Corte costituzionale

Ordinanza n. 381/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/11/1994 · relatore Cesare Ruperto

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma,

della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di

finanza pubblica), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 2 luglio

1992 dal Tribunale di Pordenone nei procedimenti civili vertenti tra

Marcon Giovannina ed altri e l'I.N.P.S. e tra l'I.N.P.S. e Barbassi

Ines ed altri, iscritte ai nn. 18 e 19 del registro ordinanze 1994 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima

serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di costituzione di Rubert Maria ved. Battistella,

di Barbassi Ines e dell'I.N.P.S.;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice

relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che nel corso dei procedimenti civili riuniti proposti,

in appello, da Marcon Giovannina, Moretto Giocondo, Rubert Maria e

Chivilo' Francesco contro l'I.N.P.S., perché, in riforma delle

sentenze di primo grado, fosse dichiarata l'irripetibilità delle

somme indebitamente erogate dall'Istituto a titolo di prestazioni

pensionistiche, il Tribunale di Pordenone, con ordinanza emessa in

data 2 luglio 1992, pervenuta alla Corte Costituzionale il 14 gennaio

1994, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

13, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni

in materia di finanza pubblica);

che la norma impugnata stabilisce che l'art. 52, secondo comma,

della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto

nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), si interpreta nel

senso che la sanatoria ivi prevista per il recupero di prestazioni

indebite opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale,

definitivo provvedimento, del quale sia stata data espressa

comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di

qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita

percezione sia dovuta a dolo dell'interessato;

che detta norma prevede altresì che l'omessa od incompleta

segnalazione, da parte del pensionato, di fatti incidenti sul diritto

o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti

dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme

indebitamente percepite;

che, secondo il parere del giudice a quo , tale disposizione

violerebbe gli artt. 3, 36, 38, 101 e 104 della Costituzione;

che identica questione è stata sollevata dal medesimo Pretore

con altra ordinanza recante la stessa data (pervenuta alla Corte

Costituzionale il 14 gennaio 1994), emessa nel corso dei procedimenti

civili riuniti proposti, in appello, dall'I.N.P.S. contro Barbassi

Ines, Zucco Elisa, De Zan Angelo, Deotto Gemma;

che in entrambi i giudizi si sono costituiti l'I.N.P.S. e le

parti private - le quali, nell'imminenza dell'udienza, hanno

depositato memorie - concludendo per la manifesta inammissibilità

della questione, poiché la norma oggetto di censura è già stata

dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 39 del

1993, nella parte in cui "è applicabile anche ai rapporti sorti

precedentemente alla data di entrata in vigore o pendenti alla stessa

data";

Considerato che le questioni, per l'identità del tema, debbono

essere riunite e trattate congiuntamente;

che, con sentenza n. 39 del 1993, la Corte ha già dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, della

legge 30 dicembre 1991, n. 412, nella parte in cui è applicabile

anche ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata

in vigore o, comunque, pendenti alla stessa data;

che, pertanto, le relative questioni vanno dichiarate

manifestamente inammissibili (v. ordinanze nn. 119 e 177 del 1993);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma,

della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di

finanza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, 38,

101 e 104 della Costituzione, dal Tribunale di Pordenone con le

ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:381 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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