Articolo abrogato dal d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Abrogato dal 16 settembre 2010
Articolo abrogato dal d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Abrogato dal 16 settembre 2010
1 pronuncia che riguarda l’art. 4, dalle Rassegne del Massimario.
La domanda di risarcimento del danno da ritardato rilascio di accreditamento a struttura sanitaria privata appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, poiché l'accreditamento, presupponendo una valutazione discrezionale tanto dei requisiti soggettivi del richiedente, quanto del quadro complessivo dell'offerta sanitaria nella quale il richiedente sarà inserito, è una concessione, la quale non rimuove un limite all'esercizio d'un diritto preesistente, ma attribuisce al soggetto accreditato una facoltà per l'avanti inesistente, ovvero stipulare contratti ex art. 8- quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 con le singole ASL; né il danno così prospettato è riconducibile a quello da lesione dell'affidamento sulla correttezza dell'attività provvedimentale della P.A. - comunque devoluto alla giurisdizione esclusiva del G.A. nelle materie a lui riservate - il quale implica l'esistenza di un provvedimento solo apparentemente legittimo, e non il mero auspicio della sua adozione.
Art. 4 · Art. 3 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali
Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1971
Confronto con la versione in vigore dal 13 dicembre 1971 al 16 settembre 2010. 45 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Nelle materie indicate negli articoli 2 e 3 la competenza spetta ai tribunali amministrativi regionali per i ricorsi aventi ad oggetto diritti ed interessi di persone fisiche o giuridiche, la cui tutela non sia attribuita alla autorita' giudiziaria ordinaria, o ad altri organi di giurisdizione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1034~art4 · fonte del testo
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