Corte costituzionale

Ordinanza n. 479/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/11/2000 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3 della legge

19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di

magistratura) e degli artt. 1 e 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425

(Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati),

promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre 1998 dal Tribunale di

Venezia nel procedimento civile Bortoluzzi Andrea ed altri contro il

Ministero di grazia e giustizia, iscritta al n. 354 del registro

ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 25, 1ª serie speciale, dell'anno 1999.

Visti l'atto di costituzione di Bortoluzzi Andrea ed altri

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 2000 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il tribunale di Venezia, con ordinanza emessa il

17 dicembre 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il

personale di magistratura) e degli artt. 1 e 2 della legge 6 agosto

1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei

magistrati) nella parte in cui non comprendono i vice pretori onorari

tra i beneficiari dell'indennità di funzione giudiziaria istituita

per i magistrati ordinari e successivamente estesa a favore dei

magistrati amministrativi, contabili e militari e degli avvocati

dello Stato;

che il tribunale rimettente premette che alcuni vice pretori

onorari della pretura circondariale di Venezia hanno convenuto

davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro il Ministro di

grazia e giustizia per ottenere l'accertamento del loro diritto a

percepire l'indennità di cui all'art. 3 della legge n. 27 del 1981 e

che il giudice di primo grado ha respinto la domanda;

che il giudice a quo davanti al quale è stata appellata la

sentenza di primo grado, ritiene di non poter adottare una

interpretazione analogica e conforme a Costituzione delle norme in

questione, dal momento che l'indennità di funzione - istituita a

favore dei soli magistrati ordinari, quindi estesa alle altre

magistrature in forza del comune presupposto rappresentato

dall'esercizio di un'attività professionale - è disciplinata in un

contesto normativo incompatibile con un'attività onoraria;

che, secondo il collegio rimettente, una visione unitaria

della funzione giurisdizionale, collegata al principio della

sottoposizione del giudice solo alla legge, non giustificherebbe un

diverso trattamento, riguardo alla indennità giudiziaria, dei

magistrati onorari rispetto a quelli ordinari, amministrativi,

contabili e militari e l'esclusione dei primi determinerebbe

violazione dell'art. 3 Cost;

che ad avviso del rimettente disparità di trattamento vi

sarebbe anche tra i vice pretori onorari e i giudici popolari delle

corti di assise e i componenti privati dei tribunali per i minorenni

i quali godono dell'indennità in questione sia pure in forza di

specifici provvedimenti legislativi;

che, sempre secondo il tribunale di Venezia, nel differente

tipo di attività svolta dalle diverse categorie di giudici onorari

non potrebbe essere individuata la ragione della denunciata

disparità di trattamento, essendo pacifico che i vice pretori

incontrano nello svolgimento dei loro compiti oneri uguali, se

non maggiori, di quelli dei magistrati onorari cui l'indennità è

stata riconosciuta;

che il giudice rimettente ritiene infine che la mancata

previsione di un adeguato trattamento economico a favore dei vice

pretori onorari minerebbe il buon andamento e l'imparzialità della

amministrazione della giustizia, con conseguente violazione

dell'art. 97 Cost;

che si sono costituiti davanti alla Corte alcuni fra gli

attori del giudizio a quo chiedendo che venga accolta la questione

sollevata dal tribunale di Venezia o, in subordine, che la stessa

venga dichiarata non fondata in base ad una interpretazione

adeguatrice delle norme impugnate;

che, secondo le parti private, mettendo a confronto la

posizione dei vice pretori onorari con quella degli altri magistrati

non professionali cui l'indennità giudiziaria è stata riconosciuta,

e segnatamente i giudici popolari delle corti di assise e i

componenti privati dei tribunali minorili, vi sarebbe la violazione

del principio di eguaglianza;

che, sempre secondo gli appellanti nel giudizio a quo

sussisterebbe anche la denunciata violazione dell'art. 97 Cost.,

stante l'esiguità dei compensi previsti per i vice pretori onorari;

che le parti private, in via subordinata, hanno chiesto alla

Corte di accogliere una "lettura alternativa" delle norme impugnate,

con conseguente declaratoria di infondatezza della questione

sollevata dal tribunale di Venezia, ciò che consentirebbe al giudice

a quo di accogliere la domanda riconoscendo agli interessati

l'indennità richiesta;

che le parti private affermano che il vice pretore onorario

è un magistrato ordinario appartenente all'ordine giudiziario e che,

anche alla luce degli artt. 101, 102, 106 e 107 Cost., allo stesso

dovrebbe di conseguenza essere riconosciuta in via interpretativa

l'indennità giudiziaria;

che, infine, ad avviso delle parti private l'indennità in

questione sarebbe del tutto svincolata dalla percezione di uno

stipendio, dal momento che essa è esplicitamente esclusa dalla legge

nei periodi di congedo straordinario, aspettativa per qualsiasi

causa, assenza obbligatoria o facoltativa per gravidanza e puerperio

e sospensione dal servizio per qualsiasi causa;

che è intervenuto nel presente giudizio il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare

inammissibile o infondata la questione;

che le parti private hanno depositato, in prossimità della

data fissata per la camera di consiglio, una memoria difensiva con la

quale, considerata l'ordinanza di questa Corte n. 272 del 1999 - con

la quale è stata dichiarata la manifesta infondatezza di una analoga

questione sollevata dal pretore di Siena relativamente alla

esclusione dal beneficio economico dei componenti delle commissioni

tributarie - hanno rilevato come la posizione delle due categorie di

giudici onorari sia intrinsecamente diversa, dovendo quella dei vice

pretori onorari essere raffrontata, ai fini del giudizio di

eguaglianza, con quella degli appartenenti all'ordine giudiziario

ordinario.

Considerato che il tribunale di Venezia dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27

(Provvidenze per il personale di magistratura) - che ha istituito a

favore dei magistrati ordinari una speciale indennità non

pensionabile - e degli artt. 1 e 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425

(Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati) - che

ha esteso tale indennità a favore dei magistrati del Consiglio di

Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali

e degli avvocati e procuratori dello Stato - nella parte in cui detta

indennità non è stata riconosciuta anche ai vice pretori onorari,

per violazione dell'art. 3, primo comma, e dell'art. 97 della

Costituzione;

che, come questa Corte ha più volte affermato - cfr.

ordinanze nn. 379, 515 e 594 del 1989, ordinanza n. 57 del 1990,

ordinanza n. 272 del 1999 - la posizione dei magistrati che svolgono

professionalmente e in via esclusiva funzioni giurisdizionali e

quella dei magistrati onorari non sono fra loro raffrontabili ai fini

della valutazione della lesione del principio di eguaglianza, in

quanto per i secondi il compenso è previsto per un'attività che

essi (come riconosce lo stesso tribunale rimettente) non esercitano

professionalmente ma, di regola, in aggiunta ad altre attività, per

cui non deve agli stessi essere riconosciuto il medesimo trattamento

economico, sia pure per la sola indennità giudiziaria, di cui

beneficiano i primi;

che ugualmente nessun raffronto, ai fini del prospettato

giudizio di eguaglianza, può essere fatto tra le posizioni delle

varie categorie di magistrati onorari che svolgono a diverso titolo e

in diversi uffici funzioni giurisdizionali, trattandosi di una

pluralità di situazioni, differenti tra loro, per le quali il

legislatore nella sua discrezionalità ben può stabilire trattamenti

economici differenziati;

che, come questa Corte ha già affermato, non rientra nelle

sue funzioni ma nella discrezionalità del legislatore stabilire se e

quale indennità sia dovuta ai funzionari onorari per l'opera da essi

prestata (cfr. l'ordinanza n. 377 del 1987);

che dalla situazione denunciata - in particolare dalla

pretesa inadeguatezza del compenso attribuito ai vice pretori onorari

- nessuna lesione può derivare al buon andamento ed

all'imparzialità dell'amministrazione della giustizia;

che pertanto la questione di legittimità costituzionale è

manifestamente infondata sotto ogni profilo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 19 febbraio 1981,

n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura) e degli artt. 1

e 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al

trattamento economico dei magistrati), sollevata in riferimento agli

artt. 3 e 97 della Costituzione dal Tribunale di Venezia con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'8 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:479 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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