Art. 12-bis — Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata

((Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione e' dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.)) ((L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.))

Testo vigente dal 2 agosto 2025

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 12-bis, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 5889/2026

    15 marzo 2026

    In forza della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 12-bis del d.l. n. 84 del 2025, conv. in l. n. 108 del 2025, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi ad oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 dell'art. 1 della l. n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'art. 3-bis del d.l. n. 202 del 2024, conv. con modif. dalla l. n. 15 del 2025 (cd rottamazione quater), l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione - da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate- Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore - della dichiarazione di adesione, di cui al medesimo comma 235, della comunicazione di ammissione e determinazione del dovuto da parte del concessionario, ex art. 1, comma 241, della medesima l. n. 197 del 2022 o dall'art. 3-bis, comma 2, lettera c), del citato d.l. n. 202 del 2024, e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.

    Art. 12-bis · Art. 3-bis Disposizioni urgenti in materia di termini normativi · Art. 391 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 10 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 5466/2026

    11 marzo 2026

    In tema di condono fiscale ai sensi della l. n. 127 del 2022, alla luce della disposizione di interpretazione autentica di cui all'art. 12-bis del d.l. n. 84 del 2025 (conv. con modif. dalla l. n. 108 del 2025), il perfezionarsi del procedimento amministrativo di definizione agevolata impone la declaratoria di estinzione del processo, a prescindere da qualsiasi indagine circa l'esistenza di eventuali ragioni d'inammissibilità dell'atto introduttivo del processo.

    Art. 12-bis · Art. 310 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, pp. 338, 339 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 782/2026

    14 gennaio 2026

    Ai casi di estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, ai sensi degli artt. 1, comma 235, della l. n. 197 del 2022 (cd. "rottamazione quater") e 3-bis, comma 1, del d.l. n. 202 del 2024, conv. con modif. dalla l. n. 15 del 2025 (nella specie di opposizione ad avviso di addebito INPS o a cartella di pagamento INAIL), dichiarata in conseguenza del perfezionamento della suddetta definizione agevolata per come disciplinata dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 12-bis del d.l. n. 84 del 2025, introdotto dalla legge di conversione n. 108 del 2025, si applica, in assenza di norme specifiche, la regola generale stabilita dall'art. 310, ultimo comma, c.p.c., secondo la quale le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

    Art. 12-bis · Art. 310 c.p.c. · Art. 3-bis Disposizioni urgenti in materia di termini normativi

    Rassegna di gennaio 2026, p. 90 ↗

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2026 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:decreto.legge:2025-06-17;84~art12bis · fonte del testo

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