Corte costituzionale

Ordinanza n. 432/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/10/2000 · relatore Franco Bile

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 260 e

261, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di

razionalizzazione della finanza pubblica), promosso con ordinanza

emessa il 1° dicembre 1998 dal pretore di Venezia nel procedimento

civile vertente tra Olindo Pilon e l'Istituto Nazionale per le

Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), iscritta al

n. 98 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 9, 1ª serie speciale, dell'anno 1999.

Visti gli atti di costituzione di Olindo Pilon e dell'INAIL;

Udito nell'udienza pubblica del 26 settembre 2000 il giudice

relatore Franco Bile;

Uditi gli avvocati Salvatore Cabibbo per Olindo Pilon e Rita

Raspanti per l'INAIL;

Ritenuto che con ordinanza del 1° dicembre 1998 il pretore di

Venezia - in un giudizio tra un pensionato, titolare di rendita per

malattia professionale, e l'INAIL, che, nel resistere alla domanda

proposta nei suoi confronti, ha chiesto in via riconvenzionale la

restituzione dei ratei di rendita percepiti indebitamente in ragione

dell'allegata insussistenza della malattia professionale - ha

ritenuto rilevante e non manifestamente infondato - in riferimento

agli articoli 3 e 38 della Costituzione - il dubbio di legittimità

costituzionale dell'art. 1, commi 260 e 261, della legge 23 dicembre

1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica)

che, con riferimento alle prestazioni pensionistiche o quote di

prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia nonché rendite

liquidate da enti pubblici di previdenza obbligatoria per periodi

anteriori al 10 gennaio 1996, esclude la ripetibilità delle somme

indebitamente erogate solo se il soggetto assicurato sia stato

percettore, nell'anno 1995, di un reddito personale imponibile ai

fini dell'IRPEF di un importo pari od inferiore a lire 16 milioni;

che - secondo il pretore rimettente - la disposizione citata

- nel sostituire retroattivamente la previgente disciplina

dell'indebito previdenziale (art. 80 regio decreto 28 agosto 1924,

n. 1422, art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 13 della legge

30 dicembre 1991, n. 412), fondata sul principio dell'irripetibilità

delle prestazioni percepite in buona fede, avrebbe determinato una

situazione analoga a quella censurata da questa Corte in una

precedente pronuncia, che ha dichiarato illegittimo, per violazione

degli artt. 3 e 38 Cost., il citato art. 13, comma 1, della legge 30

dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica),

nella parte in cui estendeva le innovazioni introdotte nella

disciplina della ripetizione di indebito, in materia pensionistica,

ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in

vigore o comunque pendenti alla stessa data;

che, per le stesse ragioni ed in relazione ai medesimi

parametri, sussiste - secondo il pretore rimettente - il dubbio non

manifestamente infondato di illegittimità costituzionale dei citati

commi 260 e 261 della legge n. 662 del 1996;

che si è costituito il pensionato, aderendo alla

prospettazione dell'ordinanza di rimessione;

che si è costituito anche l'INAIL, eccependo, in via

preliminare, l'inammissibilità della questione di costituzionalità

e, nel merito, sostenendone la infondatezza;

Considerato che la non manifesta infondatezza della questione di

costituzionalità è stata dal giudice rimettente motivata per

relationem richiamando le ragioni poste da questa Corte a fondamento

della menzionata dichiarazione di illegittimità costituzionale

dell'art. 13, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (sentenza

n. 39 del 1993);

che invece, tra la fattispecie esaminata da tale pronuncia e

quella oggetto dell'ordinanza di rimessione, sussistono rimarchevoli

e significative differenze;

che infatti il citato art. 13 della legge n. 412 del 1991 ha

riguardato la disciplina della ripetibilità delle prestazioni

previdenziali erogate dall'INPS, quale in precedenza posta

dall'art. 52 della legge n. 88 del 1989, e, nel dettare una nuova,

più restrittiva, regolamentazione, l'ha anche estesa

retroattivamente agli indebiti previdenziali pregressi, senza

peraltro dare rilievo alla situazione reddituale del percettore della

prestazione indebita, talché risultavano colpiti pensionati a

reddito non elevato che avevano fatto affidamento sulla legittimità

di tale erogazione;

che invece la disposizione censurata dal pretore rimettente -

con riferimento peraltro alla ripetizione di prestazioni

previdenziali erogate dall'INAIL (art. 55 della legge n. 88 del 1989,

non inciso, a differenza del citato art. 52, dall'art. 13 della legge

n. 413 del 1991) - non estende retroattivamente una nuova disciplina

a regime, ma regola esclusivamente gli indebiti previdenziali

pregressi (quelli maturati prima del 1° gennaio 1996) e comunque

sancisce l'irripetibilità in caso di reddito inferiore alla soglia

suddetta e quindi assegna rilevanza alla situazione reddituale del

percettore della prestazione previdenziale indebita;

che pertanto il giudice rimettente non poteva esimersi da

un'autonoma e specifica motivazione del giudizio di non manifesta

infondatezza, che deve consistere in una sommaria, ma esaustiva

prospettazione dei profili di conflitto tra la norma censurata e

quella costituzionale (sentenza n. 242 del 1999).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 260 e 261, della legge

23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza

pubblica), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 38 della

Costituzione, dal pretore di Venezia con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Malvica

Depositata in cancelleria il 20 ottobre 2000.

Il cancelliere: Malvica

ECLI:IT:COST:2000:432 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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