Corte costituzionale

Ordinanza n. 184/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/05/2002 · relatore Carlo Mezzanotte

Norme in gioco

citata

  • art. 68d.lgs. 29/1993
  • art. 76legge 59/1997
  • art. 77legge 59/1997
  • art. 45d.lgs. 165/2001
  • art. 72d.lgs. 165/2001
  • art. 69d.lgs. 165/2001
  • art. 72d.lgs. 80/1998
  • art. 69d.lgs. 80/1998

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 45, comma

17, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni

in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle

amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di

lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione

dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59),

promosso con ordinanza emessa il 19 luglio 2001 dal Tribunale

amministrativo per il Friuli-Venezia Giulia, iscritta al n. 881 del

registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 43, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visti l'atto di costituzione della parte privata del giudizio

principale e dell'Azienda ospedaliera S. Maria della Misericordia,

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 marzo 2002 il giudice relatore

Carlo Mezzanotte;

Uditi gli avvocati Luciano Di Pasquale per la parte privata del

giudizio principale, Umberto Di Giovanni per l'Azienda ospedaliera S.

Maria della Misericordia e l'avvocato dello Stato Ignazio F.

Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio avente ad oggetto la

domanda di una dipendente di un'azienda ospedaliera volta ad ottenere

il riconoscimento del proprio diritto alla restitutio in integrum con

l'obbligo della corresponsione di tutti gli emolumenti dovuti e della

ricostruzione del rapporto, cessato nel 1997, in base alla normativa

succedutasi nel tempo, o, in via subordinata, al risarcimento del

danno in forma specifica ovvero, in ulteriore subordine, al

risarcimento del danno per equivalente, il Tribunale amministrativo

regionale del Friuli-Venezia Giulia, con ordinanza in data 19 luglio

2001, ha sollevato, in riferimento agli articoli 76, 77, primo comma,

3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 45, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80

(Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di

lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle

controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in

attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997,

n. 59);

che la disposizione censurata stabilisce che "sono attribuite

al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le

controversie di cui all'articolo 68 del decreto legislativo

3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto,

relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro

successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni

attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data

restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice

amministrativo e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro

il 15 settembre 2000";

che il remittente premette che, essendo il ricorso stato

notificato il 13 settembre e depositato il 10 ottobre 1998, si

sarebbe verificata la decadenza prevista dall'art. 45, comma 17, del

d.lgs. n. 80 del 1998, in quanto i giudizi amministrativi, a

differenza di quelli civili, iniziano non con la vocatio in ius, ma

con la vocatio iudicis, che si verifica con il deposito del ricorso

nella segreteria del giudice adito;

che il giudice a quo precisa altresì che la formulazione

della disposizione censurata non consentirebbe neanche di prendere in

considerazione l'interpretazione, talora prospettata, secondo la

quale i ricorsi proposti dopo il 15 settembre 2000 potrebbero essere

esaminati dal giudice ordinario, sicché, la conseguenza della

inosservanza del termine per adire il giudice amministrativo

comporterebbe l'estinzione del diritto di agire dinanzi a qualsiasi

giudice; da qui la rilevanza della questione;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo

deduce, in primo luogo, il contrasto tra la disposizione censurata e

gli artt. 76 e 77, comma primo, Cost., in quanto, mentre l'art. 11,

comma 4, lettera g), della legge 15 marzo 1997, n. 59, indicava,

quale criterio direttivo per l'esercizio della delega, quello di

"devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario tutte le

controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle

pubbliche amministrazioni [...] prevedendo misure organizzative e

processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni

dovute al sovraccarico del contenzioso [...] prevedendo altresì un

regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti", il

legislatore delegato non si sarebbe attenuto a tale criterio, avendo

adottato una disposizione che, eccedendo dall'ambito della delega,

sembrerebbe finalizzata non a fronteggiare le esigenze del giudice

ordinario in vista della devoluzione ad esso delle controversie in

materia di pubblico impiego, quanto piuttosto a considerare le

esigenze del giudice amministrativo, nella giurisdizione esclusiva

del quale rientrano le controversie relative a periodi del rapporto

di lavoro anteriori al 30 giugno 1998;

che la medesima disposizione contrasterebbe, ad avviso del

remittente, anche con l'art. 24 della Costituzione, in quanto il

trasferimento della giurisdizione dall'uno all'altro giudice avrebbe

dato luogo ad una ingiustificata compressione del diritto di difesa

dei dipendenti pubblici, i quali non potrebbero più far valere i

propri diritti notificando il ricorso nel termine di prescrizione di

cinque anni e depositandolo entro trenta giorni dall'ultima notifica

nella segreteria del giudice adito, ma sarebbero esposti alla

decadenza dal diritto di agire in giudizio, pur esercitato

tempestivamente attraverso la notifica entro il 15 settembre, solo

perché la norma in questione stabilisce, per ragioni organizzative,

un limite temporale per il deposito;

che, prosegue il remittente, alla compressione del diritto di

agire in giudizio si accompagnerebbe anche una ingiustificata

disparità di trattamento in danno dei dipendenti che debbano far

valere diritti relativi a periodi del rapporto di lavoro anteriori al

30 giugno 1998, per i quali soltanto sarebbe previsto un termine di

decadenza, mentre per tutti gli altri dipendenti pubblici che debbono

agire dinanzi al giudice ordinario ovvero dinanzi al giudice

amministrativo, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 29 del

1993, varrebbero gli ordinari termini di prescrizione;

che si è costituita la parte privata del giudizio

principale, contestando innanzitutto le argomentazioni del Tribunale

amministrativo regionale in ordine all'intervenuta decadenza per

essere stato il ricorso depositato dopo il 15 settembre 2000, dal

momento che nell'ordinamento non si rinverrebbe alcuna disposizione

che, stabilendo un termine di decadenza per l'esercizio in giudizio

di diritti o interessi, imponga che entro il medesimo termine di

decadenza debba essere effettuata, non solo la notifica del ricorso,

ma anche il deposito dello stesso;

che, inoltre, rileva la difesa della parte privata, il

remittente non si sarebbe prospettato il problema della

applicabilità, nel caso di specie, della sospensione feriale dei

termini, che avrebbe comportato la tempestività del deposito

dovendosi aggiungere al termine del 15 settembre i quarantacinque

giorni della sospensione feriale;

che, prosegue la parte privata, ove non si dovesse ritenere

che la disposizione censurata non esclude la possibilità di

proporre, dopo il 15 settembre 2000, le domande relative a periodi

del rapporto di impiego anteriori al 30 giugno 1998, dinanzi al

giudice ordinario, la disposizione stessa sarebbe costituzionalmente

illegittima in riferimento a tutti i parametri indicati

nell'ordinanza di rimessione;

che in particolare, con riferimento alla dedotta violazione

dell'art. 76 Cost., la scelta del legislatore delegato all'evidenza

non rientrerebbe nei limiti della delega, dal momento che la

possibilità di dettare norme transitorie in ordine ai giudizi

pendenti, contemplata nell'art. 11, comma 4, lettera g), della legge

n. 59 del 1997, si riferirebbe solo ai giudizi di cui agli artt. 33 e

34 del d.lgs. n. 80 del 1998;

che tuttavia, conclude la parte privata, una pronuncia di

illegittimità potrebbe essere evitata se si ritenesse che la

formulazione dell'art. 45, comma 17, non sia preclusiva dell'azione

dinanzi al giudice ordinario oltre il 15 settembre 2000, come del

resto sembrerebbe potersi desumere dal fatto che il d.lgs. 31 marzo

2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nell'abrogare, tra

l'altro, l'art. 45, comma 17, ne ha riprodotto il contenuto

all'art. 69, comma 7, apportando ad esso una modificazione del

seguente tenore: "le controversie relative a questioni attinenti al

periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data (30 giugno 1998)

restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice

amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di

decadenza, entro il 15 settembre 2000";

che si è costituita nel presente giudizio anche l'Azienda

ospedaliera S. Maria della Misericordia, eccependo, in primo luogo,

l'inammissibilità della questione, dal momento che lo stesso

remittente avrebbe prospettato l'eventualità che la disposizione

censurata potrebbe interpretarsi nel senso che la stessa non sia

preclusiva della possibilità che i ricorsi proposti dopo il

15 settembre 2000 possano essere esaminati dal giudice ordinario;

che, ad avviso della difesa dell'Azienda ospedaliera, la

questione sarebbe comunque infondata, in quanto la ratio del criterio

direttivo contenuto nell'art. 11, comma 4, lettera g), della legge

n. 59 del 1997 non sarebbe quella individuata dal remittente, e

consistente nella esigenza di evitare il sovraccarico di lavoro per

il giudice ordinario, bensì quella di definire tempi e modalità di

passaggio dalla giurisdizione amministrativa a quella ordinaria dando

subito vita ai nuovi assetti di distribuzione del carico di lavoro

tra giudice ordinario e giudice amministrativo ed evitando così un

periodo transitorio troppo lungo;

che, quanto alla dedotta violazione degli articoli 3 e 24

della Costituzione, la parte privata rileva che la garanzia del

diritto di difesa non potrebbe impedire l'imposizione all'esercizio

di facoltà o poteri di limitazioni temporali, al fine di accelerare

il corso della giustizia, e che il diritto di difesa sarebbe

diversamente modulabile dal legislatore, il quale può disciplinarne

l'esercizio secondo valutazioni discrezionali, con l'unico limite

della irrazionalità delle scelte, certamente non superato nel caso

di specie, posto che proprio la individuazione di un termine per la

proposizione delle domande al giudice amministrativo risponderebbe ad

esigenze di certezza e di semplificazione, impedendo il protrarsi di

una situazione che imporrebbe ai dipendenti pubblici di adire due

giudici diversi per la tutela dei propri diritti;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per

chiedere che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata:

la disposizione censurata, abrogata dall'art. 72, comma 1, lettera

bb), del d.lgs. 31 marzo 2001, n. 165, ma riprodotta dall'art. 69,

comma 7, del medesimo d.lgs., si limiterebbe infatti ad operare una

mera ripartizione di giurisdizione tra giudice ordinario in funzione

di giudice del lavoro e giudice amministrativo, utilizzando lo

strumento della decadenza legato a un determinato limite temporale,

pienamente compatibile con i principia costituzionali.

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale del

Friuli-Venezia Giulia, con ordinanza emessa il 19 luglio 2001, dubita

della legittimità costituzionale dell'articolo 45, comma 17, del

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

che il d.lgs. 31 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, Supplemento ordinario n. 112/L,

ed entrato in vigore il successivo 24 maggio, ha, all'art. 72, comma

1, lettera bb), disposto l'abrogazione del d.lgs. 31 marzo 1998,

n. 80, ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18, e che,

all'art. 69, comma 7, ha riprodotto la disposizione contenuta

nell'art. 45, comma 17, del citato d.lgs. n. 80 del 1998,

modificandone la formulazione;

che il Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia

Giulia, nel sollevare la questione di legittimità costituzionale

oggetto del presente giudizio, ha omesso di prendere in esame

l'effetto dell'intervenuta abrogazione della disposizione censurata e

della contestuale riformulazione della stessa ad opera dell'art. 69,

comma 7, del citato d.lgs. n. 165 del 2001, e non ha quindi svolto

alcuna argomentazione circa la perdurante applicabilità della

disposizione abrogata ai fini della definizione del giudizio dinanzi

a lui pendente;

che pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa

Corte, la questione deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile (ordinanze n. 148 e n. 28 del 2001; n. 590 del 2000;

n. 162 del 1999).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'articolo 45, comma 17, del decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di

organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni

pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di

giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11,

comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), sollevata, in riferimento

agli articoli 3, 24, 76 e 77, primo comma, della Costituzione, dal

Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:184 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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