Corte costituzionale

Ordinanza n. 155/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/04/1993 · relatore Ugo Spagnoli

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo

comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia

di finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1992

dal Tribunale di Genova nei procedimenti civili riuniti, vertenti tra

Feniello Biagio ed altra e l'I.N.P.S., iscritta al n. 494 del

registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione di Feniello Biagio e dell'I.N.P.S.,

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con ordinanza del 4 marzo 1992, il Tribunale di

Genova, Sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 13, comma 3, della legge 30 dicembre 1991,

n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) secondo cui

l'art. 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 93, deve essere

interpretato "nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici

derivanti dagli atti e dai provvedimenti adottati durante il periodo

di vigenza del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495 resta delimitata

a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni";

che il giudice a quo sospetta la violazione degli artt. 101-104

della Costituzione, in quanto la norma impugnata sarebbe stata

emanata in assenza delle condizioni che legittimano il ricorso

all'interpretazione autentica e denuncia altresì la violazione

dell'art. 3 della Costituzione, in quanto la norma stessa

determinerebbe una discriminazione collegata ad un fattore

irrazionale, quale quello della maggiore o minore celerità della

procedura amministrativa prevista per la liquidazione della pensione

sociale sostitutiva di cui all'art. 19 della legge n. 118 del 1971;

che si è costituito Biagio Feniello, chiedendo l'accoglimento

dell'eccezione di costituzionalità;

che si è costituito l'I.N.P.S., chiedendo che la questione sia

dichiarata inammissibile o manifestamente infondata;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

chiedendo che la stessa fosse dichiarata inammissibile o infondata;

Considerato che identica questione è stata dichiarata non fondata

dalla sentenza di questa Corte n. 454 del 1992, in conformità alle

precedenti decisioni nn. 88 del 1992, 75 del 1991 e 286 del 1990;

che il Tribunale di Genova non prospetta profili o argomenti

nuovi rispetto a quelli esaminati da tali pronunzie;

che pertanto la questione sollevata deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 13, comma 3, della legge 30 dicembre 1991,

n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), in riferimento

agli artt. 3, 101, 102, 103 e 104 della Costituzione, sollevata dal

Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:155 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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