prima serie speciale, dell'anno 1987;

3) n. 13 ordinanze emesse il 7 ottobre 1986 dal Tribunale

amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, sui

ricorsi proposti da Manfredi Giacomo, Bellocchio Antonio, Milana

Angelo, Fietta Gino, Bonati Massimo, Peruzzini Aldo, Mossini

Lanfranco ed altri, Frigieri Antonio, Bevilacqua Elio, Tarquini

Giancarlo, Soda Antonio, Mossini Lanfranco ed altri e Neri Mario

contro il Ministero di grazia e giustizia ed altro, rispettivamente

iscritte ai nn. 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342,

343, 357 e 377 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 33 e 37, prima Serie

speciale, dell'anno 1987;

Visti l'atto di costituzione di Neri Mario, nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1988 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Uditi l'avvocato Sergio Panunzio per Neri Mario e l'Avvocato dello

Stato Mario Imponente per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio in cui alcuni magistrati ordinari

avevano richiesto l'attribuzione, dal 1° gennaio 1979, di sei aumenti

periodici figurativi sullo stipendio-base della qualifica in quella

data posseduta, nonché gli ulteriori aumenti periodici ex art. 1,

quinto comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079, il Tribunale

amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione di Catania, con

ordinanza emessa il 12 giugno 1986, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 6

agosto 1984, n. 425 ("Disposizioni relative al trattamento economico

dei magistrati"), in riferimento agli artt. 3 e 36 della

Costituzione.

Tale disposizione effettua una interpretazione autentica dell'art.

5, ultimo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, disponendo che

i suddetti benefici spettano soltanto ai magistrati della Corte dei

conti, in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale espresso

dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 27 del 16 dicembre

1983. Per effetto di tale decisione, passata in giudicato in epoca

anteriore alla norma impugnata, i predetti aumenti dovevano essere

attribuiti anche ai magistrati ordinari ed amministrativi ed agli

avvocati dello Stato.

A parere del giudice a quo il legislatore, con la norma

denunciata, avrebbe violato tali regole fondamentali, creando una

ingiustificata disparità di trattamento per il periodo anteriore al

1° luglio 1983 precludendo quel ricorso analogico all'art. 5, ultimo

comma, del d.P.R. n. 1080 del 1970 che il giudice amministrativo

aveva invece operato in senso estensivo.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione

venga dichiarata inammissibile o comunque infondata.

2.1. - Con cinque identiche ordinanze emesse il 12 novembre 1986

il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte ha sollevato,

in relazione agli artt. 101, 102 e 103 della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della

legge 6 agosto 1984, n. 425.

La norma sancisce l'obbligo della restituzione, in forma

dilazionata nel tempo, mediante riassorbimento sulla retribuzione,

degli importi erogati (o da erogare) ai magistrati ordinari ed

amministrativi le cui domande giudiziali, relative appunto

all'applicazione dell'art. 3 della legge n. 27 del 1981 (nonché

delle disposizioni richiamate negli artt. 8 e 9 della legge n. 425

del 1984) siano state accolte con sentenze passate in giudicato.

A parere del giudice a quo il legislatore ha in concreto disposto

che le somme attribuite in base a tali sentenze non siano

definitivamente acquisite dagli interessati, ma vengano assoggettate

a ripetizione.

Secondo il Tribunale amministrativo regionale, tale operazione di

"svuotamento" del contenuto del giudicato, realizzata attraverso la

trasformazione del diritto da quest'ultimo riconosciuto in

un'attribuzione provvisoria, degraderebbe la sentenza ad una

sostanziale finzione e verrebbe ad incrinare il principio della

separazione tra le funzioni dello Stato mediante una soluzione

legislativa della controversia.

È intervenuta l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei ministri, sostenendo che la norma

impugnata perseguirebbe finalità perequative e concludendo pertanto

per la declaratoria d'infondatezza della questione.

2.2. - Con tredici analoghe ordinanze, tutte emesse il 7 ottobre

1986, il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna,

Sezione di Parma, ha sollevato le medesime questioni di cui sub 1 e

sub 2.1, seguendo lo stesso ordine argomentativo ma aggiungendo i

seguenti, ulteriori profili di illegittimità costituzionale:

a) l'art. 1, secondo comma, della legge n. 425 del 1984 verrebbe

a vulnerare gli artt. 97 e 107, terzo comma, della Costituzione in

quanto il legislatore avrebbe disatteso i principi di imparzialità e

di buona amministrazione che devono presiedere al funzionamento dei

pubblici uffici;

b) l'art. 10, secondo comma, della legge citata concreterebbe

violazione degli artt. 24 e 25 della Costituzione in quanto il

diritto di agire e difendersi in giudizio implica anche quello di

ottenere dal giudice precostituito per legge una pronuncia di merito

che non venga posta nel nulla; in memoria si osserva inoltre come la

lesione del principio dell'intangibilità della funzione

giurisdizionale sia riferibile anche ai parametri espressi dagli

artt. 113 e 103, terzo comma, della Costituzione.

Questione di legittimità del combinato disposto di entrambe le

norme viene infine sollevata d'ufficio dal giudice a quo in relazione

all'art. 70 della Costituzione in quanto, attraverso di esse, la

funzione legislativa sarebbe stata esercitata nell'intento di

vanificare l'effettività della pronuncia giurisdizionale,

pervenendo, in sostanza, ad interferire nell'ambito di competenza del

potere giudiziario.

L'Avvocatura dello Stato è intervenuta richiamandosi

espressamente alle difese svolte e alle conclusioni precisate nella

memoria sub 2.1.

Nel giudizio di cui all'ordinanza n. 377 del 1987 si è costituita

la parte privata Mario Neri che ha insistito per la declaratoria

d'incostituzionalità depositando altresì una memoria nell'imminenza

dell'udienza. Considerato in diritto

1. - Le diciannove ordinanze, di cui in epigrafe, pongono le

seguenti questioni:

a) se l'art. 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425

("Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati"),

nello stabilire (interpretando l'art. 5, ultimo comma, del d.P.R. 28

dicembre 1970, n. 1080) che gli aumenti periodici figurativi e gli

ulteriori benefici economici previsti dall'art. 1, quinto comma, del

d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079, spettano soltanto ai magistrati

della Corte dei conti, violi o meno gli artt. 3, 36, 70, 97 e 107,

terzo comma, della Costituzione;

b) se l'art. 10, secondo comma, della citata legge n. 425 del

1984, nel disporre il riassorbimento attraverso la normale

progressione economica (ovvero, qualora questa non risulti

sufficiente, l'eventuale conguaglio a carico della indennità di

buonuscita) degli importi attribuiti da sentenze passate in

giudicato, vulneri o meno gli artt. 24, 25, 101, 102, 103 e 113 della

Costituzione.

I giudizi possono essere riuniti e definiti con un'unica sentenza

in quanto le diverse ordinanze prospettano problemi in parte identici

ed in parte analoghi.

2. - Entrambe le questioni non sono fondate.

La ratio legis, che abbraccia l'insieme delle singole

disposizioni, mira a sancire l'equilibrio delle retribuzioni per

tutte le categorie dei magistrati, ordinari, amministrativi,

contabili, militari nonché per gli avvocati dello Stato. Trattasi

pertanto dell'esercizio di discrezionalità legislativa finalizzata

alla realizzazione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza,

di cui all'art. 3 della Costituzione.

Tale ratio si esprime correttamente e coerentemente in entrambe le

norme impugnate senza vulnus dei parametri costituzionali invocati.

In particolare, la portata normativa della disposizione

interpretativa di cui all'art. 1, secondo comma, della legge n. 425

del 1984, che delimita ai soli magistrati della Corte dei conti il

trattamento previsto dall'art. 2, lett. d), della legge 16 dicembre

1961, n. 1308, e dall'art. 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre

1961, n. 1345, da un lato chiarisce il contenuto della suddetta

disciplina, eliminando le incertezze interpretative che hanno dato

luogo a numerosi processi; e, dall'altro, essa costituisce

l'indispensabile presupposto logico e organizzatorio della

ristrutturazione del trattamento economico per tutte le categorie dei

magistrati.

Altrettanto funzionale alla generale finalità perequativa

perseguita dalla legge n. 425 del 1984, devesi intendere il disposto

dell'art. 10, secondo comma, della stessa legge, perché mira ad

eliminare, con il meccanismo della gradualità temporale proprio del

riassorbimento nella progressione economica, esiti privilegiari di

trattamento economico riproduttivi di disparità non tollerabili nel

quadro di intenti costituzionalmente legittimi della volontà

legislativa.

Le eventuali detrazioni a conguaglio, a carico dell'indennità di

buonuscita, per il loro carattere di succedaneità necessaria alla

impossibilità del verificarsi del normale riassorbimento per

conclusione della durata del servizio, non valgono a mutare la

fattispecie perequativa in quella della ripetizione di indebito.

Non è pertanto configurabile nella norma impugnata né lo

svuotamento del contenuto economico del giudicato, né l'impiego

della funzione legislativa per invadere l'ambito riservato dalla

Costituzione all'attività giudiziaria. In realtà, quanto

riconosciuto dalla decisione nella specie passata in giudicato

verrebbe a sommarsi ai vantaggi che la legge impugnata ha previsto in

favore di tutti gli altri magistrati, se non intervenisse un

meccanismo di perequazione costituzionalmente corretto. Pertanto il

solo profilo, sinora riscontrato, di illegittimità costituzionale

nella legge n. 425 del 1984 resta quello sanzionato dalla pronuncia

di questa Corte con sentenza n. 123 del 1987.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

a) dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1984,

n. 425 ("Disposizioni relative al trattamento economico dei

magistrati"), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, 70, 97 e

107, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo

regionale per la Sicilia, Sezione di Catania, e dal Tribunale

amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, con

le ordinanze di cui in epigrafe;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge 6 agosto

1984, n. 425, sollevata, in relazione agli artt. 24, 25, 101, 102,

103 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale

per il Piemonte e dal Tribunale amministrativo regionale per

l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, con le ordinanze di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:413 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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