Corte costituzionale

Ordinanza n. 537/2000

Altra decisione · depositata il 23/11/2000 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 3, del

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in

materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle

amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di

lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione

dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), promossi

con ordinanze emesse il 30 settembre 1998 e il 31 marzo 1999 dal

Tribunale amministrativo regionale della Campania sui ricorsi

proposti dalla curatela fallimentare R.M.R.C. S.p.a. contro la

regione Campania e dal consorzio provinciale trasporti Casertani

contro il comune di Pastorano, iscritte al n. 233 del registro

ordinanze 1999 e al n. 159 del registro ordinanze 2000 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, 1ª serie speciale,

dell'anno 1999 e n. 16, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di costituzione della curatela fallimentare

R.M.R.C. S.p.a. e del Consorzio provinciale trasporti Casertani;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 2000 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della

Campania, nel corso del giudizio promosso dalla curatela fallimentare

di una società per azioni per l'accertamento del diritto ad ottenere

il pagamento della prestazione di numerosi esami diagnostici

effettuati dalla fallita società per incarico di una ex U.S.L., con

ordinanza emessa in data 30 settembre 1998, pervenuta alla Corte

costituzionale il 12 aprile 1999 (r.o. n. 233 del 1999), ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e

secondo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione,

questione di legittimità dell'art. 35, comma 3, del decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di

organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni

pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di

giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11,

comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui non

prevede che il giudice amministrativo, nelle controversie di cui al

comma 1, e cioè quelle devolute alla sua giurisdizione esclusiva ai

sensi degli artt. 33 e 34 dello stesso decreto legislativo n. 80,

possa disporre i provvedimenti di cui all'art. 186-ter del codice di

procedura civile (ordinanze ingiunzione di pagamento o di consegna);

che, ad avviso del collegio a quo la mancata previsione nel

processo amministrativo dei rimedi di cui si tratta si porrebbe in

contrasto con il principio di uguaglianza e con il connesso canone di

ragionevolezza, oltre che con la tutela del diritto di difesa, e con

il principio della garanzia della giustiziabilità per le situazioni

giuridiche soggettive vantate nei confronti della pubblica

amministrazione;

che nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita la parte

privata del procedimento a quo, svolgendo argomentazioni adesive a

quelle di cui alla ordinanza di rimessione, e censurando, altresì,

la disparità di trattamento che la norma impugnata determinerebbe

tra i soggetti che vantano crediti nei confronti di un qualsiasi ente

pubblico o privato imprenditore e quelli che vantano crediti nei

confronti di quegli enti o privati che svolgono attività connesse ai

pubblici servizi di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, le

controversie in relazione ai quali sono state devolute alla

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;

che la medesima questione, con riferimento agli stessi

parametri, è stata sollevata dal Tribunale amministrativo regionale

della Campania con una successiva ordinanza, di contenuto identico

alla prima, emessa il 31 marzo 1999, e pervenuta alla Corte il

21 marzo 2000 (r.o. n. 159 del 2000);

che nel relativo giudizio si è costituita la parte privata

del procedimento a quo che ha concluso per la non fondatezza della

questione, alla stregua del rilievo che i giudici di merito hanno

ripetutamente affermato che rientrerebbe nelle proprie attribuzioni

la emissione di ordinanze di ingiunzione di pagamento.

Considerato che, attesa la identità delle questioni sollevate,

deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, è stata

emanata la legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di

giustizia amministrativa), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 173 del 26 luglio 2000, che, all'art. 8, comma 2,

prevede che, nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva

del giudice amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di

natura patrimoniale - nelle quali, ai sensi del comma 1 della stessa

legge, si applica il Capo I del Titolo I del Libro IV del codice di

procedura civile -, il tribunale amministrativo regionale, su istanza

di parte, dispone in via provvisionale, con ordinanza

provvisoriamente esecutiva, la condanna al pagamento di somme di

denaro quando, in ordine al credito azionato, ricorrono i presupposti

di cui agli artt. 186-bis e 186-ter del codice di procedura civile;

che, pertanto, va disposta la restituzione degli atti al

collegio rimettente perché valuti se, a seguito della intervenuta

modifica legislativa, la questione sollevata possa ritenersi tuttora

rilevante nei giudizi a quibus.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo

regionale della Campania.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:537 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari