Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 33, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 21029/2026

    21 giugno 2026

    In materia di gestione dei rifiuti solidi urbani, la domanda di risarcimento del danno avanzata dai proprietari dei fondi contigui a quello in cui è realizzata una discarica appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ove si deduca che il danno deriva dalla realizzazione stessa dell'opera, per come è stata deliberata e progettata, atteso che in tal caso si sollecita una valutazione della legittimità del comportamento riconducibile al potere e, dunque, dell'esercizio del potere stesso, mentre appartiene alla giurisdizione ordinaria nel caso in cui la domanda si fondi sull'allegazione che il danno deriva dalle concrete modalità con le quali l'opera è stata realizzata, in quanto produttive di pregiudizio sulle proprietà contigue. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in relazione alla domanda risarcitoria fondata sulla responsabilità della Regione per avere approvato e finanziato la costruzione di una discarica in un sito geolitologicamente e morfologicamente inidoneo).

    Art. 33 · Art. 34 Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate · Art. 133 c.p.a. · Art. 7 c.p.a.

    Rassegna di giugno 2026, p. 12

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 8693/2026

    7 aprile 2026

    La domanda di risarcimento del danno da ritardato rilascio di accreditamento a struttura sanitaria privata appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, poiché l'accreditamento, presupponendo una valutazione discrezionale tanto dei requisiti soggettivi del richiedente, quanto del quadro complessivo dell'offerta sanitaria nella quale il richiedente sarà inserito, è una concessione, la quale non rimuove un limite all'esercizio d'un diritto preesistente, ma attribuisce al soggetto accreditato una facoltà per l'avanti inesistente, ovvero stipulare contratti ex art. 8- quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 con le singole ASL; né il danno così prospettato è riconducibile a quello da lesione dell'affidamento sulla correttezza dell'attività provvedimentale della P.A. - comunque devoluto alla giurisdizione esclusiva del G.A. nelle materie a lui riservate - il quale implica l'esistenza di un provvedimento solo apparentemente legittimo, e non il mero auspicio della sua adozione.

    Art. 33 · Art. 3 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali · Art. 4 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 20 ↗

Tutte le 23 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di marzo/aprile 2026 ↗ e giugno 2026 (sito della Corte).

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 204/2004

    Ha colpito questo articolo
    6 luglio 2004

    È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 24, 25, 100, 102, 103, 111 e 113 della Costituzione, l’art. 33, commi 1e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall’art. 7, lettera a), della legge 21 luglio 2000, n. 205, nella parte in cui, al comma 1, prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli” anziché “le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero ancora relative all’affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché”, e, al comma 2, che individua esemplificativamente controversie nelle quali può essere del tutto assente ogni profilo riconducibile alla pubblica amministrazione-autorità. Infatti, l’art. 103, primo comma, della Costituzione non ha conferito al legislatore ordinario una assoluta ed incondizionata discrezionalità nell’attribuzione al giudice amministrativo di materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, ma gli ha conferito il potere di indicare “particolari materie” nelle quali la tutela nei confronti della pubblica amministrazione investe “anche” diritti soggettivi. Tali materie, tuttavia, devono essere “particolari” rispetto a quelle devolute alla giurisdizione generale di legittimità, nel senso che devono partecipare della loro medesima natura, che è contrassegnata dalla circostanza che la pubblica amministrazione agisce come autorità nei confronti della quale è accordata tutela al cittadino davanti al giudice amministrativo; con la conseguenza che va escluso che sia la mera partecipazione della pubblica amministrazione al giudizio sia il generico coinvolgimento di un pubblico interesse nella controversia siano sufficienti a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo.

    Art. 33 Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate · Art. 11 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa · Art. 7 Disposizioni in materia di giustizia amministrativa · Art. 34 Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 292/2000

    Ha colpito questo articolo
    17 luglio 2000

    Manifesta inammissibilità, per irrilevanza, della questione con la quale il giudice amministrativo rimettente, avendo riconosciuto di non avere 'potestas iudicandì sotto il profilo della giurisdizione, purtuttavia censura l'art. 33, comma 2, lett. f) del decreto legislativo n. 80 del 1998 che, in materia di pubblici servizi, devolve la cognizione delle controversie concernenti i <<rapporti individuali di utenza con soggetti privati>> al giudice ordinario.

    Art. 33 Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate · Art. 11 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa · Art. 35 Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate · Art. 77 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 64/2001

    Altra decisione
    13 marzo 2001

    Restituzione degli atti al giudice 'a quò, con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1, comma 2 lettera f) e comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nella parte in cui ha modificato i criteri di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, perchè valuti l'incidenza sulla questione sollevata sia della sentenza n. 292 del 2000 (con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 33 del d. lgs. n. 80 del 1998); sia della legge 21 luglio 2000, n. 205, la quale ha novato il testo dello stesso art. 33 del d. lgs. n. 80 del 1998, attribuendogli l'efficacia della legge formale e non più quella della legge sostanziale. M.R.

    Art. 33 Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate · Art. 11 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa · Art. 76 cost. · Art. 7 Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 16 settembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 2004 al 16 settembre 2010. 224 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481. Tali controversie sono, in particolare, quelle:

tolto: a) concernenti la istituzione, modificazione o estinzione di soggetti gestori di pubblici servizi, ivi comprese le aziende speciali, le istituzioni o le societa' di capitali anche di trasformazione urbana;

tolto: b) tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici servizi;

tolto: c) in materia di vigilanza e di controllo nei confronti di gestori dei pubblici servizi;

tolto: d) aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, svolte da soggetti comunque tenuti alla applicazione delle norme comunitarie o della normativa nazionale o regionale;

tolto: e) riguardanti le attivita' e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati, delle controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona o a cose e delle controversie in materia di invalidita'. All'articolo 5, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono soppresse le parole: "o di servizi".aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;80~art33 · fonte del testo

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