Corte costituzionale

Ordinanza n. 177/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/04/1993 · relatore Cesare Mirabelli

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo

comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia

di finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 9 ottobre 1992

dal Tribunale di Mantova nel procedimento civile vertente tra Iolanda

Chiodini e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.),

iscritta al n. 743 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale,

dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che nel corso del giudizio di appello proposto da Iolanda

Chiodini contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale

(I.N.P.S.) perché, in riforma della sentenza di primo grado, fosse

dichiarata l'irripetibilità delle somme erogate per il periodo 1°

agosto 1984-31 dicembre 1988 a titolo di integrazione al minimo sulla

pensione di vecchiaia della quale la ricorrente era titolare, somme

che l'Istituto assumeva indebitamente riscosse, il Tribunale di

Mantova, con ordinanza emessa il 9 ottobre 1992, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma,

della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di

finanza pubblica);

che la norma impugnata stabilisce che l'art. 52, secondo comma,

della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpreta nel senso che la

sanatoria ivi prevista per il recupero di prestazioni indebite opera

in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo

provvedimento del quale sia stata data espressa comunicazione

all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura

imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia

dovuta a dolo dell'interessato; la stessa norma prevede inoltre che

l'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti

incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non

siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità

delle somme indebitamente percepite;

che, ad avviso del giudice rimettente, tale disposizione

violerebbe gli artt. 3, 38, 101 e 104 della Costituzione;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente

infondata;

Considerato che con sentenza n. 39 del 1993 la Corte ha già

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma,

della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nella parte in cui è

applicabile anche ai rapporti sorti precedentemente alla data della

sua entrata in vigore o comunque pendenti alla stessa data;

che pertanto la relativa questione va dichiarata manifestamente

inammissibile (ordinanza n. 119 del 1993);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, della legge 30

dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica),

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38, 101 e 104 della

Costituzione, dal Tribunale di Mantova con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:177 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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