Corte costituzionale

Ordinanza n. 122/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/04/2002 · relatore Franco Bile

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di

organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni

pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di

giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11,

comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), promosso con ordinanza

emessa il 16 novembre 2000 dal Tribunale di Roma nel procedimento

civile vertente tra la Tosirom S.a.s. e il comune di Roma, iscritta

al n. 145 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 10, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 2001 il giudice

relatore Franco Bile.

Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il

16 novembre 2000, ha sollevato - in riferimento agli articoli 3, 24,

25, 100, 102, 103, 111 e 113 della Costituzione - la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34 del decreto legislativo

31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione

e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di

giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione

amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della

legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui devolve alla

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie

dipendenti da provvedimenti, atti e comportamenti della pubblica

amministrazione in materia urbanistica ed edilizia;

che l'ordinanza è stata resa in un giudizio promosso - dopo

il 1 luglio 1998 e prima del 10 agosto 2000 - da un privato contro un

comune, per ottenere il risarcimento del danno derivante dal mancato

rilascio di un certificato di abitabilità;

che, secondo il giudice rimettente, la controversia, attesa

la latitudine assunta dalla materia urbanisticoedilizia, sarebbe

attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,

ma tale ampliamento delle attribuzioni del giudice amministrativo

colliderebbe con il carattere necessariamente circoscritto delle

ipotesi di giurisdizione esclusiva, ammesse non per blocchi di

materie, ma per specifiche categorie di controversie caratterizzate

dalla compresenza, difficilmente districabile, delle due posizioni

soggettive tradizionali del diritto soggettivo e dell'interesse

legittimo;

che in particolare la sottrazione al giudice ordinario delle

controversie sui diritti nell'intera materia urbanistico-edilizia -

rappresentando non un'eccezione, ma uno stravolgimento del sistema -

finirebbe per connotare il giudice amministrativo come giudice

speciale o straordinario vietato dalla Costituzione;

che inoltre si verificherebbe una disparità di trattamento

dei cittadini di fronte alla legge, per l'assoggettamento a due

giurisdizioni, una delle quali non godrebbe di adeguate garanzie

costituzionali di autonomia e indipendenza;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

rilevando preliminarmente l'inammissibilità della questione, in

quanto al giudizio sarebbe ratione temporis applicabile l'art. 34 nel

testo originario del d.lgs. n. 80 del 1998, e non la riproduzione

della norma ad opera dell'art. 7 della sopravvenuta legge 21 luglio

2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), e

in subordine la sua infondatezza, essendo il titolo IV della parte

seconda della Costituzione ispirato non al principio di unità della

giurisdizione, ma all'intento di conservare le giurisdizioni c.d.

"storiche", con affidamento del sistema di riparto alla

discrezionalità del legislatore ordinario.

Considerato che il Tribunale di Roma denuncia genericamente

l'art. 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove

disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro

nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie

di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione

dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), senza

specificare se intenda impugnare, quale norma applicabile al giudizio

de quo, il testo originario della disposizione o il nuovo testo

introdotto dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205

(Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), entrata in

vigore il 10 agosto 2000;

che al riguardo il dispositivo dell'ordinanza menziona

letteralmente "l'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998" senza ulteriori

precisazioni, e la motivazione sottolinea che "l'art. 34 è stato

riprodotto dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000, che è entrato in

vigore successivamente all'instaurazione del presente giudizio", con

un richiamo al dato temporale che potrebbe rimandare all'art. 5 del

codice di procedura civile e alla conseguente inapplicabilità della

legge n. 205 ai giudizi in corso;

che invece argomenti a favore dell'impugnazione del nuovo

testo possono trarsi dal ripetuto riferimento dell'ordinanza "al

legislatore del 1998 e del 2000";

che la mancata specificazione dell'oggetto del giudizio di

costituzionalità si risolve in difetto di motivazione sulla

rilevanza;

che pertanto la questione è manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34 del decreto legislativo

31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione

e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di

giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione

amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della

legge 15 marzo 1997, n. 59), sollevata, in riferimento agli artt. 3,

24, 25, 100, 102, 103, 111 e 113 della Costituzione, dal Tribunale di

Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Bile

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:122 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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