Corte costituzionale

Ordinanza n. 433/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/12/1993 · relatore Luigi Mengoni

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1,

della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di

finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 14 dicembre 1992

dal Pretore di Vicenza nel procedimento civile vertente tra Peroni

Annarosa e l'I.N.P.S., iscritta al n. 221 del registro ordinanze 1993

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima

serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 3 novembre 1993 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione proposto da

Annarosa Peroni contro un decreto ingiuntivo emesso su istanza

dell'I.N.P.S. per la ripetizione di quanto indebitamente erogato a

titolo di integrazione al minimo della prestazione pensionistica in

godimento, il Pretore di Vicenza, con ordinanza del 14 dicembre 1992,

ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, della legge 30

dicembre 1991, n. 412, secondo cui "le disposizioni di cui all'art.

52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel

senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme

corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia

stata data espressa comunicazione all'interessato e che risulti

viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore,

salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato",

e che l'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di

fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che

non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la

ripetibilità delle somme indebitamente percepite";

che, ad avviso del giudice remittente, tale disposizione,

qualificata come interpretativa "al chiaro scopo di attribuire

efficacia retroattiva a una norma sostanzialmente innovativa", viola

l'art. 3 Cost. sotto entrambi i profili del principio di eguaglianza

e del principio di ragionevolezza.

Considerato che le somme, della cui ripetizione si controverte,

sono state erogate dall'I.N.P.S. anteriormente all'entrata in vigore

della legge n. 412 del 1991, e pertanto - come risulta chiaramente

dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione - il sollevato

incidente di costituzionalità deve intendersi limitato alla parte

della norma impugnata che conferisce efficacia retroattiva alla norma

medesima;

che per questa parte l'art. 13, comma 1, della legge n. 412 del

1991 è già stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con

sentenza n. 39 del 1993, in riferimento agli artt. 3 e 38 della

Costituzione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, della legge 30

dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) -

già dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua con

sentenza n. 39 del 1993 - sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal Pretore di Vicenza con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:433 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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