Articolo abrogato dal d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Abrogato dal 16 settembre 2010
Articolo abrogato dal d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Abrogato dal 16 settembre 2010
1 pronuncia che riguarda l’art. 3, dalle Rassegne del Massimario.
La domanda di risarcimento del danno da ritardato rilascio di accreditamento a struttura sanitaria privata appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, poiché l'accreditamento, presupponendo una valutazione discrezionale tanto dei requisiti soggettivi del richiedente, quanto del quadro complessivo dell'offerta sanitaria nella quale il richiedente sarà inserito, è una concessione, la quale non rimuove un limite all'esercizio d'un diritto preesistente, ma attribuisce al soggetto accreditato una facoltà per l'avanti inesistente, ovvero stipulare contratti ex art. 8- quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 con le singole ASL; né il danno così prospettato è riconducibile a quello da lesione dell'affidamento sulla correttezza dell'attività provvedimentale della P.A. - comunque devoluto alla giurisdizione esclusiva del G.A. nelle materie a lui riservate - il quale implica l'esistenza di un provvedimento solo apparentemente legittimo, e non il mero auspicio della sua adozione.
Art. 3 · Art. 4 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali
Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità - in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 125, secondo comma, della Costituzione - dell'art. 3, secondo e terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 "nella parte in cui, secondo la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, individua nel Tribunale amministrativo regionale del Lazio il giudice territorialmente competente a giudicare sui ricorsi avverso i provvedimenti adottati da un organo centrale dello Stato, anche quando l'atto impugnato, sia rivolto esclusivamente ad un unico e determinato soggetto situabile in una data circoscrizione territoriale da un criterio di collegamento certo, preesistente ed obiettivo quale è la residenza". Il TAR rimettente non era infatti (più) legittimato a sollevare detta questione una volta che nel giudizio 'a quò era già stato proposto dall'amministrazione ricorso per regolamento di competenza. - V. la sentenza n. 241/2000 e, con riguardo alla previa proposizione del regolamento di giurisdizione, nn. 239/1989, 173/1981, 43/1980. M.R.M.
Art. 3 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1971
Confronto con la versione in vigore dal 13 dicembre 1971 al 16 settembre 2010. 134 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge contro atti e provvedimenti emessi dagli organi centrali dello Stato e degli enti pubblici a carattere ultraregionale. Per gli atti emessi da organi centrali dello Stato o di enti pubblici a carattere ultraregionale, la cui efficacia e' limitata territorialmente alla circoscrizione del tribunale amministrativo regionale, e per quelli relativi a pubblici dipendenti in servizio, alla data di emissione dell'atto, presso uffici aventi sede nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale, la competenza e' del tribunale amministrativo regionale medesimo. Negli altri casi, la competenza, per gli atti statali, e' del tribunale amministrativo regionale con sede a Roma; per gli atti degli enti pubblici a carattere ultraregionale e' del tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede l'ente.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1034~art3 · fonte del testo
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