Corte costituzionale

Ordinanza n. 336/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/1993 · relatore Ugo Spagnoli

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo

comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia

di finanza pubblica), di interpretazione autentica dell'art. 1,

secondo comma, della legge 21 marzo 1988, n. 93 (Conversione in

legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25,

recante norme in materia di assistenza ai sordomuti, ai mutilati ed

invalidi civili ultrasessantacinquenni), promosso con ordinanza

emessa il 1° dicembre 1992 dal Pretore di Verona nei procedimenti

civili riuniti vertenti tra Mecchi Felice ed altro e l'I.N.P.S. ed

altro, iscritta al n. 91 del registro ordinanze 1993 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie

speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 maggio 1993 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con ordinanza del 1° dicembre 1992, il Pretore di

Verona, giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 13, comma 3, della legge 30 dicembre 1991,

n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) secondo cui

l'art. 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 93, deve essere

interpretato nel senso che "la salvaguardia degli effetti giuridici

derivanti dagli atti e dai provvedimenti adottati" durante il periodo

di vigenza del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495 resta delimitata

a quelli "adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni";

che il giudice a quo sospetta la violazione dell'art. 3 in

relazione all'art. 38 della Costituzione, in quanto la norma

impugnata sarebbe stata emanata in assenza delle condizioni che

legittimano il ricorso all'interpretazione autentica ed in quanto la

norma stessa determinerebbe una discriminazione collegata ad un

fattore irrazionale, quale quello della maggiore o minore celerità

della procedura amministrativa prevista per la liquidazione della

pensione sociale sostitutiva di cui all'art. 19 della legge n. 118

del 1971;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

chiedendo che la questione fosse dichiarata inammissibile o

infondata;

Considerato che identica questione è stata dichiarata non fondata

dalla sentenza di questa Corte n. 454/1992, e manifestamente

infondata dall'ordinanza n. 155/1993, in conformità alle precedenti

decisioni nn. 88/1992, 75/1991 e 286/1990;

che il Pretore di Verona non prospetta profili o argomenti nuovi

rispetto a quelli esaminati da tali pronunzie;

che pertanto la questione sollevata deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 13, comma 3, della legge 30 dicembre 1991,

n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), in riferimento

agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Verona

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:336 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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