Articolo abrogato dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Abrogato dal 16 settembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Abrogato dal 16 settembre 2010
2 pronunce che riguardano l’art. 34, dalle Rassegne del Massimario.
In materia di gestione dei rifiuti solidi urbani, la domanda di risarcimento del danno avanzata dai proprietari dei fondi contigui a quello in cui è realizzata una discarica appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ove si deduca che il danno deriva dalla realizzazione stessa dell'opera, per come è stata deliberata e progettata, atteso che in tal caso si sollecita una valutazione della legittimità del comportamento riconducibile al potere e, dunque, dell'esercizio del potere stesso, mentre appartiene alla giurisdizione ordinaria nel caso in cui la domanda si fondi sull'allegazione che il danno deriva dalle concrete modalità con le quali l'opera è stata realizzata, in quanto produttive di pregiudizio sulle proprietà contigue. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in relazione alla domanda risarcitoria fondata sulla responsabilità della Regione per avere approvato e finanziato la costruzione di una discarica in un sito geolitologicamente e morfologicamente inidoneo).
Art. 34 · Art. 33 Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate · Art. 133 c.p.a. · Art. 7 c.p.a.
Rassegna di giugno 2026, p. 12
Spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo l'opposizione all'atto di accertamento esecutivo ex art. 1, comma 792, l. n. 160 del 2019, avente ad oggetto il pagamento di oneri di costruzione pretesi dall'amministrazione sulla base del d.P.R. n. 380 del 2001, trattandosi di credito che trova fonte in un rapporto obbligatorio rientrante nella giurisdizione esclusiva prevista in materia urbanistica ed edilizia dall'art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a. e, in precedenza, espressamente, dall'art. 16 della l. n. 10 del 1977 e dall'art. 34, d.lgs. n. 80 del 1998, e ciò anche per quanto attiene agli aspetti relativi alla regolarità formale dell'avviso di accertamento il quale, sotto tale profilo, viene in rilievo quale atto di accertamento sostanziale del credito con funzione esecutiva, soggetto al controllo giurisdizionale proprio della sua natura.
Art. 34 · Art. 32 Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione · Art. 16 Norme per la edificabilita' dei suoli · Art. 133 c.p.a.
Tutte le 21 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗ e giugno 2026 (sito della Corte).
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
È inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, avendo, il giudice rimettente, precisato che la controversia di cui al giudizio ‘a quò spetterebbe, comunque, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Art. 34 Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate · Art. 11 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa · Art. 35 Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate · Art. 76 cost.
È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 24, 25, 100, 102, 103, 111 e 113 della Costituzione, l’art. 34, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall’art. 7, lettera b), della legge 21 luglio 2000, n. 205, nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto “gli atti, i provvedimenti e i comportamenti” anziché “gli atti e i provvedimenti” delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati, in materia urbanistica ed edilizia. Infatti, la norma, nel comprendere nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, oltre “gli atti e i provvedimenti” attraverso i quali le pubbliche amministrazioni (direttamente o attraverso “soggetti alle stesse equiparati”) svolgono le loro funzioni pubblicistiche in materia urbanistica ed edilizia, anche i “comportamenti”, la estende a controversie nelle quali la pubblica amministrazione non esercita, nemmeno mediatamente, cioè avvalendosi della facoltà di adottare strumenti intrinsecamente privatistici, alcun pubblico potere.
Art. 33 Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate · Art. 11 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa · Art. 7 Disposizioni in materia di giustizia amministrativa · Art. 34 Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, censurato, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, in relazione all’art. 11, comma 4, lettera g), della legge 15 marzo 1997, n. 59, nella parte in cui, in materia di edilizia e di urbanistica, non si limita ad estendere alle controversie inerenti a diritti patrimoniali consequenziali la giurisdizione di legittimità o esclusiva già spettante al giudice amministrativo, ma istituisce una nuova figura di giurisdizione esclusiva e piena con riferimento all’intero ambito delle controversie aventi ad oggetto atti, provvedimenti e comportamenti delle amministrazioni pubbliche. Il giudizio 'a quò, infatti, è stato instaurato nella vigenza dell’art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall’art. 7, comma 1, lettera b), della legge 21 luglio 2000, n. 205.
Art. 34 Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate · Art. 11 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa · Art. 76 cost. · Art. 35 Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale concernenti, rispettivamente, l'art. 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 - in riferimento all'art. 76 della Costituzione - e gli articoli 34, commi 1 e 2, e 35, comma 1, dello stesso decreto legislativo - in riferimento agli articoli 76 e 77, comma 1, della Costituzione - sollevate sotto il profilo che tali norme, in violazione dei limiti della legge di delega, avrebbero sottratto alla giurisdizione del giudice ordinario e devoluto alla giurisidizione del giudice amministrativo, «le cause su diritti soggettivi connessi a comportamenti materiali della pubblica amministrazione in procedure espropriative finalizzate alla gestione del territorio». Le questioni devono essere rigettate per insufficiente motivazione sulla rilevanza, non avendo i rimettenti verificato la praticabilità della diversa ipotesi interpretativa della normativa impugnata, secondo cui l'intervenuta modifica, con legge formale, della normativa stessa renderebbe non proponibile la questione di legittimità per eccesso di delega. - V., per la stessa ipotesi interpretativa, la citata ordinanza n. 123/2002; v. altresì la richiamata sentenza n. 292/2002, che ha riconosciuto viziato da eccesso di delega l'art. 33 dello stesso decreto n. 80 del 1998.
Art. 34 Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate · Art. 11 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa · Art. 76 cost. · Art. 35 Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 100, 102, 103, 111 e 113 della Costituzione, nella parte in cui devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie dipendenti da provvedimenti, atti e comportamenti della pubblica amministrazione in materia urbanistica ed edilizia. Infatti il rimettente denuncia genericamente l'art. 34 del decreto legislativo n. 80 del 1998, senza specificare se intenda impugnare, quale norma applicabile al giudizio 'de quò, il testo originario della disposizione o il nuovo testo introdotto dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 entrata in vigore il 10 agosto 2000: e ciò si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza.
Art. 34 Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate · Art. 11 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, in quanto la norma censurata, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia, ed in particolare le controversie concernenti il diritto alla restituzione del bene occupato o il risarcimento del danno derivante da occupazione appropriativa, avrebbe violato i criteri direttivi fissati dalla legge di delega (art. 11, comma 4, lett. g), della legge n. 59 del 1997), che prevedeva l'estensione della giurisdizione amministrativa, in materia edilizia e urbanistica, alle controversie concernenti diritti patrimoniali consequenziali, comprese quelle relative al risarcimento del danno, ma non consentiva l'istituzione di una nuova giurisdizione esclusiva. Infatti i giudici rimettenti hanno ritenuto applicabile nei giudizi innanzi a loro pendenti l'art. 34 nel testo originario - in base al principio della legge vigente al momento della proposizione della domanda - e non hanno preso in esame la diversa opzione interpretativa secondo cui l'art. 7 della sopravvenuta legge n. 205 del 2000, sostituendo il testo dell'art. 34 all'interno del decreto legislativo n. 80 del 1998, avrebbe non solo trasformato la natura di tale norma da legge in senso materiale a legge in senso formale, così affrancandola dal vizio di eccesso di delega, ma anche disciplinato direttamente la giurisdizione per i giudizi 'de quibus': e ciò si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza. - V. sentenza n. 292/2000 citata, dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 33 del d.lgs. n. 80/1998 per vizio di eccesso di delega.
Art. 34 Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate · Art. 11 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa · Art. 76 cost. · Art. 7 Disposizioni in materia di giustizia amministrativa
Restituzione degli atti al giudice rimettente perchè esamini - alla luce del sopravvenuto art. 7 della legge n. 205 del 2000 - la persistente rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 impugnato per eccesso di delega, in riferimento all'art. 76 Cost., nella parte relativa alla previsione della sottrazione alla giurisdizione del giudice ordinario e della devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno conseguente ad attività ablatoria, posta in essere dalla pubblica amministrazione in carenza di potere e concretatasi nell'irreversibile trasformazione del bene con destinazione all'uso pubblico (c.d. occupazione acquisitiva o accessione invertita). L.T.
Art. 34 Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate · Art. 11 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa · Art. 76 cost. · Art. 7 Disposizioni in materia di giustizia amministrativa
Restituzione degli atti al giudice rimettente perchè riesamini, alla luce della sopravvenuta legge 21 luglio 2000 n. 205, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, censurato, per contrasto con l'art. 76 della Costituzione, nella parte in cui ha sottratto alla giurisdizione del giudice ordinario ed ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie su diritti soggettivi - diversi da quelli indennitari - conseguenti alla tenuta, da parte della pubblica amministrazione, di comportamenti materiali nell'ambito di procedure espropriative finalizzate alla gestione del territorio. A.M.M.
Art. 34 Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate · Art. 11 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa · Art. 76 cost. · Art. 7 Disposizioni in materia di giustizia amministrativa
Manifesta inammissibilità, per irrilevanza, delle questioni di costituzionalità sollevate sugli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80, in quanto il giudizio 'a quò (giudizio sull'opposizione proposta dall'ASL n. 8 di Vibo Valentia avverso un decreto ingiuntivo ottenuto dal titolare di una farmacia per il rimborso di spese anticipate per somministrazioni di farmaci al pubblico, nell'ambito di un rapporto di convenzionamento) non concerne la materia di cui alle predette disposizioni. M.F.
Art. 33 Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate · Art. 11 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa · Art. 35 Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate · Art. 77 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
5 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 2004 al 16 settembre 2010. 89 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia. Agli effetti del presente decreto, la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio. Nulla e' innovato in ordine:
tolto: a) alla giurisdizione del tribunale superiore delle acque;
tolto: b) alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennita' in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;80~art34 · fonte del testo
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