Corte costituzionale

Ordinanza n. 12/2001

Altra decisione · depositata il 23/01/2001 · relatore Franco Bile

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1,

del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in

materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle

amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di

lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione

dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59),

promosso con ordinanza emessa il 30 novembre 1999 dal tribunale di

Trapani nel procedimento civile vertente tra Schifano Vincenzo e il

comune di Trapani, iscritta al n. 336 del registro ordinanze 2000 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 - 1a Serie

speciale - dell'anno 2000.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 2000 il giudice

relatore Franco Bile.

Ritenuto che con ordinanza del 6 dicembre 1999, pervenuta alla

Corte il 17 febbraio 2000, il tribunale di Trapani, nel corso del

giudizio civile instaurato da Vincenzo Schifano contro il comune di

Trapani, per ottenere la condanna di quest'ultimo al risarcimento del

danno sofferto in conseguenza di un'occupazione illegittima con

effetti acquisitivi di un'area di sua proprietà, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 deldecreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di

organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni

pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di

giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11,

comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59);

che, secondo il rimettente, la norma denunciata è in

contrasto con l'articolo 76 della Costituzione, laddove ha sottratto

alla giurisdizione del giudice ordinario ed ha devoluto alla

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie

aventi ad oggetto il risarcimento del danno conseguente ad attività

ablatoria, posta in essere dalla pubblica amministrazione in carenza

di potere e concretatasi nell'irreversibile trasformazione del bene

con destinazione all'uso pubblico (c.d. occupazione acquisitiva od

accessione invertita);

che la norma denunciata sarebbe incorsa in eccesso di delega,

in quanto avrebbe violato i criteri direttivi dell'art. 11, comma 4,

lettera g) della legge di delegazione 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al

Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed

enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la

semplificazione amministrativa);

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, che ha

sostenuto l'inammissibilità della questione - perché l'ordinanza

non avrebbe precisato i termini del giudizio a quo e comunque il suo

superamento per effetto dell'intervento della legge 21 luglio 2000,

n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa).

Considerato che, dopo la proposizione della questione di

legittimità costituzionale, è sopravvenuta la legge n. 205 del 2000

(in vigore dal 10 agosto 2000), la quale - con l'art. 7 - ha

formalmente sostituito il testo dell'art. 34 del decreto legislativo

n. 80 del 1998, ripetendo integralmente il contenuto della norma

originaria, ma - naturalmente - attribuendole l'efficacia della legge

formale e non più quella della legge sostanziale;

che la valutazione dell'incidenza dell'indicato jus

superveniens in ordine al persistere della rilevanza della questione

compete al rimettente;

che, in conseguenza, si impone la restituzione degli atti al

rimettente perché compia la suddetta valutazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Trapani.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 gennaio 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:12 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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