Corte costituzionale

Ordinanza n. 119/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/03/1993 · relatore Cesare Mirabelli

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma,

della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di

finanza pubblica), di interpretazione autentica dell'art. 52, secondo

comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione

dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto

nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro),

promosso con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 maggio 1992 dal Pretore di Trieste nel

procedimento civile vertente tra Millo Ofelia e l'I.N.P.S. iscritta

al n. 411 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno

1992;

2) ordinanza emessa il 23 maggio 1992 dal Pretore di Trieste nel

procedimento civile vertente tra Lettieri Marianna e l'I.N.P.S.

iscritta al n. 412 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale,

dell'anno 1992;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1992 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che nel corso del giudizio promosso da Ofelia Millo

contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) per

l'accertamento dell'irripetibilità di somme erogate su una delle due

pensioni delle quali era titolare, somme che l'Istituto assumeva

indebitamente riscosse, il Pretore di Trieste, con ordinanza emessa

il 23 maggio 1992, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 13, primo comma, della legge 30 dicembre

1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica);

che la norma impugnata stabilisce che l'art. 52, secondo comma,

della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpreta nel senso che la

sanatoria ivi prevista per il recupero di prestazioni indebite opera

in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo

provvedimento del quale sia stata data espressa comunicazione

all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura

imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia

dovuta a dolo dell'interessato; la stessa norma prevede inoltre che

l'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti

incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non

siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità

delle somme indebitamente percepite;

che, ad avviso del giudice rimettente, tale disposizione

violerebbe gli artt. 3, 38, 101 e 104 della Costituzione;

che identica questione è stata sollevata dal medesimo Pretore

con altra ordinanza, emessa in pari data nel corso del procedimento

civile promosso da Marianna Lettieri contro l'I.N.P.S.;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata

manifestamente infondata;

Considerato che i giudizi debbono essere riuniti, essendo

identiche le questioni sollevate;

che con sentenza n. 39 del 1993 la Corte ha già dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, della

legge 30 dicembre 1991, n. 412, nella parte in cui è applicabile

anche ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata

in vigore o comunque pendenti alla stessa data;

che pertanto le relative questioni vanno dichiarate

manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma,

della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di

finanza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 38, 101 e

104 della Costituzione, dal Pretore di Trieste con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:119 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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