I magistrati della Corte dei conti si distinguono secondo le funzioni in: presidente; presidenti di Sezione e procuratore generale; consiglieri e vice procuratori generali; primi referendari; referendari. 1a Le promozioni a primo referendario sono conferite per due terzi dei posti a scelta e per l'altro terzo secondo il turno di anzianita', previo giudizio di promovibilita' per merito, ai referendari che abbiano prestato almeno sei anni di effettivo servizio quali magistrati della. Corte. Le promozioni a consigliere o a vice procuratore generale sono conferite, a scelta, ai primi referendari che abbiano prestato con la qualifica di primo referendario, almeno sei anni di effettivo servizio, ivi compresi quelli prestati con la qualifica di referendario antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge. I magistrati che, alla, data di entrata in vigore della presente legge, rivestano la qualifica di vice referendario, sono iscritti in quella di referendario, nello stesso ordine di ruolo e con la stessa, anzianita' della qualifica di provenienza; ad essi viene attribuito il trattamento economico iniziale attualmente previsto per i referendari, computando ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali, l'anzianita' maturata nella qualifica di vice referendario. I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano la qualifica di referendario (o di primo referendario ad personam) e sostituito procuratore generale, sono iscritti nella qualifica di primo referendario nello stesso ordine di ruolo e con la stessa anzianita' della qualifica di provenienza; ad essi viene attributo il trattamento economico attualmente previsto al maturare dell'ultimo aumento quadriennale per i referendum dopo quattro anni dalla nomina, computando, ai fini della attribuzione degli aumenti periodici biennali, l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza. 1a 3

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080

1a

Il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Per il personale, di cui all'art. 10, primo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, in servizio al 30 giugno 1970, resta fermo anche il trattamento previsto dall'art. 2 lettera D della legge 16 dicembre 1961, n. 1308 e dall'art. 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345". Ha inoltre disposto (con l'art. 8) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1970.

L. 6 agosto 1984, n. 425

3

La L. 6 agosto 1984, n. 425, nel modificare l'art. 5, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 2) che "L'articolo 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, si interpreta nel senso che il trattamento previsto dall'articolo 2, lettera d), della legge 16 dicembre 1961, n. 1308, e dall'articolo 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, spetta esclusivamente ai magistrati della Corte dei conti".

Testo vigente dal 9 agosto 1984

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 62/1990

    Parametro
    2 febbraio 1990

    Questione già dichiarata manifestamente infondata. - O. nn. 23/1990, 520/1989 e 1083/1988.

    Art. 9 Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato · Art. 2 Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1433, concernente il trattamento economico della magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato · Art. 10 Istituzione di una quarta e una quinta Sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti · Art. 1 Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 23/1990

    Parametro
    23 gennaio 1990

    Questione già dichiarata manifestamente infondata. - O. 1083/1988.

    Art. 9 Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato · Art. 2 Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1433, concernente il trattamento economico della magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato · Art. 10 Istituzione di una quarta e una quinta Sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti · Art. 1 Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 520/1989

    Parametro
    30 novembre 1989

    Le questioni di legittimità costituzionale delle norme , anche di interpretazione autentica, che disciplinano il regime degli aumenti periodici di stipendio per le varie categorie di magistrati, vanno dichiarate manifestamente infondate, in quanto il giudice 'a quò non prospetta argomenti nuovi o ulteriori rispetto a quelli già esaminati in precedenti pronunce di non fondatezza e di manifesta infondatezza. (Questioni concernenti l'art. 1, comma secondo, L. 6 agosto 1984 n. 425, in riferimento agli artt. 24, 102 e 113 Cost.; e l'art. 9, comma secondo, L. 2 aprile 1979 n.97, in relazione all'art. 5, ultimo comma, d.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1080, all'art. 2, lett.d), L. 16 dicembre 1961 n. 1308 ed all'art. 10, ultimo comma, L. 20 dicembre 1961 n. 1345 così come interpretati dall'art. 1, comma secondo, L. n. 425 cit.; nonché, "per quanto di ragione", il medesimo art. 1, comma secondo, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.). - S. n. 413/1988; O.nn. 1047 e 1083/1988, 48/1989.

    Art. 1 Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati · Art. 24 cost. · Art. 102 cost. · Art. 103 cost.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 9 agosto 1984

Confronto con la versione in vigore dal 8 gennaio 1971 al 9 agosto 1984.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 6 agosto 1984, n. 425

    La L. 6 agosto 1984, n. 425, nel modificare l'art. 5, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 2) che "L'articolo 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, si interpreta nel senso che il trattamento previsto dall'articolo 2, lettera d), della legge 16 dicembre 1961, n. 1308, e dall'articolo 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, spetta esclusivamente ai magistrati della Corte dei conti".

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urn:nir:stato:legge:1961-12-20;1345~art10 · fonte del testo

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